CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 38469/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello de l'aquila, con sentenza emessa il 10 novembre 2022, ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Pescara che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.800,00 di multa in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente di tipo hashish e marjuana. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato. Con unico motivo deduce vizio di manifesta illogicità e totale carenza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. La Corte territoriale aveva ritenuto non configurabile fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/1990, e conseguentemente aveva respinto l'istanza difensiva circa l'applicazione dell'art. 131 bis cod, solo in considerazione del dato ponderale, così disattendendo i parametri normativi come interpretati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Il fatto era invece certamente di minima offensività, posta la modesta entità ponderale e del principio attivo nonchè le caratteristiche rudimentali della attività illecita perpetrata, di carattere discontinuo, non professionale e quindi non altamente pericolosa per la diffusione della droga. Sul punto, la motivazione era manifestamente illogica, in quanto la Corte territoriale aveva fatto riferimento al numero di dosi, mentre il dato rilevante era il peso ponderale della sostanza; aveva valorizzato, come indice di maggiore offensività, il fatto che la sostanza fosse occultata sia in casa che nella autovettura, con ragionamento del tutto illogico, non aveva considerato il fatto che, all'esito della perquisizione, non fossero stati rinvenuti strumenti atti alla suddivisione delle dosi. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. In ordine alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata, unitamente alla pronuncia di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, offre una congrua ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti alla condotta dell'imputato quali il dato ponderale, il principio attivo, il numero di dosi ricavabili, le oggettive modalità dell'azione. Invero, risulta accertato che nell'abitazione nonché nella autovettura dell'imputato erano state rinvenute 4 distinte confezioni di stupefacente di tipo hashish e marjuana, già suddivise in involucri monodose, dal peso rispettivamente di 65, 30, 60 e 20 grammi, dalle quali, all'esito della perizia tossicologica le cui risultanze sono state riportate nella sentenza di appello, era possibile ricavare circa 200 ( per la precisione 197) dosi medie singole, nonché, occultato all'interno di una valigetta in plastica, un coltello intriso di sostanza. La motivazione, che ha escluso la minima offensività del fatto in considerazione dei chiari indici rivelatori della attività di spaccio e del considerevole numero di dosi di stupefacente da immettere sul mercato, è quindi pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, sia per l'applicazione che per l'esclusione dell'art. 73, comma 5, D P R 3 0 9/ 1990, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856 - 01-; Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01).). La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità». (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01). Nel caso di specie, il considerevole numero delle dosi da immettere sul mercato è stato correttamente considerato come escludente la configurabilità della ipotesi lieve. Va in proposito altresì ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio è invece rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 - 01) e che le ipotesi di cd " piccolo spaccio"si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili " a decine" ( e non, come nel caso di specie, a centinaia: Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068-01). Né è manifestamente illogica la considerazione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta maggiore pericolosità della condotta rivelata dell'occultamento dello stupefacente sia in casa che nell'autovettura, posto che il dato indica, invece, una maggiore e più incisiva tendenza a diffondere la droga, sia presso l'abitazione che raggiungendo i luoghi di smercio. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]