CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 06484/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19001/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.3/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MAURIZIOCARBONE; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019n. 19001sez. S2 - A d. 06/0 2 /202 4 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2941/2018 depositata il 14/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano appello avverso la sentenza del T ribunale di Napoli di accoglimento della domanda proposta originariamente da [OSCURATO:SOCIETA] e poi riassunta da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] volta a: 1) dichiarare l'esistenza della servitù di elettrodotto in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. ed a carico degli attuali proprietari, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], del fondo rustico sito in Frattamaggiore, Contrada "Morella" , denominato [OSCURATO:PERSONA], riportato in catasto alla partita 359, foglio 7, particelle 65 - 66; 2) ordinare nei confronti dei medesimi la riduzione inripristino mediante l'abbattimento di tutte le opere illegittimamente realizzate in violazione della predetta servitù; 3) condannare tutti i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore della società attrice da quantificarsi in separato giudizio anche in via equitativa. Nella contumacia di tutti gli altri appellati, si costituiva unicamente la TernaRete [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, che chiedeva rigettarsi l'appello e confermare la decisione impugnatain ogni sua parte Ric. 2019n. 19001sez. S2 - A d. 06/0 2 /202 4 La Corte d’Appello di Napoli rigettava tutti i motivi di appello salvo quello relativo alla domanda di risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenzasulla base di quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., omesso esame di elementi essenziali per la controversia, carenza e/o contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.. 1.2Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1056 e 1067 c.c. artt.107 e s.s. 119, 121,122 e 123 del T.U. approvato con R.D. nr. 1775/1933 omesso esame di elementi essenziali per la controversia, carenza e/o contraddittorietàdella motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn.3 e 5, c.p.c., . 1.3 Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 bis D.L. 3/2010. artt. 107 e ss. del R.D. 1775/1933, art. 11 Preleggi, art. 3 Cost. ai sensi dell'art. 360 , comma 1, nr. 3, c.p.c.. 1.4 Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c., contraddittorietàdella motivazione. 2I primi tre motivi di ricorso pongono questioni relative alla servitù di elettrodotto costituita convenzionalmente con vincolo di inedificabilità e alla medesima servitù di elettrodotto avente titolo legale. Ric. 2019n. 19001sez. S2 - A d. 06/0 2 /202 4 Le question i – ad avviso del Collegio - ha nno rilievo nomofilattico e dunque la trattazione del ricorso deve essere demandata alla pubblica udienza in applicazione del l’art. 375 cpc. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in