CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26651/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ksan ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Milano lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, fondata sulle dichiarazioni rese da un teste inattendibile, in quanto interessato. Considerato che la doglianza è inammissibile, perché riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di appello, posto che il giudice di merito ha delineato - in totale continuità con il giudice di primo grado - il quadro probatorio a carico dell'imputato, basato sulle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha reso sommarie informazioni ex art. 351 cod. proc. pen., pienamente attendibili, in quanto analitiche, dettagliate e prive di elementi sfavorevoli all'imputato, dando precisa indicazione del luogo e dell'orario dell'incontro finalizzato alla cessione di stupefacente, indicandolo come il suo fornitore. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente