CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09839/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so;– ricorrente –controCONSIGLIO [OSCURATO:PERSONA] ECREMA;– intimato –avverso la sentenza n. 1149/2025 della CORTE D’APPELLO diMILANO depositata il 23/04/2025;Numero registro generale 13484/2025Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 9839/2026Data pubblicazione 16/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Lette le memorie della ricorrente;[OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE1. In data 5 febbraio 2024, il Consiglio Notarile di Cremona eCrema richiese alla [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina dellaLombardia (CO.RE.DI.) l’apertura del procedimento disciplinarenei confronti del Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], ritenendolaresponsabile delle seguenti violazioni:“a) dell’art. 28 L. not. (sanzionato dall’art. 138 1. not.), per avereil Notaio ricevuto un atto di accettazione di legato con beneficio diinventario (atto rep. n. 149572 del 26 maggio 2023) e uninventario di legato (atto rep. n. 149571 del 26 maggio 2023),contrari al nostro ordinamento giuridico e radicalmente nulli;b.1) dell’art. 28 L. not. (sanzionato dall’art. 138 1. not.), peravere il Notaio ricevuto l’atto di accettazione dell’incarico diesecutore testamentario (atto rep. n. 149396 del 17 gennaio2023);b.2) dell’art. 147, lett. a), L. not., avendo il Notaio richiesto undistinto compenso del tutto non dovuto alla Parrocchia S. GiorgioMartire e alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e avendo fatto sostenere allestesse una serie di oneri fiscali che avrebbero potuto essereevitati, a fronte di attività perfettamente inutili ed erronee qualeil ricevimento degli atti rep. n. 149571 del 26 maggio 2023, rep.n. 149572 del 26 maggio 2023 e rep. n. 149573 del 26 maggio2023, con l’ulteriore violazione dell’art. 80 L. not. avendo ilNotaio richiesto una serie di spese esenti non dovute in ciascunaRic. 2025 n. 13484 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -2-Numero registro generale 13484/2025Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 9839/2026Data pubblicazione 16/04/2026fattura e avendo il medesimo Notaio richiesto una serie dicompensi non dovuti per gli atti indicati;c) dell’art. 42 dei principi di deontologia notarile, rilevante aisensi dell’art. 147, lett. b), L. not., avendo il Notaio redattol’inventario di eredità beneficiata (atto rep. n. 149569 del 26maggio 2023) senza procedere alle dovute convocazioni; trattasi,peraltro, di atto incompleto e contenente dichiarazioni nonveritiere in merito alla composizione dell’asse e ai legati, con ciòanche ponendo a rischio la qualità di erede della FondazioneOspedale della Carità - Casa di riposo ONLUSchiamata all’eredità; nonché per avere redatto i due inventari (dieredità e di legato) in modo reciprocamente contraddittorio esenza alcuna verifica in merito alla presenza di beni mobiliall’interno dell’immobile caduto in successione”.CO.RE.DI. Lombardia, con decisione n. 270 del 9 aprile 2024,ritenuta la fondatezza degli addebiti contestati, così dispose:“- Per la violazione di cui al capo lett. a) della richiesta diapertura del procedimento disciplinare, la sanzione disciplinaredella sospensione per mesi 6 (sei);- per la violazione di cui al capo lett. b1) della richiesta diapertura del procedimento disciplinare, la sanzione disciplinaredella sospensione per ulteriori mesi 6 (sei);- per la violazione di cui al capo lett. b2) della richiesta diapertura del procedimento disciplinare, la sanzione disciplinaredella sospensione di mesi 1 (uno) e la sanzione disciplinarepecuniaria di euro 2.700,00 (duemilasettecento virgola zero zero)per le spese esenti e di euro 4800,00 (quattromila ottocentovirgola zero zero) per i compensi non dovuti;Ric. 2025 n. 13484 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -3-Numero registro generale 13484/2025Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 9839/2026Data pubblicazione 16/04/2026- per la violazione di cui al capo lett. c) della richiesta di aperturadel procedimento disciplinare, la sanzione disciplinare dellasospensione per mesi 3 (tre)”.Il notaio Allegri ha impugnato la decisione indicata e la Corted’Appello di Milano, con la sentenza n. 1149 del 23 aprile 2025 harigettato il reclamo, regolando le spese in base al principio disoccombenza.2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazionedal notaio Allegri sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di Crema e Cremona nonha svolto difese in questa fase.La ricorrente ha depositato memorie.3. Rileva il Collegio che nelle more, come dedotto con istanzadella ricorrente di cessazione della materia del contendere,depositata telematicamente in data 5 agosto 2025, giusta decretodirigenziale del Direttore del Dipartimento per gli affari diGiustizia - Direzione Generale degli affari interni del Ministerodella Giustizia del 14 luglio 2025, la notaia [OSCURATO:PERSONA], nata il4 settembre 1954, è stata dispensata per rinuncia dall’eserciziodelle funzioni notarili, ed il provvedimento è stato altresìpubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 85 del 19 luglio 2025.Per l’effetto, deve dichiararsi la cessazione della materia delcontendere.Non ignora la Corte che secondo la propria giurisprudenza ladispensa per rinuncia ex art. 31 della l. n. 89 del 1913 del notaiosottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta inpendenza del giudizio di impugnazione di un provvedimentodisciplinare emesso dalla Commissione amministrativa regionaleRic. 2025 n. 13484 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -4-Numero registro generale 13484/2025Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 9839/2026Data pubblicazione 16/04/2026di disciplina e prima del passaggio in giudicato della pronunciasulla sanzione disciplinare, non comporta la cessazione dellamateria del contendere e, quindi, l'inammissibilità, persopravvenuto difetto d'interesse, del ricorso per cassazioneproposto contro l'ordinanza emessa in sede di reclamo dalla cortedi appello, in quanto idonea a incidere sul concreto esercizio dellefunzioni e non sullo "status" del notaio, il quale permane seppurein condizione di quiescenza (Cass. n. 28905/2018; Cass. n.11186/2021).Tuttavia, il limite al principio ora richiamato è costituito dalsuperamento da parte del notaio alla data della dispensa dellimite di età dei 65 anni, limite che nella fattispecie risultaeffettivamente superato, tenuto conto della data di nascita dellaricorrente.Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, applicando,con gli opportuni adattamenti, anche al procedimento disciplinarenotarile il principio utilizzato in sede di procedimento disciplinarenei confronti di magistrati, ha affermato che la cessazione dalservizio per collocamento a riposo, dovuto al raggiungimento dellimite di età, del notaio sottoposto a procedimento disciplinare,sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronunziache applica la sanzione disciplinare, comporta la cessazione dellamateria del contendere e, quindi, anche l'inammissibilità, persopravvenuto difetto di interesse, del ricorso per cassazioneproposto contro la sentenza emessa in sede di reclamo dallaCorte di appello, con conseguente caducazione della sentenzastessa (così Cass. Sez. 6 - 3, 13/03/2012, n. 4001; Cass. Sez. 2,11/05/ 2015, n. Ric. 2017 n. 24760 sez. 52 - ud. 21-09-2018 -7-Ric. 2025 n. 13484 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -5-Numero registro generale 13484/2025Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 9839/2026Data pubblicazione 16/04/20269481; Cass. Sez. 2, 29/11/2016, n. 24244; Cass. Sez. 2,05/05/2016, n. 9041). Tale interpretazione trae origine dallaconsiderazione che la definitiva cessazione dal servizio, prima delpassaggio in giudicato della pronuncia che ha applicato lasanzione disciplinare, impedisce irritrattabilmente alla decisionedi incidere sulle vicende di un rapporto ormai esaurito, in quantoil potere disciplinare, coordinato alla necessità di mantenerel'ordine nell'istituzione, non ha ragione di esplicarsi se non incostanza del rapporto di servizio (cfr. essenzialmente Cass. Sez.U, 08/08/1991, n. 8639; Cass. Sez. U, 26/05/1995, n. 5806;Cass. Sez. U, 19/12/2009, n. 26811; Cass. Sez. U, 12/02/2010,n. 3245; Cass. Sez. U, 01/12/2010, n. 24304).L'articolo unico della legge 18 febbraio 1983, n. 45, dispone,allora, che "i notai dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 30,primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, comemodificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6della legge 10 maggio 1978, n. 177, e quelli dispensati perrinuncia ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge 16 febbraio1913, n. 89, sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio dellaprofessione con decreto del Presidente della Repubblica, suproposta del Ministro della giustizia, a condizione che nonabbiano compiuto il 65° anno di età, e vengono ammessi aconcorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citatalegge 30 aprile 1976, n. 197". La giurisprudenza amministrativaha, peraltro, sostenuto che la dispensa per rinuncia dalle funzioni,ex art. 31 legge notarile, incide unicamente sul concreto eserciziodi dette funzioni e non sullo status di notaio, che, una voltaconseguito, permane seppure in uno stato di quiescenza. Tant'èRic. 2025 n. 13484 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -6-Numero registro generale 13484/2025Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 9839/2026Data pubblicazione 16/04/2026che la riammissione ex legge 18 febbraio 1983, n. 45,all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti odispensati non corrisponde ad una vera e propria nuova nomina(Consiglio di Stato, sez. IV, 25/05/1996, n. 788). In sede diriammissione nel notaio già dispensato per rinuncia, la P.A. nonha, quindi, gli stessi poteri previsti per l'ammissione, allorché ilpotere dell'Amministrazione può evitare l'assegnazione dellafunzione notarile a persona senza requisiti; invece, dopol'ammissione all'esercizio dell'attività professionale, il relativoiniziale interesse del soggetto si trasforma in un vero e propriodiritto soggettivo ad esercitare la funzione notarile, essendotipicamente disciplinate dalla legge le fattispecie di cessazione,destituzione, riammissione. Consiglio di Stato, sez. IV,22/03/2007, n. 1392, negava, in particolare, che il Ministeropotesse rifiutare la riammissione di un notaio dispensato dalservizio su sua domanda a seguito di condanna penale, altrimenticonsentendosi surrettiziamente all'amministrazione di irrogare alprofessionista "una sanzione disciplinare, in assenza del dovutoprocedimento a suo tempo non attivato". Se quindi di norma ladispensa per rinuncia ex art. 31 legge notarile, la quale vengadisposta nei confronti di un notaio in pendenza del giudizio diimpugnazione di un provvedimento disciplinare pronunciato dallaCommissione amministrativa regionale di disciplina, e comunqueprima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzionedisciplinare, non comporta la cessazione della materia delcontendere e, quindi, l'inammissibilità dell'impugnazione persopravvenuto difetto d'interesse, in considerazione dell'incidenzadi detta sanzione su posizioni inerenti al quiescente status delRic. 2025 n. 13484 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -7-Numero registro generale 13484/2025Numero sezionale 967/2026Numero di raccolta generale 9839/2026Data pubblicazione 16/04/2026notaio dispensato per rinuncia, tuttavia, proprio perché ilricorrente aveva già compiuto sessantacinque anni alla data delladispensa, la rinuncia è irritrattabile, con la conseguenza che lostatus notarile non è più ripristinabile (cfr. sul punto Cass. n.5427/2021).Ciò posto deve constatarsi il venir meno della materia delcontendere, poiché la definitiva cessazione dallo status di notaiorende inutile e, quindi, inammissibile la prosecuzione del giudizio.4. Nulla a disporre quanto alle spese, atteso il mancatosvolgimento di attività difensiva ad opera della parte intimata.La Corte dichiara cessata la materia del contendere.Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2026Il PresidenteRic. 2025 n. 13484 sez. S2 - ad. 15-04-2026 -8-