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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44542/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nelle forme dell'appello avverso sentenza inappellabile perché concernente la contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen. per la quale è stata irrogata la sola pena dell'ammenda non contiene motivi deducibili in sede di legittimità poiché il primo motivo, con cui si lamenta che non vi fossero sufficienti prove a carico dell'imputato, rappresenta mere doglianze di fatto e poiché il secondo motivo lamenta l'insufficienza dell'istruttoria esperita in primo grado (con inammissibile richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, stante l'inappellabilità della decisione) e critica i poteri d'integrazione istruttoria ex art. 507 cod. proc. pen. del giudice del merito, legittimamente esercitati a fronte di una istanza evidentemente "esplorativa" e che, peraltro, mirava a ribaltare la responsabilità ascritta all'imputato sulla persona (il presunto donatario del cane) che si intendeva escutere con le modalità della prova testimoniale; Rilevato che anche il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per violazione di legge e omessa motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 727 cod. pen. nei suoi confronti pure ritenuto è inammissibile, perché caratterizzato da mere censure in punto di fatto, avendo il giudice di merito non illogicamente argomentato la sussistenza del reato valutando le prove e applicando corretti principi giurisprudenziali in tema di responsabilità, anche soltanto colposa, del proprietario dell'animale che dello stesso si disinteressi sì da sostanzialmente abbandonarlo (cfr. Sez. 3, n. 18892 del 02/02/2011, Mariano, Rv. 250366); Considerato che il secondo motivo proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è radicalmente inammissibile rispetto alla non illogica - ed in alcun modo specificamente contestata - attestazione dell'insussistenza di elementi positivi di valutazione Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nelle forme dell'appello avverso sentenza inappellabile perché concernente la contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen. per la quale è stata irrogata la sola pena dell'ammenda non contiene motivi deducibili in sede di legittimità poiché il primo motivo, con cui si lamenta che non vi fossero sufficienti prove a carico dell'imputato, rappresenta mere doglianze di fatto e poiché il secondo motivo lamenta l'insufficienza dell'istruttoria esperita in primo grado (con inammissibile richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, stante l'inappellabilità della decisione) e critica i poteri d'integrazione istruttoria ex art. 507 cod. proc. pen. del giudice del merito, legittimamente esercitati a fronte di una istanza evidentemente "esplorativa" e che, peraltro, mirava a ribaltare la responsabilità ascritta all'imputato sulla persona (il presunto donatario del cane) che si intendeva escutere con le modalità della prova testimoniale; Rilevato che anche il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per violazione di legge e omessa motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 727 cod. pen. nei suoi confronti pure ritenuto è inammissibile, perché caratterizzato da mere censure in punto di fatto, avendo il giudice di merito non illogicamente argomentato la sussistenza del reato valutando le prove e applicando corretti principi giurisprudenziali in tema di responsabilità, anche soltanto colposa, del proprietario dell'animale che dello stesso si disinteressi sì da sostanzialmente abbandonarlo (cfr. Sez. 3, n. 18892 del 02/02/2011, Mariano, Rv. 250366); Considerato che il secondo motivo proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è radicalmente inammissibile rispetto alla non illogica - ed in alcun modo specificamente contestata - attestazione dell'insussistenza di elementi positivi di valutazione Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 s
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