CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 34340/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/6/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto, che, per le modalità esecutive, avevano comportato il concreto svuotamento della efficacia della prescrizione imposta; generici i rilievi del ricorso sulla mancata applicazione delle generiche nella massima estensione tenuto conto del complessivo bilanciamento operato già in primo grado con la mancata applicazione della recidiva;Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]