CassazionedecretoSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 01402/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/04/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Firenze, Sezione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione, ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Firenze, [OSCURATO:PERSONA] di Prevenzione, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura di sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni uno e mesi sei con le ulteriori prescrizioni a tutela delle persone offese; Rilevato che con il ricorso si denuncia la manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei presupposti e alla durata della misura applicata; Rilevato che le censure afferiscono esclusivamente alla coerenza e logicità del provvedimento impugnato e sono tese a sollecitare una diversa e alternativa valutazione degli elementi già adeguatamente valutati dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione ai sensi dell’art. 10 D.Lvo 159 del 2011 è ammesso solo per violazione di legge; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze proposte non sono consentite; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 I