CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 17413/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] FATf0 E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 24/11/2023, con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza che ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi tre e giorni quindici di reclusione; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamentano vizi di violazione di legge e si postulano indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, riproponendo argomenti già posti a fondamento dei motivi di appello e chiedendo in sostanza il riesame nel merito della vicenda processuale, sulla quale la Corte di appello si è pronunciata con completezza nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che le giustificazioni addotte dall'imputato per tutte le occasioni in cui si è presentato in ritardo presso gli uffici del Commissariato di Capo d'Orlando e in cui reiteratamente (per sette volte) non è risultato reperibile presso il suo domicilio sono state vagliate e congruamente ritenute irrilevanti o del tutto non credibili; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati nel provvedimento impugnato con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d iso il 17 aprile 2025 Il liere estensore dente [OSCURATO:PERSONA] ar [OSCURATO:PERSONA]