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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33662/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ETTORIS e [OSCURATO:PERSONA], codifensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi dei ricorsi ed insite per l'accoglimento degli stessi; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Parma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di sottrazione od occultamento, a fini di evasione fiscale, delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA].; fatti commessi da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratori di fatto della [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita in data 9 luglio 2014, e da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di diritto della detta società.

2. Propongono ricorso per cassazione tutti gli imputati con distinti atti d'impugnativa a firma dei rispettivi difensori.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA]Ettoris; [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], eccepiscono la nullità della sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 36, 42, 43 e 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., dell'art. 25 della Costituzione e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché per vizio di motivazione.

Adducono, a sostegno, che il Giudice dell'Udienza Preliminare, una volta rigettate le istanze di applicazione della pena avanzate nel loro interesse, con il disporre il rinvio della trattazione del processo, nelle forme del giudizio abbreviato non condizionato, dinanzi ad altro giudice, senza formalizzare una dichiarazione di astensione in ragione della incompatibilità nella quale si era venuto a trovare e senza attendere che su tale dichiarazione provvedesse il Presidente del Tribunale di Parma, o avrebbe determinato un'invalidità insanabile degli atti processuali conseguenti, per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, o, comunque, avrebbe dato vita ad un atto abnorme, in quanto del tutto eccentrico rispetto al sistema processuale.

Lamentano, altresì, che non sarebbe stato onere difensivo allegare le tabelle organizzative del Tribunale di Parma, le stesse costituendo il presupposto della violazione processuale denunciata, che, pertanto, sarebbe stato obbligo della Corte territoriale, investita dell'eccezione, acquisire.

Sollecitano, infine, l'esercizio del potere di sollevare eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 36, 42 e 43 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24 Cost., 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in relazione al rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] e con il secondo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA]Ettoris, e [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] e con il secondo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], denunciano violazione di legge e vizio di motivazione da omesso esame delle questioni relative alla relazione del curatore fallimentare e di quelle inerenti alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], dei dipendenti e dei clienti della società, contenute nel punto 2 dell'atto di appello: questioni relative all'effettivo coinvolgimento nella vicenda di [OSCURATO:PERSONA], che, rendendo dichiarazioni al curatore fallimentare, aveva sconfessato quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], era il solo amministratore della fallita [OSCURATO:PERSONA]., come del resto comprovato dalle dichiarazioni rese dai clienti e dipendenti che avevano riferito di come [OSCURATO:PERSONA] concorresse a impartire ordini e direttive.

2.3. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo dell'atto d'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], denuncia violazione di legge e vizio della motivazione da omessa e/o erronea valutazione delle questioni relative alle dichiarazioni da lui rese al curatore fallimentare e delle sommarie informazioni acquisite dalla polizia giudiziaria, per come illustrate nel punto 2 dell'atto di appello: dichiarazioni che, se adeguatamente apprezzate, sarebbero state tali da mettere in luce come il ricorrente fosse un mero esecutore degli ordini e delle direttive dei fratelli Muto e come egli fosse sostanzialmente estraneo alla gestione della società fallita, come del resto comprovato dalle dichiarazioni di dipendenti e clienti.

Donde, il deducente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere assolto sia dagli addebiti riguardanti la custodia delle scritture contabili societarie, delle quali non era mai venuto in possesso, sia dagli addebiti riguardanti la distrazione dei veicoli aziendali, visto che gli stessi erano stati sempre nella completa ed esclusiva disponibilità degli amministratori di fatto, Muto.

2.4. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] e con il terzo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA]Ettoris, e [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] e con il terzo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], denunciano violazione di legge e vizio di motivazione da omesso esame della deduzione difensiva - sviluppata con il punto 3 dell'atto di appello - con la quale si era chiesto al giudice di appello di tener conto, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, dell'attività lavorativa dispiegata da entrambi gli imputati, odierni ricorrenti.

3. In data 17 aprile 2024, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Cesare e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la trattazione orale dei ricorsi, ritualmente accordatagli.

4. Con memoria in data 24 aprile 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo che i ricorsi siano rigettati.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Il primo motivo di ricorso, formulato nell'interesse di ciascuno dei ricorrenti, è manifestamente infondato e generico.

Costituisce consolidato principio di diritto quello secondo il quale non è nullo, né abnorme, l'atto con cui il giudice, in ragione del precedente compimento di attività che ne determina per legge l'incompatibilità, trasmetta direttamente il procedimento ad altro giudice per la trattazione, senza osservare la procedura di sostituzione, mediante dichiarazione di astensione presentata al Presidente del Tribunale, prevista dall'art. 36 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, Rv. 275868; Sez. 3, n. 46475 del 13/07/2017, Rv. 271171).

1.1. Al riguardo, questa Corte si è uniformemente espressa nel senso che, nel caso di inosservanza delle norme riguardanti la procedura per la sostituzione del giudice astenuto, non sussiste la nullità assoluta prevista dalla lettera a) dell'articolo 178 del codice di procedura penale (Sez. 5, n. 39379 del 22/06/2012, Rv. 254318; Sez. 5, n. 41261 del 17/09/2008, Rv. 241931; Sez. 6, n. 49988 del 02/12/2004, Rv. 230227; Sez. 3, n. 4750 del 27/11/2001, dep. 2002, Rv. 221055; Sez. 4, n. 1589 del 10/10/2001, dep. 2002, Rv. 220385; Sez. 2, n. 10474 del 04/04/1997, Rv. 210455; Sez. 1, n. 3831 del 07/03/1994, Rv. 196990).

Ciò è stato affermato sul presupposto che tale nullità attiene alla capacità generica del giudice, prevista dall'art. 33, comma 1, cod. proc. pen., ossia quella che concerne la nomina e l'ammissione alla funzione giurisdizionale, e non, invece, alla sua capacità specifica, prevista dall'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., che si riferisce alla «destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, alla formazione dei collegi e alla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici attiene costituzione del giudice in un determinato processo»: infatti, « l'art. 33, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici» (Sez. 4, n. 1589 del 10/10/2001, dep. 2002, Rv. 220385).

1.2. Nondimeno, è altrettanto pacifico il principio secondo cui l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio, salvo il possibile rilievo disciplinare, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma 1, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Rv. 270775; Sez. 6, n. 13833 del 12/03/2015, Rv. 263079; Sez. 6, n. 39239 del 04/07/2013, Rv. 257087; Sez. 3, n. 38112 del 03/10/2006, Rv. 235030; Sez. 1, n. 16214 del 05/04/2006, Rv. 234216): situazione, questa, che si verifica in casi di assoluto arbitrio nella designazione del giudice, in funzione della costituzione di un giudice ad hoc onde aggirare il principio del giudice naturale precostituito per legge.

1.3. Tali chiarimenti consentono di disattendere il rilievo secondo cui sarebbe stato obbligo della Corte di appello acquisire d'ufficio le cd. 'Tabelle' di organizzazione del Tribunale di Parma, onde verificarne l'eventuale violazione, per effetto del denunciato comportamento del Giudice dell'Udienza Preliminare, e, di conseguenza, l'inosservanza del principio del giudice naturale precostituito per legge.

Integrando, infatti, le stesse un provvedimento amministrativo di carattere organizzativo, accessibile ad ogni interessato, sarebbe stato onere dei ricorrenti allegarlo agli atti di appello, onde rendere specifiche e non, invece, esplorative le formulate doglianze.

Onere di allegazione vieppiù stringente in questa sede, in cui vige il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, che vale anche in ipotesi di denuncia di error in procedendo, posto che il giudice di legittimità è tenuto all'esame dei soli atti processuali, ossia di quelli che sono contenuti nel fascicolo processuale.

In tal senso, si è del resto espresso il diritto vivente, laddove ha affermato che, nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244329).

1.4. In mancanza di produzione delle citate 'Tabelle', e, quindi, nell'impossibilità di verificare la possibile violazione, in concreto, della violazione del principio di cui all'art. 25 Cost. risulta sfornita della necessaria rilevanza la questione di costituzionalità eccepita dai ricorrenti.

2. Parimenti inammissibili sono le censure spiegate con il secondo motivo di ciascun atto d'impugnativa proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Va sottolineato il dato di decisivo rilievo che gli imputati, odierni ricorrenti, sono stati riconosciuti responsabili dei reati loro ascritti in entrambi i gradi di merito con conforme decisione.

La pacifica giurisprudenza di legittimità ritiene che in tal caso le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).

Tale integrazione è, a maggior ragione, legittima quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Rv. 221116, in motivazione).

Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna degli imputati, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova, sostanzialmente denunciato da tutti gli ricorrenti sotto il profilo della «omessa o erronea valutazione delle questioni implicate dalle dichiarazioni rese al curatore fallimentare da [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e dalle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dal Commercialista, [OSCURATO:PERSONA], nonché dai clienti e dipendenti della società fallita>>.

Infatti, come costantemente affermato da questa Corte, tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 3, n, 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777; Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Rv. 281665; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

2.2. Il richiamo ai riportati principi di diritto si è reso necessario in considerazione del fatto che la sentenza di secondo grado ha risposto alle doglianze difensive in termini sintetici, evocando a suo presupposto l'articolata ed assai completa motivazione della sentenza di primo grado, che risolve molte deduzioni difensive riproposte, dapprima, con i motivi di gravame e, ora, con i motivi di ricorso per cassazione in disamina; motivi, questi ultimi, che tentano, attraverso la denuncia del vizio di omessa risposta alle deduzioni difensive sulle prove dichiarative, di parcellizzare il costrutto motivazionale sotteso alle conformi sentenze di merito e, in tale guisa, di sottrarre l'impugnazione all'ineludibile confronto con la convergente sinergia delle singole evidenze - come apprezzate anche dal giudice di appello - decisiva per validarne il significato.

Il rilievo che precede impone, altresì, il richiamo della consolidata ernneneusi di questa Corte, secondo cui il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione f dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, in quanto l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Rv. 135181).

2.3. Principio, questo, che è stato senza dubbio rispettato dal giudice della sentenza impugnata, che, tra l'altro, evidenziando come le prove raccolte, lette nella loro unità significante, dessero conto di come, sebbene [OSCURATO:PERSONA] fosse l'amministratore della fallita [OSCURATO:PERSONA]., rappresentandola in giudizio, sottoscrivendone gli atti e impartendo, talvolta, ordini e direttive ai dipendenti, la società era, tuttavia, gestita o, comunque, diretta anche, «in via disgiunta o congiunta» dai fratelli Muto (che provvedevano ad assunzioni, licenziamenti, pagamenti, direttive organizzative, acquisto e manutenzione dei mezzi, acquisto del carburante, fatturazioni), i quali, non a caso, detenevano presso una delle loro imprese la contabilità della [OSCURATO:PERSONA]. - che lavorava pressoché esclusivamente con le loro società (così, secondo quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA]) -, ha mostrato di essersi attenuta alla pacifica linea interpretativa della giurisprudenza di legittimità in materia: ossia, a quella secondo cui, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040; Sez. 5, n. 46962 del 22/11/2007, Rv. 238893), tenuto conto, oltretutto, che, se l'amministratore di diritto, che abbia mantenuto l'incarico formale, non può limitarsi ad indicare la presunta esistenza di amministratori di fatto per essere esonerato da responsabilità per violazioni obiettivamente accertate, se non fornisca pure indicazioni sulla concreta ed esclusiva attività altrui di carattere gestionale (Sez. 5, n. 8786 del 14/06/1983, Rv. 160828), la prova della qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Rv. 285881).

3. Inammissibili sono, infine, le censure spiegate con il terzo motivo di ciascun atto d'impugnativa proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale, con il negare loro le circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali riportati, della mancanza assoluta di risarcimento e dell'assenza di elementi positivamente valutabili, si è conformata al consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, secondo cui giudice di merito, ai fini della concessione del beneficio ex art. 62-bis cod.pen., non ha il dovere di procedere all'esame di tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. peri., essendo sufficiente il riferimento a quelli che abbia ritenuto prevalenti (Sez. 6, n. 852 del 12/11/1993, dep. 1994, Rv. 196329), di modo che, nel motivarne il diniego, non è necessario che prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come nel caso di specie.

4. S'impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ETTORIS e [OSCURATO:PERSONA], codifensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi dei ricorsi ed insite per l'accoglimento degli stessi; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Parma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di sottrazione od occultamento, a fini di evasione fiscale, delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA].; fatti commessi da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratori di fatto della [OSCURATO:PERSONA]., dichiarata fallita in data 9 luglio 2014, e da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di diritto della detta società. 2. Propongono ricorso per cassazione tutti gli imputati con distinti atti d'impugnativa a firma dei rispettivi difensori. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA]Ettoris; [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], eccepiscono la nullità della sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 36, 42, 43 e 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., dell'art. 25 della Costituzione e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché per vizio di motivazione. Adducono, a sostegno, che il Giudice dell'Udienza Preliminare, una volta rigettate le istanze di applicazione della pena avanzate nel loro interesse, con il disporre il rinvio della trattazione del processo, nelle forme del giudizio abbreviato non condizionato, dinanzi ad altro giudice, senza formalizzare una dichiarazione di astensione in ragione della incompatibilità nella quale si era venuto a trovare e senza attendere che su tale dichiarazione provvedesse il Presidente del Tribunale di Parma, o avrebbe determinato un'invalidità insanabile degli atti processuali conseguenti, per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, o, comunque, avrebbe dato vita ad un atto abnorme, in quanto del tutto eccentrico rispetto al sistema processuale. Lamentano, altresì, che non sarebbe stato onere difensivo allegare le tabelle organizzative del Tribunale di Parma, le stesse costituendo il presupposto della violazione processuale denunciata, che, pertanto, sarebbe stato obbligo della Corte territoriale, investita dell'eccezione, acquisire. Sollecitano, infine, l'esercizio del potere di sollevare eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 36, 42 e 43 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24 Cost., 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in relazione al rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] e con il secondo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA]Ettoris, e [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] e con il secondo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], denunciano violazione di legge e vizio di motivazione da omesso esame delle questioni relative alla relazione del curatore fallimentare e di quelle inerenti alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], dei dipendenti e dei clienti della società, contenute nel punto 2 dell'atto di appello: questioni relative all'effettivo coinvolgimento nella vicenda di [OSCURATO:PERSONA], che, rendendo dichiarazioni al curatore fallimentare, aveva sconfessato quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], era il solo amministratore della fallita [OSCURATO:PERSONA]., come del resto comprovato dalle dichiarazioni rese dai clienti e dipendenti che avevano riferito di come [OSCURATO:PERSONA] concorresse a impartire ordini e direttive. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo dell'atto d'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], denuncia violazione di legge e vizio della motivazione da omessa e/o erronea valutazione delle questioni relative alle dichiarazioni da lui rese al curatore fallimentare e delle sommarie informazioni acquisite dalla polizia giudiziaria, per come illustrate nel punto 2 dell'atto di appello: dichiarazioni che, se adeguatamente apprezzate, sarebbero state tali da mettere in luce come il ricorrente fosse un mero esecutore degli ordini e delle direttive dei fratelli Muto e come egli fosse sostanzialmente estraneo alla gestione della società fallita, come del resto comprovato dalle dichiarazioni di dipendenti e clienti. Donde, il deducente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere assolto sia dagli addebiti riguardanti la custodia delle scritture contabili societarie, delle quali non era mai venuto in possesso, sia dagli addebiti riguardanti la distrazione dei veicoli aziendali, visto che gli stessi erano stati sempre nella completa ed esclusiva disponibilità degli amministratori di fatto, Muto. 2.4. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] e con il terzo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA]Ettoris, e [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] e con il terzo motivo dell'impugnativa a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], denunciano violazione di legge e vizio di motivazione da omesso esame della deduzione difensiva - sviluppata con il punto 3 dell'atto di appello - con la quale si era chiesto al giudice di appello di tener conto, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, dell'attività lavorativa dispiegata da entrambi gli imputati, odierni ricorrenti. 3. In data 17 aprile 2024, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Cesare e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la trattazione orale dei ricorsi, ritualmente accordatagli. 4. Con memoria in data 24 aprile 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo che i ricorsi siano rigettati.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo di ricorso, formulato nell'interesse di ciascuno dei ricorrenti, è manifestamente infondato e generico. Costituisce consolidato principio di diritto quello secondo il quale non è nullo, né abnorme, l'atto con cui il giudice, in ragione del precedente compimento di attività che ne determina per legge l'incompatibilità, trasmetta direttamente il procedimento ad altro giudice per la trattazione, senza osservare la procedura di sostituzione, mediante dichiarazione di astensione presentata al Presidente del Tribunale, prevista dall'art. 36 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, Rv. 275868; Sez. 3, n. 46475 del 13/07/2017, Rv. 271171). 1.1. Al riguardo, questa Corte si è uniformemente espressa nel senso che, nel caso di inosservanza delle norme riguardanti la procedura per la sostituzione del giudice astenuto, non sussiste la nullità assoluta prevista dalla lettera a) dell'articolo 178 del codice di procedura penale (Sez. 5, n. 39379 del 22/06/2012, Rv. 254318; Sez. 5, n. 41261 del 17/09/2008, Rv. 241931; Sez. 6, n. 49988 del 02/12/2004, Rv. 230227; Sez. 3, n. 4750 del 27/11/2001, dep. 2002, Rv. 221055; Sez. 4, n. 1589 del 10/10/2001, dep. 2002, Rv. 220385; Sez. 2, n. 10474 del 04/04/1997, Rv. 210455; Sez. 1, n. 3831 del 07/03/1994, Rv. 196990). Ciò è stato affermato sul presupposto che tale nullità attiene alla capacità generica del giudice, prevista dall'art. 33, comma 1, cod. proc. pen., ossia quella che concerne la nomina e l'ammissione alla funzione giurisdizionale, e non, invece, alla sua capacità specifica, prevista dall'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., che si riferisce alla «destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, alla formazione dei collegi e alla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici attiene costituzione del giudice in un determinato processo»: infatti, « l'art. 33, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici» (Sez. 4, n. 1589 del 10/10/2001, dep. 2002, Rv. 220385). 1.2. Nondimeno, è altrettanto pacifico il principio secondo cui l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio, salvo il possibile rilievo disciplinare, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma 1, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Rv. 270775; Sez. 6, n. 13833 del 12/03/2015, Rv. 263079; Sez. 6, n. 39239 del 04/07/2013, Rv. 257087; Sez. 3, n. 38112 del 03/10/2006, Rv. 235030; Sez. 1, n. 16214 del 05/04/2006, Rv. 234216): situazione, questa, che si verifica in casi di assoluto arbitrio nella designazione del giudice, in funzione della costituzione di un giudice ad hoc onde aggirare il principio del giudice naturale precostituito per legge. 1.3. Tali chiarimenti consentono di disattendere il rilievo secondo cui sarebbe stato obbligo della Corte di appello acquisire d'ufficio le cd. 'Tabelle' di organizzazione del Tribunale di Parma, onde verificarne l'eventuale violazione, per effetto del denunciato comportamento del Giudice dell'Udienza Preliminare, e, di conseguenza, l'inosservanza del principio del giudice naturale precostituito per legge. Integrando, infatti, le stesse un provvedimento amministrativo di carattere organizzativo, accessibile ad ogni interessato, sarebbe stato onere dei ricorrenti allegarlo agli atti di appello, onde rendere specifiche e non, invece, esplorative le formulate doglianze. Onere di allegazione vieppiù stringente in questa sede, in cui vige il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, che vale anche in ipotesi di denuncia di error in procedendo, posto che il giudice di legittimità è tenuto all'esame dei soli atti processuali, ossia di quelli che sono contenuti nel fascicolo processuale. In tal senso, si è del resto espresso il diritto vivente, laddove ha affermato che, nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244329). 1.4. In mancanza di produzione delle citate 'Tabelle', e, quindi, nell'impossibilità di verificare la possibile violazione, in concreto, della violazione del principio di cui all'art. 25 Cost. risulta sfornita della necessaria rilevanza la questione di costituzionalità eccepita dai ricorrenti. 2. Parimenti inammissibili sono le censure spiegate con il secondo motivo di ciascun atto d'impugnativa proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Va sottolineato il dato di decisivo rilievo che gli imputati, odierni ricorrenti, sono stati riconosciuti responsabili dei reati loro ascritti in entrambi i gradi di merito con conforme decisione. La pacifica giurisprudenza di legittimità ritiene che in tal caso le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Tale integrazione è, a maggior ragione, legittima quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Rv. 221116, in motivazione). Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna degli imputati, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova, sostanzialmente denunciato da tutti gli ricorrenti sotto il profilo della «omessa o erronea valutazione delle questioni implicate dalle dichiarazioni rese al curatore fallimentare da [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e dalle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dal Commercialista, [OSCURATO:PERSONA], nonché dai clienti e dipendenti della società fallita>>. Infatti, come costantemente affermato da questa Corte, tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 3, n, 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777; Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Rv. 281665; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). 2.2. Il richiamo ai riportati principi di diritto si è reso necessario in considerazione del fatto che la sentenza di secondo grado ha risposto alle doglianze difensive in termini sintetici, evocando a suo presupposto l'articolata ed assai completa motivazione della sentenza di primo grado, che risolve molte deduzioni difensive riproposte, dapprima, con i motivi di gravame e, ora, con i motivi di ricorso per cassazione in disamina; motivi, questi ultimi, che tentano, attraverso la denuncia del vizio di omessa risposta alle deduzioni difensive sulle prove dichiarative, di parcellizzare il costrutto motivazionale sotteso alle conformi sentenze di merito e, in tale guisa, di sottrarre l'impugnazione all'ineludibile confronto con la convergente sinergia delle singole evidenze - come apprezzate anche dal giudice di appello - decisiva per validarne il significato. Il rilievo che precede impone, altresì, il richiamo della consolidata ernneneusi di questa Corte, secondo cui il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione f dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, in quanto l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Rv. 135181). 2.3. Principio, questo, che è stato senza dubbio rispettato dal giudice della sentenza impugnata, che, tra l'altro, evidenziando come le prove raccolte, lette nella loro unità significante, dessero conto di come, sebbene [OSCURATO:PERSONA] fosse l'amministratore della fallita [OSCURATO:PERSONA]., rappresentandola in giudizio, sottoscrivendone gli atti e impartendo, talvolta, ordini e direttive ai dipendenti, la società era, tuttavia, gestita o, comunque, diretta anche, «in via disgiunta o congiunta» dai fratelli Muto (che provvedevano ad assunzioni, licenziamenti, pagamenti, direttive organizzative, acquisto e manutenzione dei mezzi, acquisto del carburante, fatturazioni), i quali, non a caso, detenevano presso una delle loro imprese la contabilità della [OSCURATO:PERSONA]. - che lavorava pressoché esclusivamente con le loro società (così, secondo quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA]) -, ha mostrato di essersi attenuta alla pacifica linea interpretativa della giurisprudenza di legittimità in materia: ossia, a quella secondo cui, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040; Sez. 5, n. 46962 del 22/11/2007, Rv. 238893), tenuto conto, oltretutto, che, se l'amministratore di diritto, che abbia mantenuto l'incarico formale, non può limitarsi ad indicare la presunta esistenza di amministratori di fatto per essere esonerato da responsabilità per violazioni obiettivamente accertate, se non fornisca pure indicazioni sulla concreta ed esclusiva attività altrui di carattere gestionale (Sez. 5, n. 8786 del 14/06/1983, Rv. 160828), la prova della qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Rv. 285881). 3. Inammissibili sono, infine, le censure spiegate con il terzo motivo di ciascun atto d'impugnativa proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, con il negare loro le circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali riportati, della mancanza assoluta di risarcimento e dell'assenza di elementi positivamente valutabili, si è conformata al consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, secondo cui giudice di merito, ai fini della concessione del beneficio ex art. 62-bis cod.pen., non ha il dovere di procedere all'esame di tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. peri., essendo sufficiente il riferimento a quelli che abbia ritenuto prevalenti (Sez. 6, n. 852 del 12/11/1993, dep. 1994, Rv. 196329), di modo che, nel motivarne il diniego, non è necessario che prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come nel caso di specie. 4. S'impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 33662/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris