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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22890/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TTO1.

La Corte d'appello di Catania, con l'ordinanza impugnata, ha stimato intempestiva (giacché intervenuta oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento) la richiesta di rescissione del giudicato formulata in data 28 febbraio 2024 dal difensore di fiducia del condannato [OSCURATO:PERSONA], in quanto la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa il 03/12/2018 (irrev. il 02/01/2019) doveva ritenersi conosciuta dall’imputato (assente nel processo e domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia nominato), giacché detto difensore era presente (avendo delegato un collega) alla lettura del dispositivo della sentenza.

La Corte territoriale ha, inoltre, censurato la mancata osservanza dell’onere di allegazione che grava sull’istante in rescissione, atteso che questi aveva allegato all’istanza un documento scaricato dal sito web dell’Interpol, in copia pressoché illeggibile, ed assolutamente inidoneo a dimostrare la conoscenza solo recente (febbraio 2024) della sentenza irrevocabile emessa a carico dell’istante il 3 dicembre 2018.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale del condannato, deducendo, con unico articolato motivo, la inosservanza della norma processuale (art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen.), in riferimento alla individuazione della data di conoscenza effettiva della sentenza divenuta irrevocabile per effetto della mancata tempestiva impugnazione.

2.1. Osserva il ricorrente che, se certamente il difensore di fiducia in allora nominato per la difesa nel giudizio di merito aveva avuto contezza della sentenza emessa all’esito del processo a carico dell’odierno ricorrente, non altrettanto può dirsi per il condannato, atteso che non è affatto dimostrato ed è anzi smentito dagli atti (mancata impugnazione della sentenza, emigrazione verso l’estero dell’imputato, già prima della emissione del decreto che dispone il giudizio) che questi abbia intrattenuto alcun rapporto comunicativo col proprio difensore di fiducia.

2.2. Né è osservante della disposizione processuale la decisione che farebbe derivare la conoscenza del provvedimento irrevocabile dalla generica conoscenza della pendenza del MAE emesso a suo carico.

Per conoscenza della sentenza, infatti, non può che intendersi la cognizione della esistenza del provvedimento (identificato per autorità giudiziaria, numero e data), giammai la generica notizia di uno dei diversi MAE pendenti a carico dell’istante. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Come più volte affermato da questa Corte (solo tra le più recenti, Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, Frej, Rv. 287645-01; Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252-01; Sez. 1, n. 28624 del 26/03/2024, Binoshaj, non mass.), sull’istante in rescissione grava un obbligo di diligenza, che si traduce nell’onere di allegare le circostanze di fatto dalle quali trarre il convincimento della conoscenza, in una certa data, del provvedimento irrevocabile del quale è richiesta la rescissione.

2. Il testo dell’art. 629-bis cod. proc. pen., recentemente novellato sul punto (conoscenza della sentenza e non più del mero procedimento), per effetto dell’art. 37, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, così dispone: “1.

Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 628 bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.

3. omissis.

4. omissis.”.

Tale è il testo della disposizione processuale che trova applicazione nella presente fattispecie.

In tema di rescissione del giudicato, infatti, per l'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in "assenza" ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, Dedu, Rv. 285701-01; Sez. 5, ord. n. 380 del 15/11/2021, Saban, Rv. 282528-01; Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891-01).

3. Orbene, per “conoscenza della sentenza” non può che intendersi conoscenza dei dati identificativi della stessa, giacché la doglianza -da proporre con il rimedio straordinario- si connette solo all’ignoranza (necessariamente incolpevole) della emissione di quel titolo, all’esito di un processo celebrato erroneamente in assenza dell’imputato (tale ultima circostanza, peraltro, non è neppure dedotta con i motivi di ricorso).

Il dies a quo del termine di trenta giorni previsto a pena di inammissibilità per la presentazione della richiesta, ben può individuarsi, pertanto, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, nella data conoscenza della sentenza (3 dicembre 2018, poi divenuta irrevocabile per mancata volontaria impugnazione il 2 gennaio 2019) da parte del difensore di fiducia, domiciliatario ex lege dell’imputato non più reperibile presso il domicilio eletto, con la conseguenza che la richiesta presentata il 28 febbraio 2024, è da considerarsi certamente intempestiva (Sez. 5, n. 7428/2025, Frej, cit.; Sez. 2, n. 2608 del 14/12/2023, dep. 2024, Pinizzotto, non mass.; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994-01; Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, Carroccia, Rv. 281765-01).

3.1. Occorre però verificare se il ragionamento che ha sostenuto la decisione impugnata corrisponda alla volontà del legislatore cristallizzata nella disposizione processuale vigente.

L'efficacia del mezzo straordinario di impugnazione resta certamente subordinata alla verifica dell'impossibilità di collegare l’assenza dell'imputato nel processo ad una sua volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti, evidenziando l'"onere di allegazione", gravante sul ricorrente, che - se assolto - è suscettibile di rimuovere il giudicato e di ottenere la retrocessione del procedimento penale alla fase di primo grado, con la reviviscenza delle facoltà difensive non esercitate (così, Sez.

U, n. 15498 del 26/11/20, Lovric, Rv. 280931-01).

Di rilievo, il passaggio motivazionale della sentenza “Lovric”, secondo cui l'art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420 bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all’imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione, ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione dalle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere (v., anche Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851-01).

3.2. Orbene, la Corte impugnata, correttamente, ha ritenuto dimostrata la “datata” conoscenza della sentenza irrevocabile in capo al condannato, avendo l'imputato (non più reperito presso il domicilio dichiarato/eletto) scelto volontariamente e consapevolmente di essere rappresentato in giudizio dal difensore di fiducia domiciliatario (che si presume in costante contatto informativo col proprio assistito fiduciario: Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146-01), presente (a mezzo del collega delegato) in udienza alla lettura del dispositivo della sentenza, poi divenuta irrevocabile.

3.3. Il provvedimento impugnato si è pertanto allineato al diritto vivente, attento a garantire un equo contemperamento tra l’inviolabile diritto dell’imputato ad essere convenientemente avvisato della celebrazione del processo e l'esigenza di non riconoscere dignità processuale alle forme di volontaria elusione della (o di sottrazione alla) "conoscenza" del processo.

Le censure difensive si rivelano, dunque, errate in diritto.

3.4. Del resto, come recentemente ribadito da questa Corte (Sez. 5, ord. n. 10996 del 08/01/2025, Kurasbediani, Rv. 287764-01), con argomentum iuris che questo Collegio condivide: “In tema di impugnazioni, la rescissione del giudicato si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare per natura, ambito applicativo, petitum, ed effetti conseguibili.

In motivazione la Corte, nel delineare le differenze, ha precisato: quanto all'ambito applicativo, che la richiesta di rescissione può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l'istanza di restituzione non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell'imputato o di persona da questo delegata e in quello in cui vi sia stata, da parte dell'imputato, rinunzia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente; quanto all'oggetto della prova, che, nel primo caso, il richiedente è tenuto a provare che l'assenza è stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre, nel secondo, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; quanto agli effetti, che la rescissione, diversamente dalla restituzione nel termine, comporta la regressione del processo fino al grado e alla fase in cui si è verificata la nullità”.

4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 maggio 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TTO1. La Corte d'appello di Catania, con l'ordinanza impugnata, ha stimato intempestiva (giacché intervenuta oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento) la richiesta di rescissione del giudicato formulata in data 28 febbraio 2024 dal difensore di fiducia del condannato [OSCURATO:PERSONA], in quanto la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa il 03/12/2018 (irrev. il 02/01/2019) doveva ritenersi conosciuta dall’imputato (assente nel processo e domiciliato ex lege presso il difensore di fiducia nominato), giacché detto difensore era presente (avendo delegato un collega) alla lettura del dispositivo della sentenza. La Corte territoriale ha, inoltre, censurato la mancata osservanza dell’onere di allegazione che grava sull’istante in rescissione, atteso che questi aveva allegato all’istanza un documento scaricato dal sito web dell’Interpol, in copia pressoché illeggibile, ed assolutamente inidoneo a dimostrare la conoscenza solo recente (febbraio 2024) della sentenza irrevocabile emessa a carico dell’istante il 3 dicembre 2018. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale del condannato, deducendo, con unico articolato motivo, la inosservanza della norma processuale (art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen.), in riferimento alla individuazione della data di conoscenza effettiva della sentenza divenuta irrevocabile per effetto della mancata tempestiva impugnazione. 2.1. Osserva il ricorrente che, se certamente il difensore di fiducia in allora nominato per la difesa nel giudizio di merito aveva avuto contezza della sentenza emessa all’esito del processo a carico dell’odierno ricorrente, non altrettanto può dirsi per il condannato, atteso che non è affatto dimostrato ed è anzi smentito dagli atti (mancata impugnazione della sentenza, emigrazione verso l’estero dell’imputato, già prima della emissione del decreto che dispone il giudizio) che questi abbia intrattenuto alcun rapporto comunicativo col proprio difensore di fiducia. 2.2. Né è osservante della disposizione processuale la decisione che farebbe derivare la conoscenza del provvedimento irrevocabile dalla generica conoscenza della pendenza del MAE emesso a suo carico. Per conoscenza della sentenza, infatti, non può che intendersi la cognizione della esistenza del provvedimento (identificato per autorità giudiziaria, numero e data), giammai la generica notizia di uno dei diversi MAE pendenti a carico dell’istante. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Come più volte affermato da questa Corte (solo tra le più recenti, Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, Frej, Rv. 287645-01; Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252-01; Sez. 1, n. 28624 del 26/03/2024, Binoshaj, non mass.), sull’istante in rescissione grava un obbligo di diligenza, che si traduce nell’onere di allegare le circostanze di fatto dalle quali trarre il convincimento della conoscenza, in una certa data, del provvedimento irrevocabile del quale è richiesta la rescissione. 2. Il testo dell’art. 629-bis cod. proc. pen., recentemente novellato sul punto (conoscenza della sentenza e non più del mero procedimento), per effetto dell’art. 37, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, così dispone: “1. Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 628 bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. 2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza. 3. omissis. 4. omissis.”. Tale è il testo della disposizione processuale che trova applicazione nella presente fattispecie. In tema di rescissione del giudicato, infatti, per l'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in "assenza" ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, Dedu, Rv. 285701-01; Sez. 5, ord. n. 380 del 15/11/2021, Saban, Rv. 282528-01; Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891-01). 3. Orbene, per “conoscenza della sentenza” non può che intendersi conoscenza dei dati identificativi della stessa, giacché la doglianza -da proporre con il rimedio straordinario- si connette solo all’ignoranza (necessariamente incolpevole) della emissione di quel titolo, all’esito di un processo celebrato erroneamente in assenza dell’imputato (tale ultima circostanza, peraltro, non è neppure dedotta con i motivi di ricorso). Il dies a quo del termine di trenta giorni previsto a pena di inammissibilità per la presentazione della richiesta, ben può individuarsi, pertanto, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, nella data conoscenza della sentenza (3 dicembre 2018, poi divenuta irrevocabile per mancata volontaria impugnazione il 2 gennaio 2019) da parte del difensore di fiducia, domiciliatario ex lege dell’imputato non più reperibile presso il domicilio eletto, con la conseguenza che la richiesta presentata il 28 febbraio 2024, è da considerarsi certamente intempestiva (Sez. 5, n. 7428/2025, Frej, cit.; Sez. 2, n. 2608 del 14/12/2023, dep. 2024, Pinizzotto, non mass.; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994-01; Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, Carroccia, Rv. 281765-01). 3.1. Occorre però verificare se il ragionamento che ha sostenuto la decisione impugnata corrisponda alla volontà del legislatore cristallizzata nella disposizione processuale vigente. L'efficacia del mezzo straordinario di impugnazione resta certamente subordinata alla verifica dell'impossibilità di collegare l’assenza dell'imputato nel processo ad una sua volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti, evidenziando l'"onere di allegazione", gravante sul ricorrente, che - se assolto - è suscettibile di rimuovere il giudicato e di ottenere la retrocessione del procedimento penale alla fase di primo grado, con la reviviscenza delle facoltà difensive non esercitate (così, Sez. U, n. 15498 del 26/11/20, Lovric, Rv. 280931-01). Di rilievo, il passaggio motivazionale della sentenza “Lovric”, secondo cui l'art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420 bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all’imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione, ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione dalle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere (v., anche Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851-01). 3.2. Orbene, la Corte impugnata, correttamente, ha ritenuto dimostrata la “datata” conoscenza della sentenza irrevocabile in capo al condannato, avendo l'imputato (non più reperito presso il domicilio dichiarato/eletto) scelto volontariamente e consapevolmente di essere rappresentato in giudizio dal difensore di fiducia domiciliatario (che si presume in costante contatto informativo col proprio assistito fiduciario: Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146-01), presente (a mezzo del collega delegato) in udienza alla lettura del dispositivo della sentenza, poi divenuta irrevocabile. 3.3. Il provvedimento impugnato si è pertanto allineato al diritto vivente, attento a garantire un equo contemperamento tra l’inviolabile diritto dell’imputato ad essere convenientemente avvisato della celebrazione del processo e l'esigenza di non riconoscere dignità processuale alle forme di volontaria elusione della (o di sottrazione alla) "conoscenza" del processo. Le censure difensive si rivelano, dunque, errate in diritto. 3.4. Del resto, come recentemente ribadito da questa Corte (Sez. 5, ord. n. 10996 del 08/01/2025, Kurasbediani, Rv. 287764-01), con argomentum iuris che questo Collegio condivide: “In tema di impugnazioni, la rescissione del giudicato si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare per natura, ambito applicativo, petitum, ed effetti conseguibili. In motivazione la Corte, nel delineare le differenze, ha precisato: quanto all'ambito applicativo, che la richiesta di rescissione può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l'istanza di restituzione non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell'imputato o di persona da questo delegata e in quello in cui vi sia stata, da parte dell'imputato, rinunzia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente; quanto all'oggetto della prova, che, nel primo caso, il richiedente è tenuto a provare che l'assenza è stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre, nel secondo, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; quanto agli effetti, che la rescissione, diversamente dalla restituzione nel termine, comporta la regressione del processo fino al grado e alla fase in cui si è verificata la nullità”. 4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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