CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36115/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27089-2019 proposto da: A(ENzL\ DELLE ENTRATE 06363391001 , in persona del I )1rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI\ [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; - controticorrente- avverso la sentenza n. 339/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 14/(12/2(119; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 27089 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] , con sentenza n.815/17 ,sez 2 , accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la casa srl avverso l'avviso di accertamento TD9030100032 per Iva, Ires e Irap 2010 Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Calabria che, con sentenza 339/2019,rigettava l' impugnazione . Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia sulla base di un motivo. La società contribuente ha resistito con controricorso . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la Agenzia ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente ed apodittica oltre che contrastante con la documentazione prodotta in giudizio. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del ricorso poiché la circostanza che la rubrica faccia riferimento alla violazione dell'art 360 comma 1 n.3 cpc anziché numero 5 non determina alcuna inammissibilità del ricorso se nel testo dello stesso venga poi dedotta una questione di invalidità della sentenza impugnata che rientra in una delle altre ipotesi di cui all'art 360 cpc Ciò posto il motivo risulta inammissibile. La sentenza impugnata , dopo avere affermato che la delega deve contenere una adeguata motivazione con specifiche cause giustificative e, inoltre , deve indicare il nominativo dei delegati e deve contenere un termine di durata, ha osservato che la documentazione prodotta era generica e priva degli elementi indicati. Inoltre ha aggiunto che " si rileva che la dott.[OSCURATO:PERSONA] ha competenza per gli avvisi di accertamento dell'importo di euro 150.000 mentre per quelli sino a 20.000 sono indicati altri nominativi.Nel caso di specie l'avviso di accertamento ammonta ad euro 12.474,00 quindi in astratto di competenza di altri funzionari.". Tale ulteriore ratio decidendi riveste carattere del tutto pregiudiziale ed è in grado di sostenere di per sé la decisione assunta perché sostiene in ogni caso la mancanza di competenza della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] perché la delega ad essa conferita sarebbe per importi diversi rispetto a quello oggetto dell'accertamento per cui è causa. Tale ratio decidendi non è stata in alcun modo oggetto di censura da parte dell'Agenzia. Ciò comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2000,00 oltre spese forfettarie 15% accessori . Roma 14.9.21 -1,1 Presidente [OSCURATO:PERSONA] 23 NOV 202