CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 16553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/07/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 7 luglio 2021 la Corte di appello di Palermo confermava quasi integralmente il decreto in data 17 dicembre 2018 con il quale il Tribunale di Palermo aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per quattro anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e a [OSCURATO:PERSONA] la medesima misura, limitata a tre anni la sua durata, ritenendo sussistente l'attuale pericolosità sociale dei proposti, qualificata ex art. 4, comma 1, lett. b) , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché, per il solo Milano, ai sensi anche della lettera a) del medesimo articolo. Nel contempo il Tribunale ordinava, in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi congiunti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la confisca dei beni immobili, dei saldi attivi dei rapporti bancari e postali, dei veicoli e delle quote del capitale sociale della s.r.l. "[OSCURATO:PERSONA]", mentre in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] e dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale ordinava la confisca del capitale sociale e del complesso dei beni aziendali delle società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. nonché della impresa individuale di rivendita tabacchi concessione n. 177, di beni immobili e mobili registrati e dei saldi attivi dei rapporti bancari. In parziale riforma del decreto emesso dal primo giudice, la Corte di appello revocava il sequestro dell'autovettura "Fiat 500", intestata a [OSCURATO:PERSONA], disponendone la restituzione all'avente diritto. 2. Hanno proposto ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, i due proposti e sette fra i terzi interessati, chiedendo l'annullamento del decreto. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi. 3.1. Violazione della legge penale (artt. 4 e 6, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011) e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta pericolosità sociale del proposto, avuto particolare riguardo al requisito dell'attualità al momento della decisione, come specificato anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Il giudice di appello, tentando di duplicare il processo penale e omettendo di considerare le allegazioni difensive, ha fornito sul punto "una motivazione illogica, contraddittoria e non aderente rispetto alle evidenze processuali".I fatti oggetto della condanna per il reato ex art. 416-bis cod. pen. risalgono al dicembre del 2008 e [OSCURATO:PERSONA] ha interamente scontato la pena, senza poi essere sottoposto ad altri procedimenti per detto reato. Le risultanze istruttorie hanno dimostrato un concreto e radicale cambiamento di vita del ricorrente, ispirato al rispetto delle regole e degli obblighi imposti dalla società civile. La Corte territoriale ha svalutato i molteplici provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza, fra i quali il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata nonché la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, e ha confermato la perdurante pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una presunzione assoluta, con una "motivazione lacunosa e illogica". Con un "travisamento dei fatti di causa" e un "frammento motivazionale" che "si appalesa contraddittorio, lacunoso e disancorato dalle reali emergenze processuali", il provvedimento impugnato ha ritenuto corroborato il giudizio di pericolosità sociale sulla base di una sentenza di assoluzione del ricorrente, imputato di una estorsione, emessa con ampia formula liberatoria dalla Corte di appello di Palermo. 3.2. Violazione di legge in ordine alla misura patrimoniale (artt. 19 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, artt„ 125, 192 e 546 cod. proc. pen., art. 111, sesto comma, Cost.) e, in particolare, alla ritenuta disponibilità dei beni oggetto di confisca in capo a [OSCURATO:PERSONA], in assenza della prova circa la sussistenza della sperequazione nel periodo di riferimento e la ritenuta simulazione dei negozi giuridici. Da un'attenta analisi della situazione patrimoniale del nucleo familiare dei ricorrenti risulta chiaro come vi fosse la capacità economica tale da giustificare i singoli acquisti. La Corte, con un "pedante appiattimento sul contenuto del decreto di primo grado", ha confermato la erronea valutazione parcellizzata, anno per anno, per stabilire la sussistenza di una sperequazione economica, senza considerare la capacità e forza economica complessiva dei nuclei familiari valutati, discendente anche da redditi diversi e pienamente leciti. Dalle consulenze di parte redatte in primo e secondo grado dal dott. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del gruppo familiare Milano-Giardina, è emerso che gli investimenti di natura patrimoniale che fanno capo a [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi familiari sono giustificati dalla significativa capacità reddituale e finanziaria degli stessi. La difesa, richiamando le risultanze dei consulenti, ha riassuntivamente proceduto a una ricostruzione delle fonti finanziarie e degli impieghi riconducibili ai diversi nuclei familiari degli intervenienti (quelli dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché del nucleo [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]). 3.3. Vizio motivazionale in ordine alla durata della misura di prevenzione, stabilita in misura superiore al minimo. 4. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] viene lamentata violazione di legge (artt. 4, 16, 20, 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e art. 125 cod. proc. pen.) in relazione sia alla misura personale che a quella patrimoniale. 4.1. Sotto il primo profilo, riguardante [OSCURATO:PERSONA], la difesa osserva che il decreto ha trattato congiuntamente la sua posizione e quella di [OSCURATO:PERSONA], accomunati solo dall'essere stati indagati in un medesimo procedimento per riciclaggio, poi conclusosi con un decreto di archiviazione, non essendo "emersi riscontri per ritenere che le provviste di denaro mediante i quali i suddetti investimenti [di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione della catena di negozi [OSCURATO:SOCIETA]] sono stati realizzati fossero di provenienza illecita". Erroneamente nello stesso decreto il Pubblico Ministero ha affermato che in astratto sarebbe stata configurabile l'ipotesi del reato di trasferimento di valori (art. 12-quinquies decreto-legge n. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ora previsto dall'art. 512-bis cod. pen.), in assenza di uno degli elementi costitutivi. Vi è poi un unico altro processo pendente in primo grado per estorsione a carico del ricorrente, che è persona offesa nel procedimento promosso nei confronti dell'ex amministratore giudiziario nella procedura di prevenzione patrimoniale di cui qui si tratta. Per affermare la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente, "il provvedimento impugnato applica "un principio di diritto ed un percorso motivazionale [...] illegittimo", affermando una inesistente "parziale difformità del materiale istruttorio tra il procedimento archiviato e quello in esame", con riferimento alla perizia (che però inerisce alla misura patrimoniale e non a quella personale) e all'esame effettuato dai collaboratori nel primo grado del giudizio di prevenzione (le cui dichiarazioni, tuttavia, hanno riguardato solo [OSCURATO:PERSONA] e non già [OSCURATO:PERSONA]). In particolare, il decreto impugnato avrebbe dovuto fornire "una motivazione pregnante" circa il fatto che in un interrogatorio reso in data 8 febbraio 2013, solo a seguito di una contestazione del Pubblico Ministero, il collaboratore Pasta confermò con assoluta certezza che la catena [OSCURATO:SOCIETA] era al 50% di [OSCURATO:PERSONA].In ogni caso, anche ritenendo vera questa ultima circostanza, "il dato non sarebbe sufficiente per applicare il provvedimento personale ed ablativo in assenza dell'accertamento dell'illiceità delle risorse immesse". Evidente è anche "l'illegittimità e la illogicità della motivazione del decreto impugnato" in ordine alla spiegazione circa gli atti di intimidazione subiti dal ricorrente, dalla Corte ascritti alla microcriminalità. Travisando un dato del procedimento, il giudice di appello ha escluso la veridicità di quanto dedotto dalla difesa circa il fatto che Trapani, altro collaboratore, ha escluso investimenti di [OSCURATO:PERSONA] nei negozi [OSCURATO:SOCIETA]. La difesa ha anche provato la infondatezza della ipotesi secondo cui Milano avrebbe garantito la sponsorizzazione dei giocatori del Palermo calcio senza il pagamento di somme da parte di Giardina. Dalle intercettazioni richiamate si evince la "indisponibilità del Milano delle attività [OSCURATO:SOCIETA]", mentre il "pizzino" dei [OSCURATO:PERSONA] conferma i tentativi di estorsione in danno di Giardina. Nell'atto di appello, poi, non era stato affrontato il tema dell'attualità della pericolosità, essendosi ritenuta insussistente la pericolosità stessa di Giardina, tutt'ora incensurato. Il profilo, comunque, dovrebbe essere esaminato d'ufficio, a prescindere da quanto dedotto in sede d'impugnazione. 4.2. In ordine alla misura patrimoniale, il decreto impugnato ha omesso ogni considerazione sul presupposto oggettivo della disponibilità del bene da parte del soggetto socialmente pericoloso, che costituisce un presupposto fondamentale per l'applicazione della misura ablativa. Non è poi stata dimostrata la disponibilità in capo a Milano di un singolo bene sottoposto a sequestro. Quanto al requisito della sproporzione, la perizia richiamata dalla Corte di appello si limita a evidenziare aspetti contabili, mentre la difesa ha prodotto documenti idonei a dimostrare la insussistenza di detto ulteriore presupposto. 5. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge (artt. 19 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen., art. 111, sesto comma, Cost.) in ordine alla misura patrimoniale ed è identico al secondo motivo proposto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censurano il decreto per violazione di legge, in quanto del tutto carente dell'analisi della situazione reddituale dei coniugi, emergente dalle loro dichiarazioni dei redditi.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto produttore di reddito, con una propria partita IVA e i due conti correnti alla stessa intestati risalgono a un periodo non rientrante nel decreto di sequestro e poi confisca; priva di fondamento è anche la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine alla mancanza di capacità reddituale in capo alla madre di [OSCURATO:PERSONA], la quale versò al figlio un assegno di 15.000 euro. 7. Il Procuratore generale, nelle conclusioni presentate ex art. 611 cod. proc. pen., ha chiesto che tutti i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti, generici o manifestamente infondati. 2. I ricorsi verranno esaminati seguendo l'ordine della parte espositiva, anche se diverse valutazioni in diritto espresse per la prima impugnazione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], verranno richiamate (e non ripetute) per la trattazione degli altri ricorsi. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo (inerente alla misura di prevenzione personale e, in particolare, come già nell'atto di appello, alla dedotta insussistenza dell'attualità della pericolosità sociale del proposto) la difesa - come si è sopra riportato - ha nella sostanza denunciato un vizio di motivazione, ritenuta lacunosa, illogica e contraddittoria, lamentando così un vizio per il quale non è ammesso il ricorso per cassazione, proponibile soltanto per violazione di legge, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (e dal precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sent. n. 106 del 15 aprile 2015). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Nella sentenza Repaci si è altresì osservato che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Le Sezioni Unite hanno ribadito, in altra più recente pronuncia, come «sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione sui punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. Igs. 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale» (così Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, in motivazione). Da ultimo questa Corte ha statuito che nel procedimento di prevenzione, poiché il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435). 3.1.1. Nel caso di specie va escluso che il decreto impugnato, in relazione al profilo dell'attualità, sia incorso in detto travisamento ovvero che la motivazione sia assente o apparente. La Corte territoriale, infatti, preso atto che i motivi di appello proposti da [OSCURATO:PERSONA] non riguardavano la pericolosità qualificata ex art. 4, comma 1, lett. b), del codice antimafia (in relazione agli indizi del reato di trasferimento fraudolento di valori), e ricordato come, «qualora il proposto sia stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., il giudice della prevenzione possa fare riferimento a tale condanna come ad un "fatto" di per sé dimostrativo dell'appartenenza al contesto mafioso in grado di legittimare l'adozione della misura di prevenzione» (Sez. 6, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Mannina, Rv. 265862; in senso conforme, da ultimo v. Sez. 6, n. 8561 del 13/01/2021, Cerabona, non mass.), ha ampiamente motivato, confermando il giudizio del Tribunale, in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto attuale la pericolosità sociale del proposto, quale soggetto indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 159 del 2011. A tale proposito va ricordato che nella sentenza Gattuso le Sezioni Unite hanno ribadito il principio, pacifico in giurisprudenza e dottrina, secondo il quale il concetto di appartenenza a un'associazione di tipo mafioso è molto più ampio di quello di partecipazione, dovendosi ritenere «rilevanti anche condotte non connotate dal vincolo stabile, ma astrattamente inquadrabili nella figura del concorso esterno di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., per definizione caratterizzata da una collaborazione occasionale, espressa in unico o diluito contesto temporale, che si realizza con riferimento a circoscritte esigenze del gruppo, in correlazione con la loro insorgenza, ed è quindi ontologicamente priva della connotazione tipica della condotta partecipativa, costituita dallo stabile inserimento nell'organizzazione criminale con caratteristica di spiccata e persistente pericolosità, derivante dalla connotazione strutturale, mentre risulta estranea a tale concetto la mera collateralità che non si sostanzi in sintomi di un apporto individuabile alla vita della compagine» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, cit., Rv. 271512). Nella medesima sentenza, il [OSCURATO:PERSONA], risolvendo la questione controversa sottoposta al suo esame, ha statuito che «nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di "appartenere" ad una associazione di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto». Al fine della valutazione di persistente pericolosità, occorre confrontarsi, dunque, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso da sodalizio, quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo. Avuto particolare riguardo al pmfilo temporale, secondo il filone giurisprudenziale sulle orme del quale è stata motivata la sentenza Gattuso, tale valutazione, «in presenza di un apprezzabile intervallo temporale tra condotta accertata in sede penale e giudizio di pericolosità attuale, va operata quantomeno - in rapporto a tre indicatori fondamentali: a) il livello di coinvolgimento dell'attuale proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto "di vertice" rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di mero ausilio operativo o di episodica contiguità finalistica;b) la tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuito relazionale illecito; c) l'avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise» (così Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260104; in senso conforme, successivamente, v. Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266184; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215; Sez. 2, n. 8921 del 31/01/2017, Zagaria, Rv. 269555; Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, U., Rv. 272723). Anche di recente, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, si è statuito che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, qualora sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'accertamento in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, il giudice di merito è tenuto a verificare la sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale, tenendo in considerazione l'evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500; Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937); pertanto, «a fronte di elementi positivi denotanti l'abbandono di logiche criminali di appartenenza ad associazioni criminali, l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di soggetti già detenuti per lunghi periodi temporali non può essere fondata sulla presunzione di permanenza desunta dalla condotta precedente la pronuncia di condanna emessa nel separato giudizio penale» (così Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526). Da ultimo, in conformità al suddetto orientamento, si è affermato che, «ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, e che, laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità» (Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306). 3.1.2. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di detti principi, richiamando le argomentazioni svolte nell'appello e disattendendole con argomentazioni ampie e puntuali, in buona parte obliterate dalla difesa, senza incorrere in alcuna violazione di legge. Richiamando proprio i tre indicatori fondamentali rilevanti a fini della valutazione circa l'attualità della pericolosità, nel caso di un apprezzabile intervallo temporale rispetto alla condotta accertata in sede penale (nel caso di specie risalente al dicembre 2008), il decreto ha evidenziato in primo luogo (pag. 39) "il ruolo qualificato e significativo ricoperto dal Milano all'interno del sodalizio, i suoi stretti e duraturi rapporti con figure di spicco (con i quali il Milano intratteneva strettissimi rapporti di fiducia tanto da avere avuta affidata la gestione del denaro provento delle attività illecite dell'associazione)", desumibili dal suo percorso criminale. I giudici di merito, infatti, hanno ricordato che il proposto era stato condannato per il reato ex art. 416-bis cod. pen. nel cosiddetto maxiprocesso di Palermo, con sentenza divenuta irrevocabile il 30 gennaio 1992, reato in relazione al quale era stato poi sottoposto alla misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, le cui disposizioni aveva violato il 29 settembre 2000, come accertato in altra sentenza passata in giudicato, al pari dell'ultima pronuncia di condanna, riguardante la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], da epoca successiva e prossima al 16 dicembre 1987 (data della sentenza di primo grado del maxiprocesso), con un ruolo di assoluto rilievo nella gestione della "cassa" della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] e nel riciclaggio del denaro della co(a e il suo coinvolgimento nel progetto di riorganizzazione della "commissione provinciale" di [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, la tendenza di tale ultima "mafia storica" a mantenere intatta la sua capacità operativa è stata dalla Corte di appello correttamente indicata quale un dato "talmente conclamato da assurgere al notorio giudiziario". La Corte territoriale, infine, ha rimarcato "l'assenza di qualsivoglia presa di distanza da quei contesti criminali nei quali il proposto era ben radicato da epoca risalente" e ha osservato che lo stesso "non ha mai concretamente manifestato segnali di reale dissociazione dalla consorteria di appartenenza, dando prova di intrapresi percorsi rieducativi" (dapprima, dal 16 dicembre 2008 all'il. dicembre 2013 in stato di custodia cautelare e poi in espiazione pena fino al 20 gennaio 2014). Il decreto impugnato, rispondendo alle doglianze proposte sul punto dalla difesa, ha specificamente esaminato i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza di Palermo, escludendo che gli stessi fossero idonei a sovvertire la valutazione sopra riportata. Nel provvedimento di revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata si evidenziò che Milano aveva ottemperato alle prescrizioni connesse alla misura in esecuzione e mantenuto rapporti con gli assistenti sociali, senza dare adito a rilievi, elementi da soli non sintomatici di un effettivo allontanamento dall'area mafiosa di riferimento; analogamente, la concessione della liberazione anticipata non risulta dato significativo, presupponendo la prova della mera partecipazione all'opera di rieducazione e non già la prova della definitiva risocializzazione. La Corte di appello ha pure valutato la relazione dell'U.E.P.E., dalla quale è emerso soltanto che il proposto si è relazionato con gli assistenti sociali, mostrando buona apertura al dialogo, e non anche una effettiva rimeditazione critica del pregresso stile di vita, e ha poi riassunto i numerosi elementi che "supportano una precisa prognosi di attuale ripetibilità del contributo offerto all'associazione, alla luce della stabilità e della agevole riproducibilità delle condizioni in cui è maturata l'adesione e stante la estrema mutevolezza delle forme partecipative e/o di contiguità a cosa nostra" (pagg. 41-42). 3.1.3. A riprova della persistente attualità della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], il decreto ha richiamato le risultanze del processo per estorsione svoltosi nei suoi confronti, definitosi con la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di appello di Palermo il 6 ottobre 2020, in riforma di quella di primo grado. Sul tema è opportuno richiamare il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la piena autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale comporta l'ampia libertà di cognizione da parte del primo nell'apprezzamento degli elementi probatori tratti da procedimenti penali in corso, apprezzamento svincolato dal rispetto obbligatorio delle regole di giudizio proprie del dibattimento penale in tema di prova indiziaria e di prova dichiarativa, con gli unici vincoli di non fare ricorso a prove vietate e di dar conto delle ragioni per le quali da quegli elementi si traggano i presupposti applicativi della misura imposta (Sez. 6, n. 40552 del 19/07/2017, Maggi, Rv. 271055; Sez. 5, n. 43490 del 18/03/2015, Nirta, Rv. 264927; Sez. 5, n. 49853 del 12/11/2013, L., Rv. 258939; Sez. 1 n. 20160 del 29/04/2011, Bagalà, Rv. 250278). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2019, ha ribadito che le garanzie che, dal punto di vista costituzionale e convenzionale, circondano le misure di prevenzione non sono le stesse che riguardano i reati e le pene. Infatti, la necessità di acquisizione, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, di elementi che facciano ritenere pregresse attività criminose da parte del soggetto non comporta che le misure in questione abbiano nella sostanza carattere sanzionatorio-punitivo, sì da chiamare in causa necessariamente le garanzie che la CEDU, e la stessa Costituzione, sanciscono per la materia penale. Imperniate come sono su un giudizio di pericolosità del soggetto, le misure di prevenzione hanno, infatti, una chiara finalità preventiva anziché punitiva, di modo che l'indubbia dimensione afflittiva, che pure le caratterizza, non è che un effetto collaterale della loro essenziale funzione di controllo, per il futuro, della pericolosità sociale del soggetto interessato: nulla hanno a che vedere, in sostanza, dal punto di vista teleologico, con la punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato. Ha, quindi, dato séguito all'orientamento, espresso dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale le misure di prevenzione non soggiacciano ai principi dettati, in materia di diritto e di processo penale, dagli articoli 25, comma 2, 27, 111, commi 3, 4 e 5, e 112, della Costituzione. Ne consegue che, secondo il diritto vivente, gli elementi di fatto su cui deve basarsi il giudizio di pericolosità non sono solo quelli accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto, in quanto solo l'accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale (Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496; Sez. 6, n. 36216 del 13/7/2017, Schiraldo, Rv. 271372). Anche le Sezioni Unite, con la sentenza Gattuso, hanno confermato che, ai fini dell'accertamento della pericolosità possono essere valorizzate «specifiche circostanze di fatto che emergano da pronunce liberatorie, condizione che risulta fisiologicamente connessa alla mancanza di correlazione tra le misure di prevenzione e la consumazione di reati, posto che proprio la finalità preventiva consente l'intervento in presenza di fatti espressivi di una elevata pericolosità, sui quali è dato intervenire previamente per evitare la commissione di reati». Alla luce di questo principio consolidato, l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello di merito - secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità - rappresenta «il presupposto perché possano essere legittimamente oggetto di valutazione per l'appunto autonoma - ai fini della adozione della misura di prevenzione personale e/o patrimoniale - anche quegli elementi che siano stati acquisiti nel corso di un processo che si sia concluso con sentenza di assoluzione allorché i fatti, pur ritenuti insufficienti a fondare una condanna penale, siano tuttavia in grado di giustificare un apprezzamento in termini di pericolosità» (così Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862. In senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020, Greco, Rv. 279805; Sez. 2, n. 19880 del 29/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276917; Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, Oliveri, Rv. 273361; Sez. 1, n. 6636, del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266364. Da ultimo v. Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655).Nel caso di specie, nel decreto impugnato si è dato atto che con la sentenza del 6 ottobre 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna degli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 648-ter cod. pen. (avendo gli stessi reimpiegato nel proprio esercizio commerciale la somma di 230.000 euro, di provenienza delittuosa, loro consegnata da [OSCURATO:PERSONA]), ma nel contempo ha assolto Milano dal reato ex art. 629 cod. pen., non ritenendo provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, una parallela condotta estorsiva in danno degli stessi imprenditori, pur avendo riconosciuto che l'imputato aveva preteso "con metodi sbrigativi e para-mafiosi" la restituzione da parte di Oddo e Campione delle somme loro consegnate a titolo di finanziamento. Secondo la stessa sentenza di assoluzione, dunque, era provato che il ricorrente versò ai due imprenditori l'ingente somma di 230.000 euro, espressamente ritenuta di origine delittuosa, dato assai rilevante, specie se combinato con un'altra circostanza evidenziata dalla Corte di appello. Nel provvedimento impugnato, infatti, è stato valutato anche un fatto diverso da quello oggetto della pronuncia assolutoria, inerente alla richiesta del "pizzo" a imprenditori, desumibile da una intercettazione captata il 22 dicembre 2016, indicativa del "perdurante inserimento (pure rimarcato nella sentenza in oggetto: v. pagg. 25 e 26) del proposto nel sistema delle estorsioni 'mafiose' in danno di vari esercenti commerciali (diversi dai predetti Oddo e Campione)". Il ricorrente non si è confrontato con queste precise, specifiche e rilevanti argomentazioni, denunciando genericamente un inesistente "travisamento dei fatti", sul rilievo che Milano "è stato assolto proprio in virtù di un'acclarata e totale estraneità rispetto ai fatti ascritti". 3.2. Sul motivo inerente alla misura patrimoniale, in primo luogo sono inammissibili le censure del ricorrente relative alla riferibilità sostanziale, e non solo formale, dei beni confiscati ai terzi intervenienti, in ragione del principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è inammissibile, «per difetto di interesse, l'impugnazione del proposto avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, laddove lo stesso abbia assunto una posizione processuale meramente adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto: in tal caso, si deve riconoscere la legittimazione ad impugnare in capo al solo apparente intestatario, unico soggetto avente diritto all'eventuale restituzione del bene» (così, di recente, Sez. 6, n. 17850 del 17/05/2020, Reinard, Rv. 279027, in motivazione; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Rv. 271381, Ciarelli; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141; Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767; Sez. 2, n. 17935 del 10/04/2014, Tassone, Rv. 259258). Quanto agli altri profili, il motivo risulta non solo non consentito perché in larga parte censura inammissibilmente la motivazione del decreto impugnato, ma anche generico perché nella sostanza, richiamando ancora le valutazioni del consulente, non si confronta con le argomentazioni, particolarmente ampie e puntuali, con le quali la Corte territoriale ha riportato (pagg. 65-67), esaminato e disatteso specificamente (pagg. 69-82) tutte le doglianze proposte sul tema con l'atto di appello, in larga parte (da pag. 14 del ricorso) testualmente riprodotto nel ricorso. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, dunque, non vi è stato affatto un "appiattimento" della Corte di appello, la quale pure ha dato conto dell'errore materiale in cui è incorso il Tribunale, spiegandone ampiamente, però, la irrilevanza ai fini della valutazione del "quadro sperequativo in cui è stato realizzato l'acquisto dell'immobile sito a Palermo" da parte di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 80). Anche tale motivazione è stata ignorata dal ricorrente, che ne ha preso atto, ma ha poi pedissequamente riproposto le deduzioni svolte nell'atto di gravame. Va ribadito, sul punto, che «l'appello avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione deve ritenersi a tutti gli effetti un'impugnazione, alla quale sono perciò applicabili le relative norme generali» (così Sez. 2, n. 15490 del 19/02/2016, Spinelli, Rv. 266668, in motivazione, conforme a Sez. 1, n. 15416 del 02/02/2010, Vacca, Rv. 247232), fra le quali l'art. 581 cod. proc. pen., cosicché, nella materia di cui si tratta, va dichiarata inammissibile per difetto di specificità dei motivi l'impugnazione che, in violazione di detta norma, non contenga l'enunciazione specifica sia del capo oggetto di impugnazione che dei motivi e delle ragioni a sostegno della richiesta di rivalutazione proposta (Sez. 6, n. 28825 del 21/09/2017, dep. 2018, Scuto, Rv. 273664; in senso conforme, fra le pronunce non massimate, cfr. Sez. 6, n. 33578 del 03/06/2021, Pezzella; Sez. 5, n. 7047 del 05/11/2019, dep. 2020, Celano; Sez. 1, n. 21739 del 07/03/2019, Braidic). Il motivo in esame, dunque, difetta di "specificità estrinseca", «che può essere definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv.273778; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). 3.3. L'ultimo motivo, riguardante la durata della misura di prevenzione personale, è inammissibile perché con esso si è espressamente censurata la decisione della Corte territoriale, che ha confermato quella del Tribunale, per un vizio della motivazione, ritenuta illogica e contraddittoria. 4. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Sono prive di fondamento le doglianze relative alla conferma dell'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della misura di prevenzione personale, prima fra tutte la denunciata omessa considerazione delle deduzioni difensive. 4.1.1. La Corte territoriale, infatti, trattando specificamente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha dato atto delle argomentazioni svolte dalla difesa del proposto, esaminate e confutate con ampia motivazione (pagg. 14-37), anche in questo caso in molti punti inammissibilmente attaccata, sia pure con una formale denuncia di violazione di legge. Nessuna violazione è ravvisabile là dove il decreto impugnato ha utilizzato anche le risultanze del procedimento poi definitosi con decreto di archiviazione nei confronti dello stesso Giardina, sottoposto a indagini per il reato di riciclaggio. Sulla scorta del principio di autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, in precedenza richiamato (sub 3.1.3.), si è affermato che, in tema di misure di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento archiviato, pur dovendo procedere a un'attenta disamina del provvedimento di archiviazione (il cui "contenuto cognitivo" non è comunque assimilabile a quello di una sentenza assolutoria), al fine di verificare se da esso emergano accertamenti ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438). La Corte di appello ha spiegato le ragioni per le quali il materiale probatorio esaminato nel procedimento di prevenzione si sia arricchito notevolmente, avuto particolare riguardo agli elementi indiziari costituiti dalle chiamate in reità dei tre collaboratori di giustizia, che nel procedimento di prevenzione non richiedono necessariamente riscontri individualizzanti, in esso non applicandosi l'art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049; Sez. 5, n. 17946 del 15/3/2018, Buggea, Rv. 273036; Sez. 5, n. 49853 del 12/11/2013, L., Rv. 258939; Sez. 1, n. 20160 del 29/4/2011, Bagalà, Rv. 250278).Il decreto impugnato ha riportato le dichiarazioni dei tre collaboratori, relative agli investimenti di Milano nei negozi [OSCURATO:SOCIETA], evidentemente assai rilevanti ai fini della sussistenza di indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 12-quinquies decreto-legge n. 306 del 1992, in ordine alle quali la difesa ha lamentato una motivazione "non pregnante" ovvero ha proposto una lettura alternativa, sollecitata inammissibilmente in questa sede anche per la interpretazione delle conversazioni intercettate e del "pizzino", peraltro con deduzioni apodittiche a fronte delle articolate argomentazioni del giudice di appello, nonché per gli episodi verificatisi in danno degli esercizi commerciali. La difesa ha erroneamente sostenuto che, pur ritenendo che la catena [OSCURATO:SOCIETA] fosse riconducibile al 50% a [OSCURATO:PERSONA], "il dato non sarebbe sufficiente per applicare il provvedimento personale ed ablativo in assenza dell'accertamento dell'illiceità delle risorse immesse". L'art. 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, infatti, prevede la confisca non solo "dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego", ma anche dei beni "di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito". Nel delitto di trasferimento fraudolento di valori, poi, «lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito» (così Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Lapelosa, Rv. 261980; in senso conforme v., ad es., Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764; Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, Barbieri; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 38053 del 05/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282129, in motivazione). Peraltro, la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali, soprattutto laddove il relativo procedimento non sia stato ancora attivato, può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (in questo senso v. Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 4560 del 21/09/2021, dep. 2022, Ambrosio, non mass.). Alla luce di questi principi, risulta immune da ogni violazione di legge la valutazione dei giudici di merito sulla pericolosità qualificata di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 4, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 159 del 2011, a far data dall'anno 2006, in quanto indiziato del delitto di cui all'art. 12-quinquies decreto- legge n. 306 del 1992.4.1.2. In ragione della natura di impugnazione dell'appello proposto avverso l'applicazione di una misura di prevenzione, della quale si è in precedenza trattato (sub 3.2.), correttamente la Corte territoriale ha preso atto che la difesa non aveva proposto alcun motivo inerente al punto dell'attualità della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] e non ha trattato detto aspetto, non devoluto dal proposto. E' infondata, dunque, la tesi difensiva secondo la quale il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare d'ufficio il punto della persistente attualità della pericolosità, sulla cui insussistenza, peraltro, neppure con il ricorso si è proposta alcuna argomentazione, diversa da quella della radicale assenza "della pericolosità sociale con riferimento ad un soggetto che a tutt'oggi è incensurato, perché in fatto e in diritto non ne sussistono i presupposti". 4.2. In ordine alla misura di prevenzione patrimoniale, va in primo luogo rilevato che non è pertinente il richiamo operato dalla difesa alla (presunta) violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., norme non applicabili nel procedimento di prevenzione. E' priva di ogni fondamento, invece, la censura sull'assenza di motivazione del decreto impugnato e, quindi, sulla conseguente violazione di legge in ordine ai presupposti della misura, avuto particolare riguardo alla sproporzione tra il valore dei beni di cui [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari avevano la titolarità o disponibilità e i redditi del nucleo familiare. Anche sotto questo aspetto, il decreto impugnato ha riassunto i motivi di gravame proposti dalla difesa (pagg. 44-45), passando poi a confutare in modo estremamente articolato i rilievi difensivi (pagg. 46-58) con autonome e ulteriori argomentazioni rispetto a quelle del primo giudice, riguardanti anche l'acquisto della tabaccheria intestata a [OSCURATO:PERSONA], nella sostanza obliterate dai ricorrenti, limitatisi a riproporre apoditticamente alcune scarne deduzioni proposte con l'atto di appello. La Corte territoriale ha fatto una puntuale ricostruzione in fatto della situazione reddituale del nucleo familiare dei ricorrenti, non incorrendo in alcuna violazione di legge, essendosi attenuta ai seguenti principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità: - l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo essere indicati gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del proposto (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679; Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Valle, Rv. 271217; Sez. 6, n. 31751 del 09/06/2015, Catalano, Rv. 264461; Sez. 5, n. 20743 del 07/03/2014, D'Agostino, Rv. 260402); - la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull'assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l'acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, considerato che tale finanziamento deve essere rimborsato e ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l'eventuale incapienza di risorse lecite da parte del prevenuto e del suo nucleo familiare (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388; Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017, Valle, Rv. 271217); - la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, qualunque sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244; Sez. 6, r. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271221); - ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti effettuati, le spese di sostentamento del nucleo familiare del proposto, che determinano il reddito netto rilevante per la capacità di acquisto, possono essere desunte anche dalle analisi ISTAT (da ultimo v. Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361); - il rapporto esistente tra il proposto e il coniuge, i figli e gli altri conviventi, pur al di fuori dei casi delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 159 dei 2011, costituisce circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulta formalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, Sola, Rv. 281611; Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Cristodaro, Rv. 271222; Sez. 6, n. 45110 del 19/07/2017, Ieni, Rv. 271382; Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, R.ienzi, Rv. 259608). 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi proposti da questi terzi interessati contrastano in larga parte con il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo. Pur non essendo il terzo interessato gravato da alcun onere probatorio, egli ha, tuttavia, un onere di allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) e indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità, visto che tale profilo incide sulla confisca: per il terzo interessato, il procedimento deve ruotare intorno al suddetto onere probatorio, essendo per esso irrilevanti, perché inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene, tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (quali la sussistenza della condizione di pericolosità, il valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, la legittima provenienza delle risorse) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere (fra le pronunce recenti cfr. Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icard:, Rv. 280249; Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop, Rv. 277225). Inoltre, il motivo di ricorso ripropone testualmente il secondo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] che - come detto (sub. 3.2.) - per un verso denuncia di fatto un vizio motivazionale e per altro verso è del tutto generico, avendo ignorato le risposte della Corte territoriale alle deduzioni svolte con l'appello. 6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anche questi ultimi ricorsi risultano del tutto generici, privi di un effettivo confronto con le specifiche e ampie argomentazioni del decreto impugnato (pagg. 82-85), con le quali sono stati disattesi i motivi di appello, ragione che ne comporta radicalmente la inammissibilità. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, la Corte ha esaminato la situazione reddituale dei coniugi, contrastando le conclusioni del consulente di parte, e fornendo anche una specifica motivazione in ordine alla irrilevanza dell'assegno di 15.000 euro versato a [OSCURATO:PERSONA] dalla madre successivamente all'acquisto dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] del Sangue, a Palermo. 7. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti