CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11974/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA]. 189, in persona del suo unico legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA],costituito anche in proprio, elettivamente domiciliato in Roma, alla viaCrescenzio n. 19, dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale allegata al ricorso.- ricorrente -contron. 39, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro temporeAvv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’AvvocatoRiccardi Andriani, con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primoin Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA], 9.- controricorrente -Numero registro generale 18234/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 11974/2026Data pubblicazione 30/04/2026ASSOCIAZIONE [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore.- intimata -avverso la SENTENZA, n. 221/2022, pubblicata dalla CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno28/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostitutoprocuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.1. Con ricorso ex artt. 669-ter e 700 cod. proc. civ depositato il 17 marzo2006, l’associazione [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche, breviter, AN),rivendicando la titolarità esclusiva della denominazione “Movimento SocialeItaliano – Destra nazionale, Nuovo M.S.I.”, della sigla “MSI” e dell’emblemacostituito dalla fiamma tricolore su base trapezoidale, chiese all’aditoTribunale di Firenze di inibirne l’uso all’associazione [OSCURATO:PERSONA] MovimentoSociale Italiano – Destra nazionale, Nuovo M.S.I. (per il prosieguo, piùsemplicemente, NMSI), nonché personalmente a [OSCURATO:PERSONA], MariaAntonietta Cannizzaro e [OSCURATO:PERSONA].Si costituirono in giudizio per NMSI i resistenti, sostenendo che AN eraun nuovo partito, nato dallo scioglimento del MSI perdendo la titolarità delladenominazione e dei simboli grafici, né poteva ritenersi che potesse esserviconfondibilità tra i simboli utilizzati anche perché a quello che la ricorrentepretendeva utilizzato indebitamente era stata aggiunta la parola “Nuovo”.Il tribunale suddetto, con ordinanza del 3 aprile del 2006, accolse ilricorso (provvedimento poi confermato in sede di reclamo).2. Con citazione ritualmente notificata il 17 maggio 2006, AN introdusseil giudizio di merito chiedendo al medesimo tribunale: a) l’accertamento deipropri diritti esclusivi sulla denominazione, l’acronimo e il simbolo in oggetto;b) la dichiarazione, ex art. 36 cod. civ., della inibizione all’uso, da parte deiNumero registro generale 18234/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 11974/2026Data pubblicazione 30/04/2026convenuti o di “qualsiasi ulteriore terzo”, della denominazione, sigla e simboloin questione; c) la pubblicazione a mezzo stampa, anche si sensi dell’art. 7,comma 2, cod. civ., della emananda sentenza; d) la condanna, ex art. 38cod. civ., al risarcimento dei danni subiti e subendi.Si costituirono in giudizio l’associazione NMSI, Maria AntoniettaCannizzaro e [OSCURATO:PERSONA] che resistevano alle domande avversariechiedendone la reiezione. [OSCURATO:PERSONA], non costituitosi, veniva dichiaratocontumace.Il Tribunale di Firenze, all’esito del giudizio, con sentenza del 28 aprile2008, n. 1660, accolse le domande attrici riconoscendo ad AN il dirittoesclusivo alla denominazione “[OSCURATO:PERSONA] – Destra nazionale,Nuovo M.S.I.”, all’acronimo “MSI”, nonché all’emblema costituito dalla“[OSCURATO:PERSONA]”. Inibì, quindi, all’associazione convenuta e,personalmente, ai suoi esponenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] l’uso di tali segni distintivi, con ordine di pubblicazione deldispositivo della sentenza sui quotidiani “[OSCURATO:PERSONA] della Sera” e “[OSCURATO:PERSONA]”.Respinse, infine, la domanda di risarcimento danni veniva respinta.3. I soccombenti (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]) impugnarono taledecisione innanzi alla Corte di appello di Firenze e nel relativo giudizio sicostituì l’associazione AN (nel frattempo posta in liquidazione), resistendo algravame e concludendo per la declaratoria di sua inammissibilità, per carenzadei requisiti di cui all’art. 342 cod. proc. civ., o, comunque, per il suo rigettoperché infondato. In quella sede intervenne volontariamente la FondazioneAlleanza [OSCURATO:PERSONA] (di seguito anche solo FAN), in qualità di successore nellatitolarità dei diritti di AN, che si associò alle domande da questa introdotte.La corte predetta, con sentenza del 25 febbraio 2016, n. 265, accolsequella impugnazione e, in riforma della sentenza n. 1660/2008 del [OSCURATO:PERSONA], respinse tutte le domande proposte dall'Associazione AlleanzaNazionale e dalla [OSCURATO:PERSONA].4. Queste ultime, pertanto, proposero ricorso per cassazione contro taledecisione, che questa Corte, rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], ilCorpo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] edNumero registro generale 18234/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 11974/2026Data pubblicazione 30/04/2026Andrea Lucatorto, accolse con ordinanza del 18 ottobre 2019/16 giugno 2020,n. 11635 (in relazione ai suoi motivi dal secondo al sesto), rinviando la causadavanti alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, per il giudiziodi rinvio.5. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e la fondazioneAlleanza [OSCURATO:PERSONA], quindi, nel riassumere il giudizio ex art. 392 cod. proc.civ., chiesero alla corte adita di confermare la sentenza di primo gradoprecedentemente impugnata dalla controparte.Si costituirono, in quella sede, il [OSCURATO:PERSONA]– Destra nazionale, Nuovo M.S.I., in persona del suo legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, e [OSCURATO:PERSONA],in proprio e “nella qualità di qualità di presidente/legale rappresentante diCorpo [OSCURATO:PERSONA] – Destra nazionale, Nuovo M.S.I.”.Con sentenza del 10 gennaio/7 febbraio 2022, quella corte così dispose:«Respinge l’appello come in atti proposto avverso la sentenza num.1660\2008, emessa inter partes dal Tribunale di Firenze, da parte del CorpoPolitico [OSCURATO:PERSONA] – Destra nazionale, Nuovo M.S.I., daGaetano Saya, anche in proprio, da [OSCURATO:PERSONA], in proprio enella qualità e da [OSCURATO:PERSONA], confermando integralmente la sentenzaimpugnata. [OSCURATO:PERSONA] e l’Associazione CorpoPolitico [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – Nuovo MSI allarestituzione alla [OSCURATO:PERSONA] delle somme rispettivamentedi € 11.514,89 e di € 12.076,02. […]».6. Per la cassazione di questa sentenza, la “[OSCURATO:PERSONA] PoliticoMovimento [OSCURATO:PERSONA] – Destra nazionale, Nuovo M.S.I., […], in personadel suo unico legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]”, ha proposto ricorso notificato il 21 agosto 2024ed affidato a sei motivi. Ha resistito, con controricorso, Fondazione AlleanzaNazionale, eccependo, pregiudizialmente, l’inammissibilità dell’avversoricorso perché tardivamente proposto. Non ha svolto difese in questa sede laAssociazione [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18234/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 11974/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte e, in prossimitàdella fissata adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoriaex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va rilevato, pregiudizialmente, che non vi è necessità di verificare,come richiesto dal sostituto procuratore generale nelle sue conclusioni scritte,«l’effettiva integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di tuttele parti del giudizio di appello e, in particolare, degli originari convenuti MariaAntonietta Cannizzaro e [OSCURATO:PERSONA]».L’odierno ricorso, infatti, si rivela prima facie inammissibile, sicché puòtrovare applicazione il principio, sancito anche dalle Sezioni Unite di questaCorte, secondo cui «il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevoledurata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod.proc. civ., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad unasollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traduconoin un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché nongiustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispettoeffettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e daldiritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nellacui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti» (cfr., emultis, Cass., SU, n. 8774 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, sivedano, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 33496 del 2025; Cass.n. 19371 del 2024; Cass. n. 6042 del 2022; Cass. n. 6924 del 2020; Cass.nn. 16141 e 14365 del 2019; Cass. n. 12515 del 2018).2. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,per nullità del procedimento di cassazione per tardività del ricorso». Siassume che «La sentenza di appello della Corte di Appello di Firenze, da cuiscaturisce il ricorso in Cassazione di [OSCURATO:PERSONA] e il successivorimando in secondo grado, è la 265 depositata il 25 febbraio 2016. Il ricorsoper Cassazione venne notificato in data 4.1.2017, e depositato il 19.1.2027,quindi ben oltre il termine di impugnazione di 6 mesi e cioè di 11 mesi.Numero registro generale 18234/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 11974/2026Data pubblicazione 30/04/2026Pertanto la Suprema Corte di Cassazione avrebbe dovuto già da alloraeccepire preliminarmente la tardività dell’impugnazione, con la conseguenzadi far caducare l’intera procedura istaurata, dichiarando il procedimentoimprocedibile. Infatti, il procedimento per cui oggi si impugna la sentenza èviziato ab origine da una nullità del procedimento, che ne travolge oggi ognieffetto e validità. La sentenza è dunque nulla»;II) «Lesione del principio del contraddittorio. Omessa notifica al legalerappresentante p.t. di MSI [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA]». Si deduce che«L'[OSCURATO:PERSONA] […], precedente legale di MSI [OSCURATO:PERSONA],dinanzi alla Corte di appello di Firenze, pur essendo a conoscenza di esserestato revocato dall'incarico, ed essendo edotto del nuovo difensore nominatoin sua vece, l'[OSCURATO:PERSONA] […], ometteva di inoltrare la notifica adegli pervenuta riguardante il giudizio avviato dinanzi alla Suprema Corte dicassazione da [OSCURATO:PERSONA], non permettendo, quindi, la costituzione diGaetano Saya quale legale rappresentante di MSI [OSCURATO:PERSONA], ponendopertanto in essere le condizioni per il suo stato di contumacia. Il giudizio diCassazione successivo alla sentenza di appello di Firenze è avvenuto in totaleassenza della parte e a sua insaputa, poiché notificato al revocato difensoreAvv. [OSCURATO:PERSONA] e mai comunicato da questi agli odierni richiamanti, néal legale in atti, Avv. [OSCURATO:PERSONA]»;III) «Violazione art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: assenza di motivazionedella sentenza impugnata». Si sostiene che la sentenza impugnata «è nullaper assenza di motivazione. La Corte d’appello di Firenze, infatti, si è limitataa riportare le ragioni che indussero la Suprema Corte a cassare la sentenza ea riportare parte dello scritto difensivo della controparte, ma nessunamotivazione illustra alcunché, in merito alla decisione di rigetto delledomande della parte ricorrente»;IV) «Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli attidi causa, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», essendo «del tutto evidenteche, a differenza di quanto fatto dalla Corte d’Appello, nella prima sentenza,quivi non si è tenuto in alcun conto la quantità di documenti prodotti eriportati, attinenti non a semplici storie giornalistiche, ma ad una vera eNumero registro generale 18234/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 11974/2026Data pubblicazione 30/04/2026propria dimostrazione delle dichiarazioni dei leaders di [OSCURATO:PERSONA].[…]. A ciò si aggiunga che nulla si dice circa la violazione dei diritti d’autore»;V) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione circa il ruolo dellafondazione», ritenendosi che la [OSCURATO:PERSONA] «non possaassolutamente svolgere attività a carattere politico, ma solamente a carattereculturale e rievocativo di quelli che sono i principi riconnessi alla destrastorica, come precisato anche dalla sentenza di Corte d'appello di Firenzenella quale [OSCURATO:PERSONA] era risultata soccombente»;VI) «Violazione del diritto d’autore», atteso che «nessun organogiudicante ha mai preso in considerazione, che la controparte (ovvero ilpartito politico [OSCURATO:PERSONA], successivamente dopo lo scioglimento, lal'oggetto del contendere è il simbolo con la fiamma, che gode della protezionedel Diritto d'autore - Registro delle [OSCURATO:PERSONA], sin dalla concessione delMinistero dei [OSCURATO:PERSONA], Registro delle [OSCURATO:PERSONA] – Diritti d’autore indata 18.12.2006, comprovata dal deposito, effettuato presso il Ministero peri beni e le attività culturali, confermata in data 5.3.2007, dall’Ufficio per ildiritto d’autore con attestazione di avvenuta registrazione».3. Ancor prima di procedere allo scrutinio di tali motivi, deve essereesaminata l’eccezione di inammissibilità dell’odierna impugnazione formulatada [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 7-8 del suo controricorso), sulpresupposto dell’essere la prima tardiva perché proposta oltre il terminelungo (a suo dire semestrale) di cui all’art. 327 cod. proc. civ. Accertamento,peraltro, che questa Corte può svolgere di ufficio, trattandosi di riscontrare,se del caso, la formazione di un giudicato interno (cfr. in motivazione, Cass.n. 16443 del 2024; Cass. n. 13822 del 2022).Giova rimarcare, allora, che la sentenza della corte distrettuale oggiimpugnata è stata pubblicata il 7 febbraio 2022 ed è pacificamente rimastanon notificata. Essa, benché resa in sede di rinvio dalla pronuncia rescindenteresa da Cass. n. 11635 del 2020, inerisce ad un giudizio di primo gradoiniziato con citazione notificata il 17 maggio 2006 (come riferito alla pagina 2del controricorso), anteriormente, dunque, alla legge n. 69 del 2009 che haNumero registro generale 18234/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 11974/2026Data pubblicazione 30/04/2026ridotto a sei mesi il termine lungo (già di un anno) ex art. 327 cod. proc. civ.(disposizione, quest’ultima, in nessun modo investita dalla successiva riformacd. Cartabia). Orbene, l’art. 58, comma 1, della legge citata, stabilisce che lemodifiche apportate all’art. 327 cod. proc. civ. si applicano esclusivamente aigiudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge stessa (cfr.Cass. n. 16443 del 2024; Cass. n. 37750 del 2021), da ciò conseguendoneche, nell’odierna vicenda, resta applicabile l’art. 327 cod. proc. civ. nellaformulazione anteriore alla descritta modifica.Giusta l’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., nel richiamato testo quiutilizzabile, “Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso percassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell’art. 395 nonpossono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza”.Va ricordato, in proposito, che, in assenza di notificazione, il termine cd. lungoper l'impugnazione della sentenza decorre dalla data di sua pubblicazione enon dalla comunicazione del deposito della stessa alla parte costituita (cfr.,anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 16443 del 2024; Cass. n. 13822del 2022; Cass. n. 29164 del 2020; Cass. nn. 11910 e 639 del 2003), a nullavalendo, quindi, l'omissione e/o la tardività della comunicazione da parte delcancelliere. Tanto deriva dal fatto che ciò che il giudice deve accertare per ladecorrenza del termine predetto è il momento in cui la sentenza risultaconoscibile, vale a dire quello in cui la stessa, dopo il deposito ufficiale, èinserita nell'elenco cronologico delle sentenze con attribuzione del numeroidentificativo (cfr. Cass., SU., n. 18569 del 2016. Circa le sentenze redatte informato digitale, si veda, con conclusioni analoghe, Cass. n. 2362 del 2019).Questo significa che, nella specie, non risultando notificata la sentenza n.221/2022 resa dalla corte fiorentina, il termine lungo di decadenza per laproposizione del ricorso per cassazione era pari ad un anno dalla suapubblicazione, avvenuta il 7 febbraio 2022 (cfr. la stampigliatura rinvenibilenella prima pagina, in alto a destra, della stessa).È doveroso ricordare, poi, che, secondo la giurisprudenza consolidata diquesta Corte, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello didecadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a normaNumero registro generale 18234/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 11974/2026Data pubblicazione 30/04/2026degli artt. 155, comma 2, cod. proc. civ. e 2963, comma 4, cod. civ., ilsistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominationedierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentementedall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spiraredel giorno corrispondente a quello del mese iniziale (cfr. e multis, Cass. n.16443 del 2024; Cass. nn. 33186 e 22518 del 2023; Cass. n. 2186 del 2021;Cass. nn. 17640 e 15029 del 2020; Cass. n. 17313 del 2018; Cass. n. 22699del 2013; Cass. n. 11491 del 2012). Il termine scade, pertanto, nell’ultimoistante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si èverificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimentoper determinare il giorno di scadenza.Nella specie, quindi, il termine da osservarsi giusta l'art. 327, comma 1,cod. proc. civ. (un anno dall’avvenuta pubblicazione della sentenza, risalenteal 7 febbraio 2022) è spirato in data 10 marzo 2023 (venerdì), cosìindividuata: un anno dal 7 febbraio 2022 (data di pubblicazione dellasentenza), maggiorato del periodo di sospensione feriale dei termini (1-31agosto 2022), ex art. 1, comma 1, della legge n. 742 del 1969 (nel testo, quiapplicabile ratione temporis, modificato dal d.l. n. 132 del 2014, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014).Pertanto, risultando l’odierno ricorso promosso con atto notificato il 21agosto 2024 (cfr. la relativa relata di notifica ad esso allegata), oltre il terminelungo annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (nel testo in precedenzarichiamato), decorrente dal 7 febbraio 2022, per tutto quanto si èprecedentemente spiegato, lo stesso deve considerarsi inammissibile(neppure rinvenendosi, al suo interno, qualsivoglia specifica e motivataistanza di rimessione in termini) in ragione della sua tardività.Nemmeno può ragionevolmente invocarsi l’applicabilità, nella specie,dell’art. 327, comma 2, cod. proc. civ., atteso che, come condivisibilmenterilevato anche dal sostituto procuratore generale nelle sue Conclusioni scritte,la Corte d’appello a pag. 7 della sentenza impugnata ha affermatotestualmente – con fede privilegiata – che: «Si sono costituiti in giudizio ilCorpo [OSCURATO:PERSONA] – Destra nazionale, Nuovo M.S.I.,Numero registro generale 18234/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 11974/2026Data pubblicazione 30/04/2026in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], anchein proprio, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità indicata»;né risulta che la ridetta decisione sia stata attinta sul punto da revocazioneex art. 395, n. 4), cod. proc. civ.Tanto ha carattere assorbente, né è intaccato in modo efficace da quantoesposto dalla parte ricorrente nella propria memoria ex art. 380-bis.1 cod.proc. civ. datata 17 aprile 2026 (recante, peraltro, una questione – la carenzadella qualifica di avvocato cassazionista in capo all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – di cui nonvi è traccia alcuna nel ricorso, e, come tale inammissibile, posto che lamemoria di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. non può contenere nuovecensure, ma solo illustrare quelle già proposte. Cfr., e multis, Cass. n. 30878del 2023; Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332del 2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006), sicché rende superfluo, dunque, lospecifico esame dei motivi del ricorso predetto.4. Le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasicontroricorrente restano a carico della “[OSCURATO:PERSONA] PoliticoMovimento [OSCURATO:PERSONA] – Destra nazionale, Nuovo M.S.I., […], in personadel suo unico legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]” e si liquidano come in dispositivo.4.1. Trattandosi, come si è già spiegato, di giudizio instaurato, in primogrado, il 17 maggio 2006, l’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. (introdotto dallalegge n. 69 del 2009) è inapplicabile ratione temporis (cfr. art. 58 dellamedesima legge).4.2. Sussistono, invece, le condizioni per la condanna della partericorrente ai sensi dell'art. 385, comma 4, cod. proc. civ., norma introdottadall'art. 13 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, successivamente abrogatadall'art. 46, comma 20, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed applicabile airicorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dal2 marzo 2006 (art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 40 del 2006).In proposito, come ricordato da Cass. n. 28658 del 2017, «questa Corteha affermato (Cass. 07/10/2013, n. 22812; Cass. 11/03/2014 2014, n. 5599;Cass. 08/03/2017, n. 5801) che la previsione continua ad essere applicabileNumero registro generale 18234/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 11974/2026Data pubblicazione 30/04/2026tenuto conto che la legge n. 69 del 2009 (art. 58, comma 1) ha precisato chele nuove norme che modificano il codice di procedura civile, e quindi anche lanorma abrogativa, si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della suaentrata in vigore (4 luglio 2009), non alle impugnazioni avverso le sentenzepubblicate dopo tale data (come invece previsto per singole disposizioni dalcomma 5 del medesimo art. 58)».Pertanto, poiché il presente giudizio è stato instaurato nel maggio 2006e la sentenza impugnata è stata pubblicata il giorno 7 febbraio 2022, siapplica la disciplina dettata dal d.lgs. n. 40 del 2006.Non vi è dubbio, inoltre, sulla sussistenza dei presupposti della condannaai sensi della norma in esame. Questa, infatti, a differenza di quellacomminabile ai sensi dell'art. 96, comma 1, cod. proc. civ., non richiede ladomanda di parte né la prova del danno, ma esige, tuttavia, pur sempre, sulpiano soggettivo, quanto meno la colpa grave della parte soccombente, laquale sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza checonsente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità dellapropria domanda.Ebbene, il grado minimo di diligenza deve ritenersi senz'altro violatonell’odierna vicenda, attesa la condotta processuale della parte ricorrente peraver proposto il proprio ricorso ben oltre la scadenza del termine lungo di cuiall’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., pur avendo partecipato al giudizio dirinvio innanzi alla corte distrettuale conclusosi con la sentenza dalla stessaoggi impugnata, così determinando un ingiustificato aggravamento delsistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, adaumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare laragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità, anche alla lucedella giurisprudenza della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 152 del 2006),di sanzionare tale contegno.In applicazione dell'art. 385, comma 4, cod. proc. civ., dunque, la“[OSCURATO:PERSONA] Italiano – Destra nazionale,Nuovo M.S.I., […], in persona del suo unico legale rappresentante dott.[OSCURATO:PERSONA], Presidente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]” vaNumero registro generale 18234/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 11974/2026Data pubblicazione 30/04/2026condannata al pagamento, in favore della controricorrente, di una sommache, avuto riguardo al limite massimo stabilito dalla norma in parola, nonchéall'importo liquidato per le spese, da assumersi quale parametro diriferimento (cfr. Cass. n. 20732 del 2016), può essere equitativamentedeterminata in € 6.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazionedella presente ordinanza fino al saldo.4.3. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento». P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla “AssociazioneCorpo [OSCURATO:PERSONA] – Destra nazionale, Nuovo M.S.I.,[…], in persona del suo unico legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA],Presidente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]”, e la condanna alpagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese diquesto giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00,ed agli accessori di legge.Condanna la ricorrente suddetta a pagare, in favore dellacontroricorrente, la somma di € 6.000,00, ai sensi dell'art. 385, comma 4,cod. proc. civ., oltre interessi legali dalla data della pubblicazione dellapresente ordinanza fino al saldo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzaNumero registro generale 18234/2024Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 11974/2026Data pubblicazione 30/04/2026dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesimaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 28 aprile 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti