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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 40984/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con cui il tribunale di Catanzaro, in data 25.3.2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, co. 1, n. 7), c.p., in rubrica ascrittigli, avente ad oggetto due pezzi di arrosto, che l'imputato aveva sottratto dagli scaffali di un supermercato, dove erano esposti per la vendita, "portandoli fuori dal predetto esercizio commerciale e occultandoli in uno scatolo posto nelle immediate vicinanze del supermercato".

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in relazione: 1) al mancato riconoscimento in suo favore della circostanza attenuante di cui all'art. 54, c.p.; 2) alla mancata qualificazione della condotta in termini di furto tentato e non consumato.

24. Con requisitoria scritta del 9.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.

Ed invero esso appare fondato su censure eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà, non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

I motivi di ricorso, peraltro, appaiono anche manifestamente infondati.

Con particolare riferimento al primo, si osserva che la decisione della corte territoriale (cfr. pp. 1-2) si inserisce in un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

V, 13.7.2015, n. 3967, rv. 265888; Cass., sez.

III, 11.5.2016, n. 35590, rv. 267640).

Ed invero l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti, come il ricorso agli istituiti di assistenza sociale, che nel caso in esame, non risulta nemmeno tentato dal ricorrente.

Anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

Come è ormai noto, da tempo la giurisprudenza di legittimità si è attestata sul principio secondo cui in caso di furto in supermercato, il nnonitoraggio dell'azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (cfr. Cass., sez.

U. 17.7.2014, .n. 52117, rv. 261186).

Ed infatti, come affermato, con motivazione assolutamente condivisibile nell'arresto delle Sezioni Unite Penali ora citato, appare difficilmente confutabile - e il dato deve ritenersi acquisito per generale consenso e in carenza di veruna apprezzabile obiezione - che l'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postuli il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente.

Sicché, laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo.

Per escludere la consumazione, in altri termini, è necessario che la vigilanza sull'autore dell'azione predatoria sia costante e continuativa, di natura tale, dunque, da consentire al soggetto passivo del reato di esercitare senza interruzione il suo potere di controllo sul bene materialmente appreso.

Se ciò è vero, è altrettanto vero che il ricorrente non si è affatto soffermato sulle modalità di esecuzione dei furto all'interno del supermercato, limitandosi ad affermare apoditticamente che l'azione del Cristofaro è stata oggetto di un controllo continuativo e di un monitoraggio continuo da parte del personale del supermercato, laddove, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, l'azione furtiva non era stata affatto monitorata e gli addetti alla vigilanza si erano accorti che il Cristofaro aveva occultato la carne sulla sua persona, solo quando, oltrepassate le casse, era scattato l'allarme e l'imputato si era dato alla fuga, venendo rintracciato e bloccato in possesso della refurtiva, solo alcuni momenti dopo, all'esito delle ricerche effettuate dagli agenti di polizia giunti sul luogo su richiesta del direttore dell'esercizio commerciale (cfr. pp. 2-3-) Appare, pertanto, evidente come il Cristofaro abbia conseguito una piena, autonoma ed effettiva disponibilità della merce sottratta.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con cui il tribunale di Catanzaro, in data 25.3.2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, co. 1, n. 7), c.p., in rubrica ascrittigli, avente ad oggetto due pezzi di arrosto, che l'imputato aveva sottratto dagli scaffali di un supermercato, dove erano esposti per la vendita, "portandoli fuori dal predetto esercizio commerciale e occultandoli in uno scatolo posto nelle immediate vicinanze del supermercato". 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in relazione: 1) al mancato riconoscimento in suo favore della circostanza attenuante di cui all'art. 54, c.p.; 2) alla mancata qualificazione della condotta in termini di furto tentato e non consumato. 24. Con requisitoria scritta del 9.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. Ed invero esso appare fondato su censure eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà, non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). I motivi di ricorso, peraltro, appaiono anche manifestamente infondati. Con particolare riferimento al primo, si osserva che la decisione della corte territoriale (cfr. pp. 1-2) si inserisce in un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 13.7.2015, n. 3967, rv. 265888; Cass., sez. III, 11.5.2016, n. 35590, rv. 267640). Ed invero l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti, come il ricorso agli istituiti di assistenza sociale, che nel caso in esame, non risulta nemmeno tentato dal ricorrente. Anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Come è ormai noto, da tempo la giurisprudenza di legittimità si è attestata sul principio secondo cui in caso di furto in supermercato, il nnonitoraggio dell'azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (cfr. Cass., sez. U. 17.7.2014, .n. 52117, rv. 261186). Ed infatti, come affermato, con motivazione assolutamente condivisibile nell'arresto delle Sezioni Unite Penali ora citato, appare difficilmente confutabile - e il dato deve ritenersi acquisito per generale consenso e in carenza di veruna apprezzabile obiezione - che l'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postuli il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente. Sicché, laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo. Per escludere la consumazione, in altri termini, è necessario che la vigilanza sull'autore dell'azione predatoria sia costante e continuativa, di natura tale, dunque, da consentire al soggetto passivo del reato di esercitare senza interruzione il suo potere di controllo sul bene materialmente appreso. Se ciò è vero, è altrettanto vero che il ricorrente non si è affatto soffermato sulle modalità di esecuzione dei furto all'interno del supermercato, limitandosi ad affermare apoditticamente che l'azione del Cristofaro è stata oggetto di un controllo continuativo e di un monitoraggio continuo da parte del personale del supermercato, laddove, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, l'azione furtiva non era stata affatto monitorata e gli addetti alla vigilanza si erano accorti che il Cristofaro aveva occultato la carne sulla sua persona, solo quando, oltrepassate le casse, era scattato l'allarme e l'imputato si era dato alla fuga, venendo rintracciato e bloccato in possesso della refurtiva, solo alcuni momenti dopo, all'esito delle ricerche effettuate dagli agenti di polizia giunti sul luogo su richiesta del direttore dell'esercizio commerciale (cfr. pp. 2-3-) Appare, pertanto, evidente come il Cristofaro abbia conseguito una piena, autonoma ed effettiva disponibilità della merce sottratta. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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