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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12482/2023

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a seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Corte di appello di Catanzaro - decidendo a seguito di rinvio disposto da questa Corte, Sez. 2, sent. n. 12312 dell'il. dicembre 2020 - con sentenza del 10 dicembre 2021 ha riformato quella di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 marzo 2016; condannando [OSCURATO:PERSONA] - esclusa la contestata aggravante dell'uso di arma - alla pena di anni tre di reclusione ed euro 400 di multa per il delitto di tentata estorsione aggravata in concorso, commessa il 17 luglio 2007.

2. In particolare, la sentenza impugnata - a seguito di rinnovazione dell'esame dibattimentale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in ossequio al principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento di questa Corte - ha ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputato per avere, unitamente agli altri correi, minacciato la persona offesa tentando di costringerla ad interrompere la propria attività di NCC nel territorio di [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso la indicata sentenza di appello l'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha presentato ricorso nei quali si deducono due motivi.

3.1. Il primo motivo, relativo a vizio di motivazione e travisamento della prova, censura tre distinti profili della sentenza di appello che concernono: a) la ritenuta "intraneità" dell'Albanese agli interessi di protezione della attività economica cui faceva concorrenza la persona offesa, quale ritenuto movente del tentativo di estorsione, mentre dall'istruttoria dibattimentale è emerso l'assoluto disinteresse dell'imputato per tale contesto lavorativo (profilo questo correttamente evidenziato nella sentenza di assoluzione in primo grado ed invece apoditticamente ribaltato dalla sentenza impugnata); b) l'omessa ricognizione personale dell'imputato da parte della persona offesa, pur richiesta alla Corte di appello sia dalla difesa dell'imputato che dal PG: l'omissione di detta prova, avente carattere di decisività, è particolarmente grave atteso che il riconoscimento effettuato in primo grado è viziato da violazione dell'art. 213 c.p.p.; c) l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l'imputato si sarebbe recato sul luogo del fatto unitamente ai correi in una sola autovettura, affermazione fondata sulle tardive dichiarazioni rese sul punto dalla persona offesa e contraddetta da precedenti dichiarazioni dello stesso Ottavio che nel dibattimento di primo grado aveva riferito cose diverse (ossia che l'Albanese era giunto sul luogo da solo alla guida di una vettura diversa).

3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in quanto non è stato superato il canone della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" atteso che la prima pronuncia di assoluzione non è stata . adeguatamente superata da una convincente motivazione rafforzata del giudice di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'annullamento con rinvio è stato disposto per aver la Corte di appello ribaltato l'assoluzione in primo grado senza procedere a rinnovazione dell'esame testimoniale della persona offesa, le cui dichiarazioni erano state poste a fondamento dell'overturnig.

Nel corso dell'esame (pag. 8 e seguenti della sentenza impugnata: per mero errore materiale la relativa parte della motivazione è intitolata "Testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]") Ottavio, che premette di ricordare assai poco dell'episodio, a seguito delle contestazioni effettuate dal PG "conferma le dichiarazioni precedentemente rese" e cristallizzate nella querela sporta nell'immediatezza dei fatti (tra esse, la circostanza che nell'ambito delle diverse minacce a lui rivolte, Albanese profferì la seguente frase "se no di notte non dormite che vi bruciamo i furgoni").

Sempre nella querela - come detto richiamata a seguito delle contestazioni - la persona offesa aggiunge ulteriori particolari, tra cui l'indicazione che Albanese era soprannominato "Bambolotto" e che questi dopo quell'episodio non lo aveva più infastidito.

Ottavio confermava altresì quanto allora verbalizzato e cioè che "tutti i correi erano arrivati sul luogo con una sola macchina".

3. Sulla base di tali elementi, la Corte di appello ritiene provato: 1) che Albanese giunse sul luogo con le altre persone; 2) che tutte minacciarono Ottavio affinchè smettesse di "fare concorrenza" agli autisti locali; 3) che, in particolare, Albanese profferì la frase sopra riportata (di indubbia valenza minacciosa); it) che, al termine, tutti si allontanarono insieme.

Da ciò - conclude la sentenza impugnata - emergono elementi certi in ordine alla sussistenza della condotta concorsuale ascritta all'imputato.

Peraltro - rileva la Corte di appello - la circostanza che, a differenza degli altri correi, Albanese non avesse un interesse diretto a liberarsi della concorrenza di Ottavio, non toglie che egli abbia partecipato con piena consapevolezza al tentativo di estorsione.

4. D'altro canto, evidenzia poi la sentenza impugnata, anche la pronuncia assolutoria di primo grado (pag. 10 e 11) dà per certa la presenza di Albanese unitamente agli altri imputati nel contesto nel quale alla persona offesa sono state rivolte le minacce estorsive ("la sua presenza all'incontro svoltosi a Ricadi è certa: ne fanno riferimento sia l'Ottavio che suo cognato, che lo riconoscono in dibattimento, dopo averlo fatto in sede di indagini ...").

L'assoluzione è stata dai primi giudici invece motivata per la "assenza di movente", per essere l'Albanese "rimasto ai margini della vicenda" e - in modo decisivo - "per essere altrettanto certo che l'imputato non ha mai rivolto la parola ai due testimoni, né che abbia assunto degli atteggiamenti ostili nei loro confronti".

Circostanza, quest'ultima che, a giudizio della sentenza impugnata, è stata superata a seguito della rinnovazione dell'esame testimoniale dell'Ottavio, certamente attendibile (non ha inteso costituirsi parte civile e non ha mai assunto, in particolare verso Albanese, un atteggiamento "accusatorio", essendosi limitato a descrivere i fatti per come accaduti).

5. E' corretta l'affermazione della Corte di appello secondo cui il contenuto della querela può essere legittimamente utilizzato nel corso della deposizione della persona offesa quale «aiuto alla memoria» ex art. 499, comma 5, cod. proc. pen., nel caso in cui essa sia stata redatta dallo stesso testimone e presentata per iscritto al pubblico ministero, ad un ufficiale di polizia giudiziaria o ad un agente consolare all'estero, ovvero ai fini delle contestazioni ex art. 500, commi 1 e 2, cod. proc. pen., quando la querela sia stata proposta oralmente e ricevuta in apposito verbale [e questo è il caso in esame], trattandosi di dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (in tal senso Sez. 2, n. 16026 del 12 febbraio 2020, Sorrentino, Rv. 279226).

6. Così come questa Corte ha già precisato che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni (Sez. 2, n. 35428 dell'8 maggio 2018, Cala, Rv. 273455).

7. Esente da censure risulta anche il rigetto della richiesta di procedere a rinnovazione di ricognizione personale.

Invero, in riferimento al riconoscimento effettuato in primo grado senza le formalità di cui all'art. 213 cod. proc. pen., è pacifico che, l'inosservanza delle formalità previste per la ricognizione personale dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., relative alla partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione, al fine di garantire la genuinità e l'attendibilità della prova, non costituisce causa di nullità o inutilizzabilità dell'atto (da ultimo, Sez. 2, n. 35425 del 13 luglio 2022, Checchucci, Rv. 283537).

8. Tutto ciò premesso, rileva questa Corte che le modalità del nuovo esame testimoniale della persona offesa, pur legittime, non possono non lasciare dei dubbi, nell'ottica della necessità di una motivazione rafforzata in grado di superare il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio".

E' stato infatti precisato che in tema di giudizio di appello la motivazione rafforzata - richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado e che attiene a un profilo diverso rispetto alla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod.proc.pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado - consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).

9. Nel caso di specie detta necessità risulta ancor più stringente alla luce della motivazione della sentenza assolutoria di primo grado dalla quale (pag. 7) emerge che nel dibattimento la circostanza della frase minacciosa profferita dall'Albanese non venne riportata dall'Ottavio - e neppure contestata al predetto - ma fu espressamente contestata al cognato di questi ([OSCURATO:PERSONA]) anch'egli presente sul luogo del fatto e che di ciò aveva riferito nel verbale delle dichiarazioni rese all'epoca alla PG.

Tuttavia, precisano i primi giudici, "tale circostanza, nonostante vari tentativi, non riemergeva dai ricordi del Russo".9.

Questo aspetto assume un indubbio rilievo in quanto il Russo era l'unica persona - oltre agli imputati e all'Ottavio - presente sul luogo ove si sono svolti i fatti e l'elemento probatorio rappresentato dalle dichiarazioni del predetto teste (che come detto non confermano l'ipotesi accusatoria) è particolarmente rilevante, a fronte del mancato ricordo in sede di escussione dibattimentale da parte della persona offesa della partecipazione dell'Albanese alla condotta minacciosa elemento costitutivo della tentata estorsione.

10. L'insuperabile incertezza probatoria su tale profilo - emergente dalla sentenza impugnata anche in rapporto con quanto accertato nel corso del primo grado - impone l'annullamento senza rinvio della condanna dell'Albanese in appello per non aver commesso il fatt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Corte di appello di Catanzaro - decidendo a seguito di rinvio disposto da questa Corte, Sez. 2, sent. n. 12312 dell'il. dicembre 2020 - con sentenza del 10 dicembre 2021 ha riformato quella di primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 marzo 2016; condannando [OSCURATO:PERSONA] - esclusa la contestata aggravante dell'uso di arma - alla pena di anni tre di reclusione ed euro 400 di multa per il delitto di tentata estorsione aggravata in concorso, commessa il 17 luglio 2007. 2. In particolare, la sentenza impugnata - a seguito di rinnovazione dell'esame dibattimentale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in ossequio al principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento di questa Corte - ha ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputato per avere, unitamente agli altri correi, minacciato la persona offesa tentando di costringerla ad interrompere la propria attività di NCC nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la indicata sentenza di appello l'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha presentato ricorso nei quali si deducono due motivi. 3.1. Il primo motivo, relativo a vizio di motivazione e travisamento della prova, censura tre distinti profili della sentenza di appello che concernono: a) la ritenuta "intraneità" dell'Albanese agli interessi di protezione della attività economica cui faceva concorrenza la persona offesa, quale ritenuto movente del tentativo di estorsione, mentre dall'istruttoria dibattimentale è emerso l'assoluto disinteresse dell'imputato per tale contesto lavorativo (profilo questo correttamente evidenziato nella sentenza di assoluzione in primo grado ed invece apoditticamente ribaltato dalla sentenza impugnata); b) l'omessa ricognizione personale dell'imputato da parte della persona offesa, pur richiesta alla Corte di appello sia dalla difesa dell'imputato che dal PG: l'omissione di detta prova, avente carattere di decisività, è particolarmente grave atteso che il riconoscimento effettuato in primo grado è viziato da violazione dell'art. 213 c.p.p.; c) l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l'imputato si sarebbe recato sul luogo del fatto unitamente ai correi in una sola autovettura, affermazione fondata sulle tardive dichiarazioni rese sul punto dalla persona offesa e contraddetta da precedenti dichiarazioni dello stesso Ottavio che nel dibattimento di primo grado aveva riferito cose diverse (ossia che l'Albanese era giunto sul luogo da solo alla guida di una vettura diversa). 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in quanto non è stato superato il canone della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" atteso che la prima pronuncia di assoluzione non è stata . adeguatamente superata da una convincente motivazione rafforzata del giudice di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'annullamento con rinvio è stato disposto per aver la Corte di appello ribaltato l'assoluzione in primo grado senza procedere a rinnovazione dell'esame testimoniale della persona offesa, le cui dichiarazioni erano state poste a fondamento dell'overturnig. Nel corso dell'esame (pag. 8 e seguenti della sentenza impugnata: per mero errore materiale la relativa parte della motivazione è intitolata "Testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]") Ottavio, che premette di ricordare assai poco dell'episodio, a seguito delle contestazioni effettuate dal PG "conferma le dichiarazioni precedentemente rese" e cristallizzate nella querela sporta nell'immediatezza dei fatti (tra esse, la circostanza che nell'ambito delle diverse minacce a lui rivolte, Albanese profferì la seguente frase "se no di notte non dormite che vi bruciamo i furgoni"). Sempre nella querela - come detto richiamata a seguito delle contestazioni - la persona offesa aggiunge ulteriori particolari, tra cui l'indicazione che Albanese era soprannominato "Bambolotto" e che questi dopo quell'episodio non lo aveva più infastidito. Ottavio confermava altresì quanto allora verbalizzato e cioè che "tutti i correi erano arrivati sul luogo con una sola macchina". 3. Sulla base di tali elementi, la Corte di appello ritiene provato: 1) che Albanese giunse sul luogo con le altre persone; 2) che tutte minacciarono Ottavio affinchè smettesse di "fare concorrenza" agli autisti locali; 3) che, in particolare, Albanese profferì la frase sopra riportata (di indubbia valenza minacciosa); it) che, al termine, tutti si allontanarono insieme. Da ciò - conclude la sentenza impugnata - emergono elementi certi in ordine alla sussistenza della condotta concorsuale ascritta all'imputato. Peraltro - rileva la Corte di appello - la circostanza che, a differenza degli altri correi, Albanese non avesse un interesse diretto a liberarsi della concorrenza di Ottavio, non toglie che egli abbia partecipato con piena consapevolezza al tentativo di estorsione. 4. D'altro canto, evidenzia poi la sentenza impugnata, anche la pronuncia assolutoria di primo grado (pag. 10 e 11) dà per certa la presenza di Albanese unitamente agli altri imputati nel contesto nel quale alla persona offesa sono state rivolte le minacce estorsive ("la sua presenza all'incontro svoltosi a Ricadi è certa: ne fanno riferimento sia l'Ottavio che suo cognato, che lo riconoscono in dibattimento, dopo averlo fatto in sede di indagini ..."). L'assoluzione è stata dai primi giudici invece motivata per la "assenza di movente", per essere l'Albanese "rimasto ai margini della vicenda" e - in modo decisivo - "per essere altrettanto certo che l'imputato non ha mai rivolto la parola ai due testimoni, né che abbia assunto degli atteggiamenti ostili nei loro confronti". Circostanza, quest'ultima che, a giudizio della sentenza impugnata, è stata superata a seguito della rinnovazione dell'esame testimoniale dell'Ottavio, certamente attendibile (non ha inteso costituirsi parte civile e non ha mai assunto, in particolare verso Albanese, un atteggiamento "accusatorio", essendosi limitato a descrivere i fatti per come accaduti). 5. E' corretta l'affermazione della Corte di appello secondo cui il contenuto della querela può essere legittimamente utilizzato nel corso della deposizione della persona offesa quale «aiuto alla memoria» ex art. 499, comma 5, cod. proc. pen., nel caso in cui essa sia stata redatta dallo stesso testimone e presentata per iscritto al pubblico ministero, ad un ufficiale di polizia giudiziaria o ad un agente consolare all'estero, ovvero ai fini delle contestazioni ex art. 500, commi 1 e 2, cod. proc. pen., quando la querela sia stata proposta oralmente e ricevuta in apposito verbale [e questo è il caso in esame], trattandosi di dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (in tal senso Sez. 2, n. 16026 del 12 febbraio 2020, Sorrentino, Rv. 279226). 6. Così come questa Corte ha già precisato che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni (Sez. 2, n. 35428 dell'8 maggio 2018, Cala, Rv. 273455). 7. Esente da censure risulta anche il rigetto della richiesta di procedere a rinnovazione di ricognizione personale. Invero, in riferimento al riconoscimento effettuato in primo grado senza le formalità di cui all'art. 213 cod. proc. pen., è pacifico che, l'inosservanza delle formalità previste per la ricognizione personale dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., relative alla partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione, al fine di garantire la genuinità e l'attendibilità della prova, non costituisce causa di nullità o inutilizzabilità dell'atto (da ultimo, Sez. 2, n. 35425 del 13 luglio 2022, Checchucci, Rv. 283537). 8. Tutto ciò premesso, rileva questa Corte che le modalità del nuovo esame testimoniale della persona offesa, pur legittime, non possono non lasciare dei dubbi, nell'ottica della necessità di una motivazione rafforzata in grado di superare il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio". E' stato infatti precisato che in tema di giudizio di appello la motivazione rafforzata - richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado e che attiene a un profilo diverso rispetto alla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod.proc.pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado - consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). 9. Nel caso di specie detta necessità risulta ancor più stringente alla luce della motivazione della sentenza assolutoria di primo grado dalla quale (pag. 7) emerge che nel dibattimento la circostanza della frase minacciosa profferita dall'Albanese non venne riportata dall'Ottavio - e neppure contestata al predetto - ma fu espressamente contestata al cognato di questi ([OSCURATO:PERSONA]) anch'egli presente sul luogo del fatto e che di ciò aveva riferito nel verbale delle dichiarazioni rese all'epoca alla PG. Tuttavia, precisano i primi giudici, "tale circostanza, nonostante vari tentativi, non riemergeva dai ricordi del Russo".9. Questo aspetto assume un indubbio rilievo in quanto il Russo era l'unica persona - oltre agli imputati e all'Ottavio - presente sul luogo ove si sono svolti i fatti e l'elemento probatorio rappresentato dalle dichiarazioni del predetto teste (che come detto non confermano l'ipotesi accusatoria) è particolarmente rilevante, a fronte del mancato ricordo in sede di escussione dibattimentale da parte della persona offesa della partecipazione dell'Albanese alla condotta minacciosa elemento costitutivo della tentata estorsione. 10. L'insuperabile incertezza probatoria su tale profilo - emergente dalla sentenza impugnata anche in rapporto con quanto accertato nel corso del primo grado - impone l'annullamento senza rinvio della condanna dell'Albanese in appello per non aver commesso il fatt
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