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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2025

Cassazione n. 15238/2025

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 15394/23proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocatiMarzia Greco e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello diFirenze 9 gennaio 2023 n. 36 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’antefatto. [OSCURATO:PERSONA], intermediario assicurativo, fu vittima d’una appropriazione indebita perpetrata in suo danno da un subagente, con la complicità d’un impiegato della Cassa di Risparmio di Prato (poi [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza).

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza - cessione di azienda - sorte delle obbligazioni scaturenti da fatto illecito dei dipendenti - art. 3 d.l. 99/17 - interpretazione.

N.R.G.: 15394/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 In particolare, la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in possesso di assegni sia bancari che circolari emessi all’ordine della mutua assicuratrice [OSCURATO:PERSONA], li presentò all’incasso in una filiale della Cassa di Risparmio di Prato e, con la complicità d’un dipendente di questa, ne ottenne indebitamente l’accredito sul proprio conto corrente.

1.1. Per essere risarcito, [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Lucca la Cassa di Risparmio di Prato, la cui posizione processuale fu in seguito coltivata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza (d’ora innanzi, per brevità, “la BPV”), e poi dalla liquidazione coatta di quest’ultima.

All’esito dei due gradi di giudizio, la Corte d’appello di Firenze con sentenza 21.3.2018 n. 861 accolse la domanda e condannò la BPV al pagamento in favore dell’attore di euro 82.864,41, oltre quelle già liquidate dal Tribunale ed accessori.

1.2. Nelle more del giudizio la BPV fu posta in liquidazione coatta amministrativa e la sua azienda il 26.6.2017 fu ceduta alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

2. I fatti di causa.

Con atto del 15.5.2018 [OSCURATO:PERSONA] intimò precetto alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora, innanzi, “la ISP”) , avvalendosi del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza 861/18 della Corte d’appello di Firenze, sopra ricordata.

A fondamento di tale iniziativa dedusse che: -) la propria debitrice, e cioè la BPV, con atto del 26.6.2017 aveva ceduto l’azienda alla ISP; -) l’art. 3.1.2, lettera (b), del contratto di cessione di azienda prevedeva che la cessionaria ISP si facesse carico di tutti i debiti scaturenti da controversie giudiziarie pendenti alla data della cessione; -) la controversia tra [OSCURATO:PERSONA] e la BPV, alla data della cessione (26.6.2017) era ancora pendente, in quanto fu conclusa dalla sentenza già ricordata, pubblicata il 21.3.2018.

N.R.G.: 15394/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025

2.1. La ISP propose opposizione all’esecuzione.

Dedusse che il contratto di cessione d’azienda della BPV alla ISP prevedeva il trasferimento alla cessionaria non già di tutti i crediti scaturenti da liti pendenti alla data della cessione, ma solo di crediti scaturenti da liti pendenti sì, purché concernenti “rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria”.

Ad avviso della ISP il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] non rientrava in questa categoria, poiché: a) la BPV era stata condannata per avere un suo impiegato pagato assegni non trasferibili a persona non legittimata (la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.); b) i titoli indebitamente pagati erano stati versati su un conto corrente della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; c) questo conto corrente era stato estinto prima che la BPV cedesse la propria azienda alla ISP.

Tanto bastava, ad avviso dell’opponente ISP, per escludere che la banca cessionaria dell’azienda fosse tenuta ad adempiere l’obbligazione della cedente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con sentenza n. 571/19 il Tribunale di Lucca accolse in parte l’opposizione con riferimento al quantum; ritenne tuttavia che la ISP fosse tenuta ad adempiere il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA], perché scaturito da una sentenza conclusiva d’un giudizio pendente alla data della cessione d’azienda.

La sentenza fu appellata dalla ISP.

2.3. Con sentenza 9.1.2023 n. 36 la Corte d’appello di Firenze accolse il gravame e dichiarò che nulla la ISP dovesse ad [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello condivise la tesi giuridica prospettata dalla ISP, e concluse affermando che “il rapporto bancario per cui era lite” (scilicet, il rapporto di conto corrente intrattenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. con la Cassa di Risparmio di Prato e su cui era stato indebitamente negoziato il N.R.G.: 15394/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 titolo, v. supra) si era risolto prima della cessione dell’azienda dalla BPV alla ISP.

Tanto bastava ad escludere, secondo la corte d’appello, che la ISP dovesse rispondere del credito di [OSCURATO:PERSONA], in virtù di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 99.

3. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su cinque motivi.

La ISP ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 3, comma 1, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 99 (recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”) e dell’art. 105 l. fall.(nel testo vigente ratione temporis).

Deduce il ricorrente che nella lite tra lui e la BPV l’oggetto del contendere non era “il rapporto di conto corrente tra [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e l’allora Cariprato, ma il diritto risarcitorio per un fatto illecito perpetrato da [OSCURATO:PERSONA] e Cariprato a danno dello stesso Pfanner, talché nessun rilievo può assumere la chiusura ante cessione di azienda del contratto di conto corrente intrattenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., posto che tale rapporto esula(va) dall’oggetto del giudizio in questione”.

Così individuato l’oggetto della lite conclusa dal titolo messo in esecuzione, ne traela conclusione della violazione dell’art. 3 d.l. 99/17, cit..

Tale norma infatti esclude dalla cessione dell’azienda già appartenuta alla BPV solo i crediti scaturenti da atti o fatti anteriori alla cessione, ma solo se azionati successivamente ad essa.

Nel caso di specie invece il credito del ricorrente era sì sorto da fatti anteriori alla cessione, ma era stato dedotto in giudizio ben prima di quest’ultima.

1.1. Il motivo è fondato.

N.R.G.: 15394/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 Il primo errore commesso dalla Corte d’appello è consistito nel ritenere che “oggetto della lite” tra [OSCURATO:PERSONA] e la BPV fosse il “rapporto bancario” tra quest’ultima e la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c..

Nulla di più inesatto: mai sorse questione, infatti, sulla validità di quel rapporto, sulla nullità delle clausole contrattuali che lo regolavano, o sui reciproci rapportidi dare ed avere tra la banca e quella specifica correntista.

L’oggetto del contendere tra la BPV ed [OSCURATO:PERSONA] era ben diverso, e costituito dalla responsabilità dell’istituto bancario nei confronti dell’attore, per il fatto del proprio dipendente.

In quel giudizio non venivano in rilievo contratti, ma obbligazioniscaturenti dalla legge; non un danno al correntista, ma un danno al terzo; non una responsabilità della banca verso il cliente, ma verso il terzo.

1.2. Da questo errore è disceso il secondo: e cioè ritenere che il credito vantato da chi sia stato danneggiato da una condotta colposa della BPV, dedotto in giudizio prima della cessione dell’azienda ed accertato dopo di essa, non si sia trasferito nel patrimonio della ISP.

Il suddetto credito si era invece trasferito sia in virtù del d.l. 99/17, sia in virtù dei patti singolari del contratto di cessione.

1.3. Quanto al primo profilo , l’art. 3, comma 1, d.l. 99/17 , dopo avere accordato al commissario liquidatore della BPV la facoltà di cedere l’azienda, stabilì che dalla cessione fossero escluse le obbligazioni (chiamate dalla legge “passività”) scaturenti da “controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa”.

L’esclusione riguardava dunque le obbligazioni con due caratteristiche: a) fossero sorte da atti o fatti anteriori alla cessione; b) avessero dato vita ad una lite introdotta dopo la cessione.

Ma nel caso di specieè incontroverso che la lite tra [OSCURATO:PERSONA] e la BPV fu incardinata ben prima della cessione (26.6.2017): dunque non trova applicazione l’art. 3, comma 1, lettera (c), sopra trascritto.

Questo principio è già stato affermato da questa Corte, la quale ha stabilito che il titolo esecutivo formato contro la banca, in un giudizio già pendente al N.R.G.: 15394/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 momento della cessione dei debiti ex art. 3 d.l. 99/17, “può essere azionato nei confronti del cessionario in virtù del fenomeno successorio di cui all'art.111 c.p.c., secondo cui la lite pendente prosegue con la parte originaria, dotata di legittimazione meramente sostitutiva e processuale”(Cass. Sez. 3, 21/06/2023, n. 17834, Rv. 668449 -01).

1.4. Quanto al contratto di cessione d’azienda, anch’esso non autorizza la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata.

Quel contratto suddivideva i debiti derivanti da liti pendenti al momento della cessione in due categorie: il “contenzioso pregresso” ed il “contenzioso escluso”.

La prima categoria includeva i debiti scaturentida liti pendenti al momento della cessione, e quella proposta da [OSCURATO:PERSONA] vi rientra (art. 3.b.VII del contratto).

La seconda categoria includeva “qualsiasi contenzioso diverso dal contenzioso pregresso”.

Sicché, una volta accertata la sussumibilità del credito di [OSCURATO:PERSONA] nella prima categoria, il principio inclusio unius, exclusio alteriusimpediva di ritenere quel credito estraneo alla cessione.

2. Il secondo motivo.

Il secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Vi si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe esaminato la clausola 3.b.VII del contratto di cessione, sopra richiamata.

2.1. Il motivo è manifestamente fondato, in virtù di quanto già esposto al precedente § 1.4.

3. Il terzo motivo.

Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione, ex art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..

Esso resta assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

N.R.G.: 15394/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025

4. Il quarto ed il quintomotivo.

Il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con cui è denunciata la violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti e dell’art. 3 d.l. 99/17 restano anch’essi assorbiti.

5. L’accoglimento dei primi due motivi e l’assorbimento degli altri impone la cassazione della gravata sentenza, con rinvio alla medesima Corte d’appello di Firenze, che provvederà pure a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.q. m. (-) accoglie il privo del secondo motivo di ricorso ; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 15394/23proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocatiMarzia Greco e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello diFirenze 9 gennaio 2023 n. 36 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’antefatto. [OSCURATO:PERSONA], intermediario assicurativo, fu vittima d’una appropriazione indebita perpetrata in suo danno da un subagente, con la complicità d’un impiegato della Cassa di Risparmio di Prato (poi [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza). Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza - cessione di azienda - sorte delle obbligazioni scaturenti da fatto illecito dei dipendenti - art. 3 d.l. 99/17 - interpretazione. N.R.G.: 15394/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 In particolare, la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in possesso di assegni sia bancari che circolari emessi all’ordine della mutua assicuratrice [OSCURATO:PERSONA], li presentò all’incasso in una filiale della Cassa di Risparmio di Prato e, con la complicità d’un dipendente di questa, ne ottenne indebitamente l’accredito sul proprio conto corrente. 1.1. Per essere risarcito, [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Lucca la Cassa di Risparmio di Prato, la cui posizione processuale fu in seguito coltivata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza (d’ora innanzi, per brevità, “la BPV”), e poi dalla liquidazione coatta di quest’ultima. All’esito dei due gradi di giudizio, la Corte d’appello di Firenze con sentenza 21.3.2018 n. 861 accolse la domanda e condannò la BPV al pagamento in favore dell’attore di euro 82.864,41, oltre quelle già liquidate dal Tribunale ed accessori. 1.2. Nelle more del giudizio la BPV fu posta in liquidazione coatta amministrativa e la sua azienda il 26.6.2017 fu ceduta alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2. I fatti di causa. Con atto del 15.5.2018 [OSCURATO:PERSONA] intimò precetto alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora, innanzi, “la ISP”) , avvalendosi del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza 861/18 della Corte d’appello di Firenze, sopra ricordata. A fondamento di tale iniziativa dedusse che: -) la propria debitrice, e cioè la BPV, con atto del 26.6.2017 aveva ceduto l’azienda alla ISP; -) l’art. 3.1.2, lettera (b), del contratto di cessione di azienda prevedeva che la cessionaria ISP si facesse carico di tutti i debiti scaturenti da controversie giudiziarie pendenti alla data della cessione; -) la controversia tra [OSCURATO:PERSONA] e la BPV, alla data della cessione (26.6.2017) era ancora pendente, in quanto fu conclusa dalla sentenza già ricordata, pubblicata il 21.3.2018. N.R.G.: 15394/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 2.1. La ISP propose opposizione all’esecuzione. Dedusse che il contratto di cessione d’azienda della BPV alla ISP prevedeva il trasferimento alla cessionaria non già di tutti i crediti scaturenti da liti pendenti alla data della cessione, ma solo di crediti scaturenti da liti pendenti sì, purché concernenti “rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria”. Ad avviso della ISP il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] non rientrava in questa categoria, poiché: a) la BPV era stata condannata per avere un suo impiegato pagato assegni non trasferibili a persona non legittimata (la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.); b) i titoli indebitamente pagati erano stati versati su un conto corrente della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; c) questo conto corrente era stato estinto prima che la BPV cedesse la propria azienda alla ISP. Tanto bastava, ad avviso dell’opponente ISP, per escludere che la banca cessionaria dell’azienda fosse tenuta ad adempiere l’obbligazione della cedente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con sentenza n. 571/19 il Tribunale di Lucca accolse in parte l’opposizione con riferimento al quantum; ritenne tuttavia che la ISP fosse tenuta ad adempiere il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA], perché scaturito da una sentenza conclusiva d’un giudizio pendente alla data della cessione d’azienda. La sentenza fu appellata dalla ISP. 2.3. Con sentenza 9.1.2023 n. 36 la Corte d’appello di Firenze accolse il gravame e dichiarò che nulla la ISP dovesse ad [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello condivise la tesi giuridica prospettata dalla ISP, e concluse affermando che “il rapporto bancario per cui era lite” (scilicet, il rapporto di conto corrente intrattenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. con la Cassa di Risparmio di Prato e su cui era stato indebitamente negoziato il N.R.G.: 15394/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 titolo, v. supra) si era risolto prima della cessione dell’azienda dalla BPV alla ISP. Tanto bastava ad escludere, secondo la corte d’appello, che la ISP dovesse rispondere del credito di [OSCURATO:PERSONA], in virtù di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 99. 3. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su cinque motivi. La ISP ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso. Col primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 3, comma 1, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 99 (recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”) e dell’art. 105 l. fall.(nel testo vigente ratione temporis). Deduce il ricorrente che nella lite tra lui e la BPV l’oggetto del contendere non era “il rapporto di conto corrente tra [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e l’allora Cariprato, ma il diritto risarcitorio per un fatto illecito perpetrato da [OSCURATO:PERSONA] e Cariprato a danno dello stesso Pfanner, talché nessun rilievo può assumere la chiusura ante cessione di azienda del contratto di conto corrente intrattenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., posto che tale rapporto esula(va) dall’oggetto del giudizio in questione”. Così individuato l’oggetto della lite conclusa dal titolo messo in esecuzione, ne traela conclusione della violazione dell’art. 3 d.l. 99/17, cit.. Tale norma infatti esclude dalla cessione dell’azienda già appartenuta alla BPV solo i crediti scaturenti da atti o fatti anteriori alla cessione, ma solo se azionati successivamente ad essa. Nel caso di specie invece il credito del ricorrente era sì sorto da fatti anteriori alla cessione, ma era stato dedotto in giudizio ben prima di quest’ultima. 1.1. Il motivo è fondato. N.R.G.: 15394/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 Il primo errore commesso dalla Corte d’appello è consistito nel ritenere che “oggetto della lite” tra [OSCURATO:PERSONA] e la BPV fosse il “rapporto bancario” tra quest’ultima e la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.. Nulla di più inesatto: mai sorse questione, infatti, sulla validità di quel rapporto, sulla nullità delle clausole contrattuali che lo regolavano, o sui reciproci rapportidi dare ed avere tra la banca e quella specifica correntista. L’oggetto del contendere tra la BPV ed [OSCURATO:PERSONA] era ben diverso, e costituito dalla responsabilità dell’istituto bancario nei confronti dell’attore, per il fatto del proprio dipendente. In quel giudizio non venivano in rilievo contratti, ma obbligazioniscaturenti dalla legge; non un danno al correntista, ma un danno al terzo; non una responsabilità della banca verso il cliente, ma verso il terzo. 1.2. Da questo errore è disceso il secondo: e cioè ritenere che il credito vantato da chi sia stato danneggiato da una condotta colposa della BPV, dedotto in giudizio prima della cessione dell’azienda ed accertato dopo di essa, non si sia trasferito nel patrimonio della ISP. Il suddetto credito si era invece trasferito sia in virtù del d.l. 99/17, sia in virtù dei patti singolari del contratto di cessione. 1.3. Quanto al primo profilo , l’art. 3, comma 1, d.l. 99/17 , dopo avere accordato al commissario liquidatore della BPV la facoltà di cedere l’azienda, stabilì che dalla cessione fossero escluse le obbligazioni (chiamate dalla legge “passività”) scaturenti da “controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa”. L’esclusione riguardava dunque le obbligazioni con due caratteristiche: a) fossero sorte da atti o fatti anteriori alla cessione; b) avessero dato vita ad una lite introdotta dopo la cessione. Ma nel caso di specieè incontroverso che la lite tra [OSCURATO:PERSONA] e la BPV fu incardinata ben prima della cessione (26.6.2017): dunque non trova applicazione l’art. 3, comma 1, lettera (c), sopra trascritto. Questo principio è già stato affermato da questa Corte, la quale ha stabilito che il titolo esecutivo formato contro la banca, in un giudizio già pendente al N.R.G.: 15394/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 momento della cessione dei debiti ex art. 3 d.l. 99/17, “può essere azionato nei confronti del cessionario in virtù del fenomeno successorio di cui all'art.111 c.p.c., secondo cui la lite pendente prosegue con la parte originaria, dotata di legittimazione meramente sostitutiva e processuale”(Cass. Sez. 3, 21/06/2023, n. 17834, Rv. 668449 -01). 1.4. Quanto al contratto di cessione d’azienda, anch’esso non autorizza la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata. Quel contratto suddivideva i debiti derivanti da liti pendenti al momento della cessione in due categorie: il “contenzioso pregresso” ed il “contenzioso escluso”. La prima categoria includeva i debiti scaturentida liti pendenti al momento della cessione, e quella proposta da [OSCURATO:PERSONA] vi rientra (art. 3.b.VII del contratto). La seconda categoria includeva “qualsiasi contenzioso diverso dal contenzioso pregresso”. Sicché, una volta accertata la sussumibilità del credito di [OSCURATO:PERSONA] nella prima categoria, il principio inclusio unius, exclusio alteriusimpediva di ritenere quel credito estraneo alla cessione. 2. Il secondo motivo. Il secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo. Vi si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe esaminato la clausola 3.b.VII del contratto di cessione, sopra richiamata. 2.1. Il motivo è manifestamente fondato, in virtù di quanto già esposto al precedente § 1.4. 3. Il terzo motivo. Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione, ex art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Esso resta assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso. N.R.G.: 15394/23 Camera di consiglio del 8 aprile 2025 4. Il quarto ed il quintomotivo. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con cui è denunciata la violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti e dell’art. 3 d.l. 99/17 restano anch’essi assorbiti. 5. L’accoglimento dei primi due motivi e l’assorbimento degli altri impone la cassazione della gravata sentenza, con rinvio alla medesima Corte d’appello di Firenze, che provvederà pure a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità. P.q. m. (-) accoglie il privo del secondo motivo di ricorso ; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui de
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