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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 36032/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9512-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9512/2017 Cron.

Rep.

Ud. 27/09/2023 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 739/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/01/2017 R.G.N. 302/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 27 gennaio 2017 la corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del tribunale di Grosseto dell’1 dicembre 2009, che aveva annullato la cartella per c.d. contributi minori Inps -dovuti dall’impresa in epigrafe per euro 41.237 per il periodo agosto 2007-febbraio 2008- in ragione della natura pubblica del debitore e stante l’esonero legale da contribuzione per gli enti pubblici.

In precedenza la stessa corte con sentenza del 2010 aveva respinto l’appello dell’Inps,ma la sentenza della Cassazione Sez.

L, Sentenza n. 600 del 15/01/2016 (Rv. 638232 - 01) aveva cassato la sentenza, affermando che, in materia di contributi previdenziali, il carattere pubblico di una società, rilevante ai fini dell'esenzione contributiva, va individuato verificando la funzione ed i limiti del potere di controllo pubblico sulla gestione, distinguendo le società a capitale misto -tenute al versamento dei contributi cd. minori, per assegni familiari, malattia, maternità e TFR, in quanto in tali organismi l'ente pubblico è soggetto alle evenienze della dialettica societaria, nell'esercizio del potere decisionale e nell'organizzazione aziendale- e i casi in cui l’ente pubblico detenga la totalità delpacchetto azionario.

Il giudizio era stato quindi riassunto avanti alla corte d’appello che, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la natura pubblica della società, essendo il capitale detenuto solo dai comuni della provincia, con conseguente riconoscimento dell’esenzione contributiva invocata dalla società nella specie.

Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste controparte con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo si deduce violazione degli articoli 384 c.p.c., 6 legge 138 del 43, 75 d.p.r. 797 del 1995, 21 legge 1204 del 71, 2 comma 8 legge 292 del1982, 20 DL 112 del 2008 convertito in legge 133 del 2008, 5 legge 274 del 1991 e legge regionale Toscana 77 del 1998, per avere la corte territoriale trascurato che lo statuto prevedeva la cedibilità delle quote sociali minoritarie a soggetti privati.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

Questa Corte, in fattispecie analoga, ha già affermato (Sez.

L - , Ordinanza n. 5429 del 25/02/2019, Rv. 652920 - 01) che l'affidamento della gestione dell'edilizia residenziale pubblica a società partecipate, anche totalmente, dagli enti pubblici locali non muta la natura giuridica privata delle dette società in ordine agli obblighi previdenziali, e non le esonera, conseguentemente, dal versamento della contribuzione cd. minore (per malattia, maternità, fondo di garanzia per insolvenza datore di lavoro e t.f.r. etc.), perché la finalità perseguita dal legislatore attraverso la promozione di strumenti non autoritativi per la gestione di taluni servizi di interesse pubblico è quella di tutelare le dinamiche del mercato e della concorrenza, mentre assume prevalente rilievo, in ordine agli obblighi contributivi, il passaggio del personale addetto dal regime pubblicistico a quello privatistico.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9512-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9512/2017 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 739/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/01/2017 R.G.N. 302/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 27 gennaio 2017 la corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del tribunale di Grosseto dell’1 dicembre 2009, che aveva annullato la cartella per c.d. contributi minori Inps -dovuti dall’impresa in epigrafe per euro 41.237 per il periodo agosto 2007-febbraio 2008- in ragione della natura pubblica del debitore e stante l’esonero legale da contribuzione per gli enti pubblici. In precedenza la stessa corte con sentenza del 2010 aveva respinto l’appello dell’Inps,ma la sentenza della Cassazione Sez. L, Sentenza n. 600 del 15/01/2016 (Rv. 638232 - 01) aveva cassato la sentenza, affermando che, in materia di contributi previdenziali, il carattere pubblico di una società, rilevante ai fini dell'esenzione contributiva, va individuato verificando la funzione ed i limiti del potere di controllo pubblico sulla gestione, distinguendo le società a capitale misto -tenute al versamento dei contributi cd. minori, per assegni familiari, malattia, maternità e TFR, in quanto in tali organismi l'ente pubblico è soggetto alle evenienze della dialettica societaria, nell'esercizio del potere decisionale e nell'organizzazione aziendale- e i casi in cui l’ente pubblico detenga la totalità delpacchetto azionario. Il giudizio era stato quindi riassunto avanti alla corte d’appello che, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la natura pubblica della società, essendo il capitale detenuto solo dai comuni della provincia, con conseguente riconoscimento dell’esenzione contributiva invocata dalla società nella specie. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste controparte con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo si deduce violazione degli articoli 384 c.p.c., 6 legge 138 del 43, 75 d.p.r. 797 del 1995, 21 legge 1204 del 71, 2 comma 8 legge 292 del1982, 20 DL 112 del 2008 convertito in legge 133 del 2008, 5 legge 274 del 1991 e legge regionale Toscana 77 del 1998, per avere la corte territoriale trascurato che lo statuto prevedeva la cedibilità delle quote sociali minoritarie a soggetti privati. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. Questa Corte, in fattispecie analoga, ha già affermato (Sez. L - , Ordinanza n. 5429 del 25/02/2019, Rv. 652920 - 01) che l'affidamento della gestione dell'edilizia residenziale pubblica a società partecipate, anche totalmente, dagli enti pubblici locali non muta la natura giuridica privata delle dette società in ordine agli obblighi previdenziali, e non le esonera, conseguentemente, dal versamento della contribuzione cd. minore (per malattia, maternità, fondo di garanzia per insolvenza datore di lavoro e t.f.r. etc.), perché la finalità perseguita dal legislatore attraverso la promozione di strumenti non autoritativi per la gestione di taluni servizi di interesse pubblico è quella di tutelare le dinamiche del mercato e della concorrenza, mentre assume prevalente rilievo, in ordine agli obblighi contributivi, il passaggio del personale addetto dal regime pubblicistico a quello privatistico. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello,
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