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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2024

Cassazione n. 38307/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota spese; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, riformando la sentenza assolutoria del Tribunale di Messina, emessa il 6 maggio 2024, ha condannato il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di danneggiamento di un telo di colore verde di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e da questa apposto su un muretto a protezione della privacy, per questo ritenuto esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede, e per il reato di minaccia aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità.

La Corte avrebbe fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni delle persone offese, tuttavia ritenendone l'attendibilità attraverso mere clausole di stile e senza spiegare le ragioni del diverso convincimento adottato rispetto alla sentenza di primo grado, nonostante le vittime avessero riferito gli stessi dati nei due gradi di merito, senza nulla aggiungere.

Non sarebbe stato valorizzato, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, un rilevante dato di segno contrario al racconto delle persone offese, costituito dal video registrato dalla telecamera presente sui luoghi che non riprende né il taglio della rete ad opera dell'imputato né la minaccia armata (limitandosi ad evidenziare che l'imputato armeggiava sulla rete), nonché la contraddizione insita nel racconto delle stesse vittime a proposito del colore del calcio della pistola che l'imputato avrebbe utilizzato per minacciare [OSCURATO:PERSONA] e gli astanti nelle circostanze riferite.

Non sarebbe stato neanche evidenziato se la rete asseritamente tagliata dal ricorrente fosse esposta alla pubblica fede e fosse di proprietà esclusiva delle vittime anziché in comproprietà, essendo a confine tra i due appezzamenti di terreno degli interessati (come dimostrato dalle fotografie in atti), ulteriormente rilevandosi che il capo di imputazione non contemplava siffatta condotta, peraltro non ben delineata, bensì il taglio di un telo frangivento di colore verde.

Si assume che il ricorrente si sarebbe limitato ad "armeggiare" sulla rete in comproprietà, senza eccedere dai suoi confini e tentando solo di tagliare il fil di ferro sporgente dalla proprietà altrui nella propria, circostanza idonea ad elidere anche l'elemento soggettivo del reato.

Pure in relazione alla sussistenza del reato di minaccia, la sentenza si sarebbe affidata esclusivamente al racconto della persona offesa, non potendosi valorizzare la circostanza che il ricorrente era una guardia carceraria (circostanza nota alla persona offesa) e che, per tale ragione, deteneva legalmente una pistola presso la sua abitazione, poi ritrovata dai carabinieri intervenuti.

Le modalità raccontate dalla vittima sarebbero incongruenti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto applicabile l'art. 131-bis cod.pen., tenuto conto della esiguità del danno e della occasionalità della condotta, nonché per non avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ed inflitto tiri un aumento di pena in continuazione eccessivo e non giustificato, senza concedere la sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056-01; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083-01).

2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha assolto all'onere di motivazione rafforzata, dal momento che ha concentrato la sua attenzione soltanto sul giudizio di attendibilità delle persone offese, peraltro ammettendo che entrambe non avevano apportato elementi di prova a carico dell'imputato ulteriori o diversi rispetto a quanto era emerso dalla loro audizione in primo grado.

Tuttavia, il Tribunale, oltre a rilevare una sottostante animosità risalente tra le opposte parti private, aveva fondato la decisione assolutoria non solo su rilevate discordanze interne al racconto delle stesse vittime, ma anche rispetto a quanto riferito da testimoni d'accusa ed a quanto risultante da un video acquisito in atti, solo superficialmente richiamato dalla sentenza impugnata.

Ne consegue che il giudizio di merito deve essere nuovamente effettuato alla luce del principio di diritto richiamato e con una valutazione che tenga conto, in caso di condanna, anche della diversa prospettazione difensiva, delle prove ulteriori indicate dal Tribunale e delle ulteriori argomentazioni esplicate in ricorso, anche di natura subordinata, che in questa sede rimangono assorbite.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota spese; Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, riformando la sentenza assolutoria del Tribunale di Messina, emessa il 6 maggio 2024, ha condannato il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di danneggiamento di un telo di colore verde di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e da questa apposto su un muretto a protezione della privacy, per questo ritenuto esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede, e per il reato di minaccia aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni delle persone offese, tuttavia ritenendone l'attendibilità attraverso mere clausole di stile e senza spiegare le ragioni del diverso convincimento adottato rispetto alla sentenza di primo grado, nonostante le vittime avessero riferito gli stessi dati nei due gradi di merito, senza nulla aggiungere. Non sarebbe stato valorizzato, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, un rilevante dato di segno contrario al racconto delle persone offese, costituito dal video registrato dalla telecamera presente sui luoghi che non riprende né il taglio della rete ad opera dell'imputato né la minaccia armata (limitandosi ad evidenziare che l'imputato armeggiava sulla rete), nonché la contraddizione insita nel racconto delle stesse vittime a proposito del colore del calcio della pistola che l'imputato avrebbe utilizzato per minacciare [OSCURATO:PERSONA] e gli astanti nelle circostanze riferite. Non sarebbe stato neanche evidenziato se la rete asseritamente tagliata dal ricorrente fosse esposta alla pubblica fede e fosse di proprietà esclusiva delle vittime anziché in comproprietà, essendo a confine tra i due appezzamenti di terreno degli interessati (come dimostrato dalle fotografie in atti), ulteriormente rilevandosi che il capo di imputazione non contemplava siffatta condotta, peraltro non ben delineata, bensì il taglio di un telo frangivento di colore verde. Si assume che il ricorrente si sarebbe limitato ad "armeggiare" sulla rete in comproprietà, senza eccedere dai suoi confini e tentando solo di tagliare il fil di ferro sporgente dalla proprietà altrui nella propria, circostanza idonea ad elidere anche l'elemento soggettivo del reato. Pure in relazione alla sussistenza del reato di minaccia, la sentenza si sarebbe affidata esclusivamente al racconto della persona offesa, non potendosi valorizzare la circostanza che il ricorrente era una guardia carceraria (circostanza nota alla persona offesa) e che, per tale ragione, deteneva legalmente una pistola presso la sua abitazione, poi ritrovata dai carabinieri intervenuti. Le modalità raccontate dalla vittima sarebbero incongruenti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto applicabile l'art. 131-bis cod.pen., tenuto conto della esiguità del danno e della occasionalità della condotta, nonché per non avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ed inflitto tiri un aumento di pena in continuazione eccessivo e non giustificato, senza concedere la sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056-01; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083-01). 2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha assolto all'onere di motivazione rafforzata, dal momento che ha concentrato la sua attenzione soltanto sul giudizio di attendibilità delle persone offese, peraltro ammettendo che entrambe non avevano apportato elementi di prova a carico dell'imputato ulteriori o diversi rispetto a quanto era emerso dalla loro audizione in primo grado. Tuttavia, il Tribunale, oltre a rilevare una sottostante animosità risalente tra le opposte parti private, aveva fondato la decisione assolutoria non solo su rilevate discordanze interne al racconto delle stesse vittime, ma anche rispetto a quanto riferito da testimoni d'accusa ed a quanto risultante da un video acquisito in atti, solo superficialmente richiamato dalla sentenza impugnata. Ne consegue che il giudizio di merito deve essere nuovamente effettuato alla luce del principio di diritto richiamato e con una valutazione che tenga conto, in caso di condanna, anche della diversa prospettazione difensiva, delle prove ulteriori indicate dal Tribunale e delle ulteriori argomentazioni esplicate in ricorso, anche di natura subordinata, che in questa sede rimangono assorbite. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione
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