Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 05896/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 05763/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesidall’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1261/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/02/2016 R.G.N. 3169/2012; Oggetto: Personale ATA ente locale transitato nei ruoli dello Stato - anzianità di servizio – differenze retributive R.G.N. 5763/2017 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Milano, giudice del rinvio a seguito delle sentenze di questa Corte nn. 27732/2011, 4750/2013, 4872/2013 e 5150/2013 in sede di riassunzioni proposte, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA), in riforma delle decisioni nn. 84 e 88 del 2004 del Tribunale di Lodi, n. 54/2006 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], n. 4618/2005 del Tribunale di Milano, n. 242/2005 del Tribunale di Milano, respingeva le domande proposte con il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. intese ad ottenere, ex art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999 il riconoscimento a fini giuridici ed economici dell’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza e la condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dal gennaio 2000; le decisioni di questa Corte erano state rese sui ricorsi n. 2655/2007, n. 18577/2007, n. 21446/2008, n. 10246/2009, n. 12460/2009, che avevano visto, tra gli altri, quali soggetti interessati (controricorrenti ovvero ricorrenti) i dipendenti sopra indicati; con le indicate decisioni questa Corte aveva accolto i ricorsi, cassato le sentenze impugnate e rinviato, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione;

2. la Corte territoriale, riuniti i distinti ricorsi in riassunzione, ripercorreva la vicenda relativa al trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA degli enti locali, e - in sintesi – evidenziava, richiamando il proprio precedente n. 57/2016, che tanto la disapplicazione dell’art. 1, comma 218, l. n. 266/2005 quanto la trasmissione degli atti alla CGUE ovvero alla Corte costituzionale risultavano precluse dalle statuizioni contenute ai punti 19 e 20 delle sentenze di rinvio di questa Corte che, anzi, imponevano al giudice del rinvio di applicare la normativa nazionale; quanto al merito riteneva non fosse emerso alcun peggioramento retributivo e che le deduzioni dei ricorrenti in riassunzione sull’errata applicazione del meccanismo di temporizzazione fossero inammissibili perché non ricomprese nell’originario thema decidendum; escludeva di poter disporre una consulenza tecnica d’ufficioa fronte della mancata allegazione di elementi concreti sulla base dei quali operare il raffronto retributivo;

3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 5763/2017 Pag.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, ai quali ha resistito con tempestivo controricorso il Ministero.

Considerato che:

1. con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e si addebita alla Corte territoriale di avere omesso la verifica della sussistenza o meno del peggioramento retributivo sostanziale che andava, invece, effettuata perché richiesta dalla sentenza rescindente; si sostiene che il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare se il MIUR avesse correttamente applicato la temporizzazione prevista dall’art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005, diversa e di miglior favore rispetto a quella disciplinata dall’Accordo ARAN [OSCURATO:DATA_NASCITA] che includeva nella base di calcolo solo parte del trattamento accessorio goduto presso l’ente locale; si precisa che l’accertamento doveva essere effettuato in quanto alla data di proposizione degli originari i ricorsi era vigente il solo art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999 e la legge di interpretazione autentica era intervenuta in corso di causa, al pari della sentenza della Corte di Giustizia, con la quale la compatibilità dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 con la direttiva 77/187 CE era stata affermata a condizione che venisse salvaguardato il trattamento economico in precedenza goduto;

2. con la seconda censura si denuncia la violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: errata e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio; si sostiene che la Corte territoriale abbia del tutto trascurato di considerare il peggioramento retributivo subito dai ricorrenti all’atto ed a cagione del trasferimento; si rileva che in sede di riassunzione era stata offert a una inoppugnabile e non contestata documentazione sul trattamento retributivo percepito nel 1999 e negli anni precedenti alle dipendenze degli enti locali e che già con il primo atto introduttivo del giudizio erano stati pro dott i i decreti individuali di inquadramento elaborati dall’Amministrazione scolastica che fissavano le retribuzione annua riconosciuta dal Miur, atti che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzazione e in base ai quali avrebbe dovuto effettuare il raffronto, anche eventualmente a mezzo di c.t.u.;

3. con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art.1, comma 218, della legge n. 266/2005; si sostiene che il Ministero avrebbe dovuto tener conto, ai fini della temporizzazione, di tutte le indennità corrisposte al personale ATA e, quindi, anche del “ premio incentivante” o “di produttività” che era stato costantemente corrisposto, come provato dalla documentazione depositata;

4. i motivi (da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi) devono essere rigettati, con parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata ex R.G.N. 5763/2017 Pag.art. 384, comma 4, cod. proc. civ., per le medesime ragioni evidenziate con le recenti ordinanze nn. 14892, 22996 e 23382 del 2020 nonché nn. 15130, 14819/2021, 30494 del 2021 alla cui motivazione si rinvia exart. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

5. occorre premettere che, in caso di ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione la portata del decisumdella pronuncia rescindente, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa ed al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte (Cass. n. 3955/2018);

6. nel caso di specie questa Corte, con le sentenze nn. 27732/2011, 4750/2013, 4872/2013 e 5150/2013(tutte di analogo contenuto), non ha affatto demandato al giudice del rinvio di verificare se l’inquadramento disposto dal MIUR in base all’accordo sindacale del 20 luglio 2000 fosse o meno conforme alla sopravvenuta legge n. 266/2005, art. 1, comma 218, né ha affermato che, in caso di accertata reformatio in peius, dovesse essere integralmente riconosciuta l’anzianità posseduta, perché ha chiesto solo al giudice del merito di verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento, indicando, all’uopo, criteri di comparazione e precisando che il confronto dovevaessere globale, riferito al momento del passaggio, e che non rilevavano eventuali disparità di trattamento con i dipendenti già in servizio presso il cessionario;

7. la sentenza rescindente non ha posto alcun altro limite all’esame demandato al giudice del rinvio e, in particolare, non ha indicato quali fossero le componenti del trattamento economico fondamentale e accessorio da apprezzare ai fini della comparazione «globale»;

8. ciò detto, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha indubbiamente errato nel ritenereche esulasse dalla causa petendi il detrimento in ipotesi subito dai ricorrenti sotto il profilo retributivo per il venir meno di componenti non legati all’anzianità bensì a titoli differenti, perché il principio del carattere chiuso del giudizio di rinvio non può operare nei casi in cui le nuove attività assertive e probatorie siano rese necessarie dalla sopravvenienza, in corso di causa, di una nuova disciplina di legge applicabile anche ai giudizi in corso, di una pronuncia di illegittimità costituzionale, ed in genere di ius superveniens, del quale la sentenza rescindente abbia fatto applicazione (Cass. n. 14892/2020 che richiama Cass. n. 34209/2019, Cass. n. 10845/2017, Cass. n. 13458/2016, Cass. n. 422/2014);

9. tuttavia, l’errore commesso dalla Corteterritoriale non giustifica la cassazione della pronuncia ed un nuovo giudizio di rinvio, perché le allegazioni sulle quali i ricorrenti fanno leva per sostenere la tesi del peggioramento retributivo sostanziale non sono idonee allo scopo e ciò a prescindere dalla loro verifica in fatto; R.G.N. 5763/2017 Pag.un peggioramento «sostanziale», impedito dalla tutela che la direttiva eurounitaria riconosce ai lavoratori coinvolti nel trasferimento d’impresa, è ravvisabile solo qualora, all’esito della comparazione globale, emerga una diminuzione «certa» del compenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative, sicché non possono essere apprezzati gli importi, che se pure occasionalmente versati prima del passaggio, non costituivano il «normale» corrispettivo della prestazione, perché, in quanto legati a variabili inerenti alle modalità qualitative e quantitative di quest’ultima, non erano entrati nel patrimonio del lavoratore, che sugli stessi non avrebbe potuto fare sicuro affidamento neppure qualora la vicenda modificativa non fosse stata realizzata; il principio di irriducibilità della retribuzione, che questa Corte ha precisato nei termini sopra indicati (cfr. fra le tante Cass. n. 29247/2017; Cass. n. 4317/2012; Cass. n. 20310/2008), non si atteggia diversamente nei casi di modificazione soggettiva del rapporto perché, se la direttiva 77/187 «non può essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa» (punto 77 sentenza Scattolon), non possono essere opposti al cessionario limiti ulteriori rispetto a quelli che valevano, prima della cessione, per il datore di lavoro cedente;

10. nella memoria i ricorrenti, richiamando i precedenti di questa Corte nn. 4954/2019, 8379/2019, assumono che l’espresso richiamo alla “comparazione del trattamento retributivo complessivo e globale” conferma che non può essere esclusa dalla retribuzione globale annua l’indennità contrattualmente prevista dal CCNL [OSCURATO:PERSONA] vigente nel 1999 e negli anni precedenti dal 1996 al 1998, relativa al “premio incentivante” o di “produttività”; in realtà, oltre a rilevarsi che le pronunce citate dai ricorrenti riguardano fattispecie che non sono sovrapponibili a quelle per cui è causa, deve essere qui ribaditoil principio di diritto già affermato da Cass. nn. 3663, 6345, 7470 del 2019 secondo cui i premi ed i compensi incentivanti previsti dagli artt. 17 e 18 del CCNL 1° aprile 1999 per il personale del comparto regioni ed enti locali non possono avere rilevanza ai fini del cd. maturato economico, perché si tratta di voci del trattamento accessorio correlate ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento dei servizi, ossia di emolumenti non certi nell’ane nel quantum;

11. è utile rammentare al riguardo che, nell’interpretare l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 che detta la disciplina generale del passaggio dei dipendenti in conseguenza del trasferimento di attività, questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a garantire il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito, non implicano la totale parificazione del R.G.N. 5763/2017 Pag.lavoratore trasferitoai dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione, in quanto la prosecuzione giuridica del rapporto se, da un lato, rende operante il divieto di reformatio in peius, dall’altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore; muovendo da detta premessa si è evidenziato che l’anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito (Cass. n. 18220/2015; Cass. n. 25021/2014; Cass. n. 22745/2011; Cass. n. 10933/2011; Cass.

S.U. n. 22800/2010; Cass. n. 17081/2007); l’anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere da quest’ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario (Cass.

S.U. n. 22800/2010 e Cass. n. 25021/2014), né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative (cfr. fra le più recenti Cass. n. 4389/2020 e quanto agli scatti di anzianità Cass. n. 32070/2019); corollario di detto principio è quello, egualmente consolidato da tempo nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui incaso di passaggio di personale conseguente al trasferimento di attività concorrono a formare la base di calcolo ai fini della quantificazione dell’assegno personale le voci retributive corrisposte in misura fissa e continuativa, non già gli emolumenti variabili o provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà e di accidentalità il dipendente non può riporre affidamento, o perché connessi a particolari situazioni di lavoro o in quanto derivanti dal raggiungimento di specifici obiettivi e condizionati, nell’ammontare, da stanziamenti per i quali è richiesto il previo giudizio di compatibilità con le esigenze finanziarie dell’amministrazione (cfr. fra le tante Cass. n. 31148/2018; Cass. n. 18196/2017; Cass. n. 3865/2012); la sentenza rescindente, come già detto, non ha precisato quali emolumenti dovessero essere apprezzati per verificare se si fosse verificata una «posizione globalmente sfavorevole» sicché il principio di diritto ben può essere armonizzato con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte espresso in tema di quantificazione dell’assegno personale;

12. nella memoria i ricorrenti sollecitano il potere di disapplicare la legge di interpretazione autentica, in ragione della violazione degli artt. 47 e 52 della CDFUE; R.G.N. 5763/2017 Pag.i predetti, tuttavia, muovono da una lettura non corretta del punto 84 della sentenza 6.9.2011 in causa c-108/10, perché la questione dell’ipotizzata violazione dell’art. 47 è stata ritenuta assorbita in ragione del principio, affermato esplicitamente in altre pronunce della Corte di Giustizia, secondo cui ai sensi dell’art. 51 della Carta, il collegamento con il diritto dell’Unione dell’atto di diritto interno contestato richiede, non solo che la misura nazionale ricada in un settore nel quale l’Unione è competente, ma anche che la stessa incida direttamente sulla normativa eurounitaria e si ponga in contrasto con gli obiettivi che questa persegue; è stato, pertanto, evidenziato che i diritti fondamentali dell’Unione non possono essere applicati ad una normativa nazionale qualora, in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale, le disposizioni dell’Unione non pongono alcun obbligo specifico agli Stati membri (Corte di Giustizia 16.7.2020 in causa C -686/18 punti da 52 a 54 e la giurisprudenza ivi richiamata; negli stessi termini Corte di Giustizia 4.6.2020 in causa C -32/20 punti da 25 a 27); con la sentenza Scattolon la Corte ha chiarito che la direttiva 77/187 ha il solo scopo di evitare che i lavoratori siano collocati per effetto del trasferimento in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente e non può essere invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive, sicché il collegamento con il diritto dell’Unione, da intendere nei termini precisati nei punti che precedono, opera solo a fronte di disposizioni che si pongano in contrasto con l’obiettivo della direttiva e, quanto alle condizioni di lavoro ed al trattamento retributivo, non è più predicabile qualora, come è stato verificato nella fattispecie, l ’ irriducibilità sia garantita e l ’ operatività dei principi della Carta venga invocata per ottenere un effetto finale che esula dalle tutele assicurate dal diritto dell’Unione;

13. analogamente il Collegio, nel ribadire l’orientamento consolidato già espresso, non ritiene che le pronunce della Corte EDU costituiscano una sopravvenienza idonea a giustificare l’attivazione del procedimento incidentale di legittimità costituzionale in relazione ad una norma di legge la cui legittimità è stata scrutinata dalla Corte Costituzionale in più pronunce (Corte Cost. nn. 234 e 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009); in altra vicenda che, quanto ai rapporti fra le Corti superiori, presenta profili di affinità a quella oggetto di causa, il Giudice delle leggi ha ribadito che il vincolo derivante dalle sentenze della Corte EDU attiene all’interpretazione della norma convenzionale, ma non si estende alla valutazione espressa sulla sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, che solo la Corte Costituzionale può compiere perché essa, a differenza della Corte di Strasburgo «opera una valutazione sistemica e non isolata dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è quindi tenuta al bilanciamento, solo ad essa R.G.N. 5763/2017 Pag.spettante » ( Corte Cost. n. 264/2012; va segnalato che la stessa Corte, nuovamente adita a seguito della sopravvenienza di ulteriore pronuncia della Corte EDU, con la sentenza n. 166/2017 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge di interpretazione autentica dettata dall’art. 1, comma 777, della legge n. 296/2006, prospettata questa volta in relazione alla violazione non dell’articolo 6 della CEDU, bensì dell’art. 1 del Protocollo addizionale, in una fattispecie nella quale la norma interpretativa aveva inciso, riducendola, sull’entità della pensione già corrisposta agli aventi diritto); va, poi, ricordato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 311/2009, oltre a valutare la conformità della legge di interpretazione autentica in relazione al parametro invocato ( art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 della CEDU) ha anche ribadito principi già affermati con la sentenza n. 234/2007, che aveva, da un lato, evidenziato la valenza generale del criterio del maturato economico, introdotto già dalla legge n. 312/1980, dall’altro la necessità di un’interpretazione dell’art. 8 della legge n. 124/1999 che, senza determinare una reformatio in malam partemdi una situazione patrimoniale in precedenza acquisita, tenesse anche conto della disciplina dettata per l’impiego pubblico e dell’invarianza della spesa, imposta dalla stessa legge n. 124/1999 ai fini del rispetto dell’art. 81 Cost., invarianza della quale le parti collettive si erano poi fatte carico; la Corte, quindi, nelle pronunce citate, sia pure in relazione ad altri parametri invocati dai giudici rimettenti, ha espresso considerazioni anche in relazione al legittimo affidamento, dalle quali può desumersi la manifesta infondatezza della questione riproposta in questa sede dai ricorrenti;

14. deve, infine, essere disattesa l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della questione della conformità della l. n. 266/2005 all’art. 47 della CDFUE, formulata con la memoria exart. 378, cod. proc. civ.; l’obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267, comma 3, del TFUE viene meno quando non sussistala necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa europea, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte (cfr., tra molte, Cass., n. 14892 del 2020, Cass. n. 4776 del 2012) ovvero in ragione dell’evidenza dell’interpretazione (tra le altre: Cass., Sez.

Un., n. 12067 del 2007; Cass., n. 22103 del 2007; Cass., n. 4776 del 2012); nella specie, le questioni poste con il ricorso sono state compiutamente esaminate dalla Corte di Giustizia nella già citata sentenza 6 settembre 2011 in causa C 108/2010, ai cui principi si è conformata la sentenza rescindente; R.G.N. 5763/2017 Pag.15. il ricorso, invia conclusiva, deve essere rigettato ed alla soccombenza segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

16. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Miur, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 05763/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesidall’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1261/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/02/2016 R.G.N. 3169/2012; Oggetto: Personale ATA ente locale transitato nei ruoli dello Stato - anzianità di servizio – differenze retributive R.G.N. 5763/2017 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Milano, giudice del rinvio a seguito delle sentenze di questa Corte nn. 27732/2011, 4750/2013, 4872/2013 e 5150/2013 in sede di riassunzioni proposte, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA), in riforma delle decisioni nn. 84 e 88 del 2004 del Tribunale di Lodi, n. 54/2006 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], n. 4618/2005 del Tribunale di Milano, n. 242/2005 del Tribunale di Milano, respingeva le domande proposte con il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. intese ad ottenere, ex art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999 il riconoscimento a fini giuridici ed economici dell’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza e la condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dal gennaio 2000; le decisioni di questa Corte erano state rese sui ricorsi n. 2655/2007, n. 18577/2007, n. 21446/2008, n. 10246/2009, n. 12460/2009, che avevano visto, tra gli altri, quali soggetti interessati (controricorrenti ovvero ricorrenti) i dipendenti sopra indicati; con le indicate decisioni questa Corte aveva accolto i ricorsi, cassato le sentenze impugnate e rinviato, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione; 2. la Corte territoriale, riuniti i distinti ricorsi in riassunzione, ripercorreva la vicenda relativa al trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA degli enti locali, e - in sintesi – evidenziava, richiamando il proprio precedente n. 57/2016, che tanto la disapplicazione dell’art. 1, comma 218, l. n. 266/2005 quanto la trasmissione degli atti alla CGUE ovvero alla Corte costituzionale risultavano precluse dalle statuizioni contenute ai punti 19 e 20 delle sentenze di rinvio di questa Corte che, anzi, imponevano al giudice del rinvio di applicare la normativa nazionale; quanto al merito riteneva non fosse emerso alcun peggioramento retributivo e che le deduzioni dei ricorrenti in riassunzione sull’errata applicazione del meccanismo di temporizzazione fossero inammissibili perché non ricomprese nell’originario thema decidendum; escludeva di poter disporre una consulenza tecnica d’ufficioa fronte della mancata allegazione di elementi concreti sulla base dei quali operare il raffronto retributivo; 3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 5763/2017 Pag.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, ai quali ha resistito con tempestivo controricorso il Ministero. Considerato che: 1. con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e si addebita alla Corte territoriale di avere omesso la verifica della sussistenza o meno del peggioramento retributivo sostanziale che andava, invece, effettuata perché richiesta dalla sentenza rescindente; si sostiene che il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare se il MIUR avesse correttamente applicato la temporizzazione prevista dall’art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005, diversa e di miglior favore rispetto a quella disciplinata dall’Accordo ARAN [OSCURATO:DATA_NASCITA] che includeva nella base di calcolo solo parte del trattamento accessorio goduto presso l’ente locale; si precisa che l’accertamento doveva essere effettuato in quanto alla data di proposizione degli originari i ricorsi era vigente il solo art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999 e la legge di interpretazione autentica era intervenuta in corso di causa, al pari della sentenza della Corte di Giustizia, con la quale la compatibilità dell’art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 con la direttiva 77/187 CE era stata affermata a condizione che venisse salvaguardato il trattamento economico in precedenza goduto; 2. con la seconda censura si denuncia la violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: errata e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio; si sostiene che la Corte territoriale abbia del tutto trascurato di considerare il peggioramento retributivo subito dai ricorrenti all’atto ed a cagione del trasferimento; si rileva che in sede di riassunzione era stata offert a una inoppugnabile e non contestata documentazione sul trattamento retributivo percepito nel 1999 e negli anni precedenti alle dipendenze degli enti locali e che già con il primo atto introduttivo del giudizio erano stati pro dott i i decreti individuali di inquadramento elaborati dall’Amministrazione scolastica che fissavano le retribuzione annua riconosciuta dal Miur, atti che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzazione e in base ai quali avrebbe dovuto effettuare il raffronto, anche eventualmente a mezzo di c.t.u.; 3. con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art.1, comma 218, della legge n. 266/2005; si sostiene che il Ministero avrebbe dovuto tener conto, ai fini della temporizzazione, di tutte le indennità corrisposte al personale ATA e, quindi, anche del “ premio incentivante” o “di produttività” che era stato costantemente corrisposto, come provato dalla documentazione depositata; 4. i motivi (da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi) devono essere rigettati, con parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata ex R.G.N. 5763/2017 Pag.art. 384, comma 4, cod. proc. civ., per le medesime ragioni evidenziate con le recenti ordinanze nn. 14892, 22996 e 23382 del 2020 nonché nn. 15130, 14819/2021, 30494 del 2021 alla cui motivazione si rinvia exart. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 5. occorre premettere che, in caso di ricorso proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione la portata del decisumdella pronuncia rescindente, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa ed al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte (Cass. n. 3955/2018); 6. nel caso di specie questa Corte, con le sentenze nn. 27732/2011, 4750/2013, 4872/2013 e 5150/2013(tutte di analogo contenuto), non ha affatto demandato al giudice del rinvio di verificare se l’inquadramento disposto dal MIUR in base all’accordo sindacale del 20 luglio 2000 fosse o meno conforme alla sopravvenuta legge n. 266/2005, art. 1, comma 218, né ha affermato che, in caso di accertata reformatio in peius, dovesse essere integralmente riconosciuta l’anzianità posseduta, perché ha chiesto solo al giudice del merito di verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento, indicando, all’uopo, criteri di comparazione e precisando che il confronto dovevaessere globale, riferito al momento del passaggio, e che non rilevavano eventuali disparità di trattamento con i dipendenti già in servizio presso il cessionario; 7. la sentenza rescindente non ha posto alcun altro limite all’esame demandato al giudice del rinvio e, in particolare, non ha indicato quali fossero le componenti del trattamento economico fondamentale e accessorio da apprezzare ai fini della comparazione «globale»; 8. ciò detto, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha indubbiamente errato nel ritenereche esulasse dalla causa petendi il detrimento in ipotesi subito dai ricorrenti sotto il profilo retributivo per il venir meno di componenti non legati all’anzianità bensì a titoli differenti, perché il principio del carattere chiuso del giudizio di rinvio non può operare nei casi in cui le nuove attività assertive e probatorie siano rese necessarie dalla sopravvenienza, in corso di causa, di una nuova disciplina di legge applicabile anche ai giudizi in corso, di una pronuncia di illegittimità costituzionale, ed in genere di ius superveniens, del quale la sentenza rescindente abbia fatto applicazione (Cass. n. 14892/2020 che richiama Cass. n. 34209/2019, Cass. n. 10845/2017, Cass. n. 13458/2016, Cass. n. 422/2014); 9. tuttavia, l’errore commesso dalla Corteterritoriale non giustifica la cassazione della pronuncia ed un nuovo giudizio di rinvio, perché le allegazioni sulle quali i ricorrenti fanno leva per sostenere la tesi del peggioramento retributivo sostanziale non sono idonee allo scopo e ciò a prescindere dalla loro verifica in fatto; R.G.N. 5763/2017 Pag.un peggioramento «sostanziale», impedito dalla tutela che la direttiva eurounitaria riconosce ai lavoratori coinvolti nel trasferimento d’impresa, è ravvisabile solo qualora, all’esito della comparazione globale, emerga una diminuzione «certa» del compenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative, sicché non possono essere apprezzati gli importi, che se pure occasionalmente versati prima del passaggio, non costituivano il «normale» corrispettivo della prestazione, perché, in quanto legati a variabili inerenti alle modalità qualitative e quantitative di quest’ultima, non erano entrati nel patrimonio del lavoratore, che sugli stessi non avrebbe potuto fare sicuro affidamento neppure qualora la vicenda modificativa non fosse stata realizzata; il principio di irriducibilità della retribuzione, che questa Corte ha precisato nei termini sopra indicati (cfr. fra le tante Cass. n. 29247/2017; Cass. n. 4317/2012; Cass. n. 20310/2008), non si atteggia diversamente nei casi di modificazione soggettiva del rapporto perché, se la direttiva 77/187 «non può essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa» (punto 77 sentenza Scattolon), non possono essere opposti al cessionario limiti ulteriori rispetto a quelli che valevano, prima della cessione, per il datore di lavoro cedente; 10. nella memoria i ricorrenti, richiamando i precedenti di questa Corte nn. 4954/2019, 8379/2019, assumono che l’espresso richiamo alla “comparazione del trattamento retributivo complessivo e globale” conferma che non può essere esclusa dalla retribuzione globale annua l’indennità contrattualmente prevista dal CCNL [OSCURATO:PERSONA] vigente nel 1999 e negli anni precedenti dal 1996 al 1998, relativa al “premio incentivante” o di “produttività”; in realtà, oltre a rilevarsi che le pronunce citate dai ricorrenti riguardano fattispecie che non sono sovrapponibili a quelle per cui è causa, deve essere qui ribaditoil principio di diritto già affermato da Cass. nn. 3663, 6345, 7470 del 2019 secondo cui i premi ed i compensi incentivanti previsti dagli artt. 17 e 18 del CCNL 1° aprile 1999 per il personale del comparto regioni ed enti locali non possono avere rilevanza ai fini del cd. maturato economico, perché si tratta di voci del trattamento accessorio correlate ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento dei servizi, ossia di emolumenti non certi nell’ane nel quantum; 11. è utile rammentare al riguardo che, nell’interpretare l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 che detta la disciplina generale del passaggio dei dipendenti in conseguenza del trasferimento di attività, questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a garantire il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito, non implicano la totale parificazione del R.G.N. 5763/2017 Pag.lavoratore trasferitoai dipendenti già in servizio presso il datore di lavoro di destinazione, in quanto la prosecuzione giuridica del rapporto se, da un lato, rende operante il divieto di reformatio in peius, dall’altro non fa venir meno la diversità fra le due fasi di svolgimento del rapporto medesimo, diversità che può essere valorizzata dal nuovo datore di lavoro, sempre che il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore; muovendo da detta premessa si è evidenziato che l’anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporterebbe un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito (Cass. n. 18220/2015; Cass. n. 25021/2014; Cass. n. 22745/2011; Cass. n. 10933/2011; Cass. S.U. n. 22800/2010; Cass. n. 17081/2007); l’anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere da quest’ultimo per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario (Cass. S.U. n. 22800/2010 e Cass. n. 25021/2014), né può essere opposta al nuovo datore per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative (cfr. fra le più recenti Cass. n. 4389/2020 e quanto agli scatti di anzianità Cass. n. 32070/2019); corollario di detto principio è quello, egualmente consolidato da tempo nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui incaso di passaggio di personale conseguente al trasferimento di attività concorrono a formare la base di calcolo ai fini della quantificazione dell’assegno personale le voci retributive corrisposte in misura fissa e continuativa, non già gli emolumenti variabili o provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà e di accidentalità il dipendente non può riporre affidamento, o perché connessi a particolari situazioni di lavoro o in quanto derivanti dal raggiungimento di specifici obiettivi e condizionati, nell’ammontare, da stanziamenti per i quali è richiesto il previo giudizio di compatibilità con le esigenze finanziarie dell’amministrazione (cfr. fra le tante Cass. n. 31148/2018; Cass. n. 18196/2017; Cass. n. 3865/2012); la sentenza rescindente, come già detto, non ha precisato quali emolumenti dovessero essere apprezzati per verificare se si fosse verificata una «posizione globalmente sfavorevole» sicché il principio di diritto ben può essere armonizzato con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte espresso in tema di quantificazione dell’assegno personale; 12. nella memoria i ricorrenti sollecitano il potere di disapplicare la legge di interpretazione autentica, in ragione della violazione degli artt. 47 e 52 della CDFUE; R.G.N. 5763/2017 Pag.i predetti, tuttavia, muovono da una lettura non corretta del punto 84 della sentenza 6.9.2011 in causa c-108/10, perché la questione dell’ipotizzata violazione dell’art. 47 è stata ritenuta assorbita in ragione del principio, affermato esplicitamente in altre pronunce della Corte di Giustizia, secondo cui ai sensi dell’art. 51 della Carta, il collegamento con il diritto dell’Unione dell’atto di diritto interno contestato richiede, non solo che la misura nazionale ricada in un settore nel quale l’Unione è competente, ma anche che la stessa incida direttamente sulla normativa eurounitaria e si ponga in contrasto con gli obiettivi che questa persegue; è stato, pertanto, evidenziato che i diritti fondamentali dell’Unione non possono essere applicati ad una normativa nazionale qualora, in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale, le disposizioni dell’Unione non pongono alcun obbligo specifico agli Stati membri (Corte di Giustizia 16.7.2020 in causa C -686/18 punti da 52 a 54 e la giurisprudenza ivi richiamata; negli stessi termini Corte di Giustizia 4.6.2020 in causa C -32/20 punti da 25 a 27); con la sentenza Scattolon la Corte ha chiarito che la direttiva 77/187 ha il solo scopo di evitare che i lavoratori siano collocati per effetto del trasferimento in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente e non può essere invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive, sicché il collegamento con il diritto dell’Unione, da intendere nei termini precisati nei punti che precedono, opera solo a fronte di disposizioni che si pongano in contrasto con l’obiettivo della direttiva e, quanto alle condizioni di lavoro ed al trattamento retributivo, non è più predicabile qualora, come è stato verificato nella fattispecie, l ’ irriducibilità sia garantita e l ’ operatività dei principi della Carta venga invocata per ottenere un effetto finale che esula dalle tutele assicurate dal diritto dell’Unione; 13. analogamente il Collegio, nel ribadire l’orientamento consolidato già espresso, non ritiene che le pronunce della Corte EDU costituiscano una sopravvenienza idonea a giustificare l’attivazione del procedimento incidentale di legittimità costituzionale in relazione ad una norma di legge la cui legittimità è stata scrutinata dalla Corte Costituzionale in più pronunce (Corte Cost. nn. 234 e 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009); in altra vicenda che, quanto ai rapporti fra le Corti superiori, presenta profili di affinità a quella oggetto di causa, il Giudice delle leggi ha ribadito che il vincolo derivante dalle sentenze della Corte EDU attiene all’interpretazione della norma convenzionale, ma non si estende alla valutazione espressa sulla sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, che solo la Corte Costituzionale può compiere perché essa, a differenza della Corte di Strasburgo «opera una valutazione sistemica e non isolata dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è quindi tenuta al bilanciamento, solo ad essa R.G.N. 5763/2017 Pag.spettante » ( Corte Cost. n. 264/2012; va segnalato che la stessa Corte, nuovamente adita a seguito della sopravvenienza di ulteriore pronuncia della Corte EDU, con la sentenza n. 166/2017 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge di interpretazione autentica dettata dall’art. 1, comma 777, della legge n. 296/2006, prospettata questa volta in relazione alla violazione non dell’articolo 6 della CEDU, bensì dell’art. 1 del Protocollo addizionale, in una fattispecie nella quale la norma interpretativa aveva inciso, riducendola, sull’entità della pensione già corrisposta agli aventi diritto); va, poi, ricordato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 311/2009, oltre a valutare la conformità della legge di interpretazione autentica in relazione al parametro invocato ( art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 della CEDU) ha anche ribadito principi già affermati con la sentenza n. 234/2007, che aveva, da un lato, evidenziato la valenza generale del criterio del maturato economico, introdotto già dalla legge n. 312/1980, dall’altro la necessità di un’interpretazione dell’art. 8 della legge n. 124/1999 che, senza determinare una reformatio in malam partemdi una situazione patrimoniale in precedenza acquisita, tenesse anche conto della disciplina dettata per l’impiego pubblico e dell’invarianza della spesa, imposta dalla stessa legge n. 124/1999 ai fini del rispetto dell’art. 81 Cost., invarianza della quale le parti collettive si erano poi fatte carico; la Corte, quindi, nelle pronunce citate, sia pure in relazione ad altri parametri invocati dai giudici rimettenti, ha espresso considerazioni anche in relazione al legittimo affidamento, dalle quali può desumersi la manifesta infondatezza della questione riproposta in questa sede dai ricorrenti; 14. deve, infine, essere disattesa l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della questione della conformità della l. n. 266/2005 all’art. 47 della CDFUE, formulata con la memoria exart. 378, cod. proc. civ.; l’obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267, comma 3, del TFUE viene meno quando non sussistala necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa europea, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte (cfr., tra molte, Cass., n. 14892 del 2020, Cass. n. 4776 del 2012) ovvero in ragione dell’evidenza dell’interpretazione (tra le altre: Cass., Sez. Un., n. 12067 del 2007; Cass., n. 22103 del 2007; Cass., n. 4776 del 2012); nella specie, le questioni poste con il ricorso sono state compiutamente esaminate dalla Corte di Giustizia nella già citata sentenza 6 settembre 2011 in causa C 108/2010, ai cui principi si è conformata la sentenza rescindente; R.G.N. 5763/2017 Pag.15. il ricorso, invia conclusiva, deve essere rigettato ed alla soccombenza segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 16. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Miur, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c
Sentenza Cassazione n. 05896/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris