CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 12501/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Marcello BONVINI ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione, rispettivamente, all'affermazione di penale responsabilità in relazione ai reati di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S.e, in via di subordine, in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., nonché in relazione alla dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Il ricorrente ha deposi- tato memoria difensiva con la quale insiste sul ricorso. 2. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto as- solutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello di Genova, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto in ordine ai fatti in contestazione e degli elementi ostativi a ricondurre i fatti nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen. (si vedano sul punto le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). 3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le doglianze, unicamente inerenti al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte di Genova, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassa- zione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensor