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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 39114/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20886-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4639/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata 11 20/11/2019; '17 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 20886 sez.

M3 - ud. 10-06-2021 -2- Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir accertare le cause di rovina del muro di recinzione posto tra la sua proprietà e quella delle convenute e la conseguente condanna al suo ripristino o al pagamento delle somme necessarie per procedervi.

Si costituirono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di accertare le cause dello sfaldamento del muro, che dichiaravano essere imputabili ad umidità o ad opere di copertura realizzate da controparte.

Istruita la causa mediante CTU, il Tribunale di Pavia accolse la domanda attorea condannando [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 30.570,15 per procedere al rispristino del muro divisorio nonché al rimborso delle spese di lite e di CTU.

La Corte d'Appello, con sentenza n. 4639 del 20 novembre 2019, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado e condannando le appellanti al pagamento delle spese di giudizio.

Il giudice ha ritenuto che le conclusioni del CTU, non contestate adeguatamente dal CTP, trovavano conferma nel fatto che le lesioni del muretto erano concentrate nella zona antistante la proprietà delle appellanti e dunque nel punto dove la sommatoria delle forze costituite dal terrapieno e dalla costruzione sovrastante esercitavano maggiore pressione sul muro.

Quanto ai costi di ripristino, essi dovevano considerarsi adeguati in quanto tenuto conto delle spinte esercitate sul terrapieno sul quale insisteva la costruzione delle appellanti, il muro non poteva più essere ricostruito quale mero muro divisorio, ma quale muro di contenimento, con conseguente maggiore robustezza e costo.3.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano violazione dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

Si dolgono del fatto che la Corte d'Appello avrebbe negato il rinnovo della CTU ritenendo erroneamente che le ricorrenti non avessero fo ululato la relativa richiesta in sede di precisazione delle conclusioni. 4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c in relazione al disposto dell'art. 116 c.p.c.

La Corte d'Appello avrebbe accolto apoditticamente le conclusioni della CTU senza fornire alcuna motivazione della ragioni di non condivisione delle puntuali e dettagliate contestazioni avanzate dal CTP.

Il collegio rinvia a nuovo ruolo in attesa delle S.U. che hanno rimesso con l'ordinanza n. 9358/2021 la questione relativa alla nullità della procura.

P.Q.M. la Corte rinvia la causa a [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 10 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] dente APOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20886-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4639/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata 11 20/11/2019; '17 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 20886 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentir accertare le cause di rovina del muro di recinzione posto tra la sua proprietà e quella delle convenute e la conseguente condanna al suo ripristino o al pagamento delle somme necessarie per procedervi. Si costituirono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di accertare le cause dello sfaldamento del muro, che dichiaravano essere imputabili ad umidità o ad opere di copertura realizzate da controparte. Istruita la causa mediante CTU, il Tribunale di Pavia accolse la domanda attorea condannando [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 30.570,15 per procedere al rispristino del muro divisorio nonché al rimborso delle spese di lite e di CTU. La Corte d'Appello, con sentenza n. 4639 del 20 novembre 2019, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado e condannando le appellanti al pagamento delle spese di giudizio. Il giudice ha ritenuto che le conclusioni del CTU, non contestate adeguatamente dal CTP, trovavano conferma nel fatto che le lesioni del muretto erano concentrate nella zona antistante la proprietà delle appellanti e dunque nel punto dove la sommatoria delle forze costituite dal terrapieno e dalla costruzione sovrastante esercitavano maggiore pressione sul muro. Quanto ai costi di ripristino, essi dovevano considerarsi adeguati in quanto tenuto conto delle spinte esercitate sul terrapieno sul quale insisteva la costruzione delle appellanti, il muro non poteva più essere ricostruito quale mero muro divisorio, ma quale muro di contenimento, con conseguente maggiore robustezza e costo.3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano violazione dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Si dolgono del fatto che la Corte d'Appello avrebbe negato il rinnovo della CTU ritenendo erroneamente che le ricorrenti non avessero fo ululato la relativa richiesta in sede di precisazione delle conclusioni. 4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c in relazione al disposto dell'art. 116 c.p.c. La Corte d'Appello avrebbe accolto apoditticamente le conclusioni della CTU senza fornire alcuna motivazione della ragioni di non condivisione delle puntuali e dettagliate contestazioni avanzate dal CTP. Il collegio rinvia a nuovo ruolo in attesa delle S.U. che hanno rimesso con l'ordinanza n. 9358/2021 la questione relativa alla nullità della procura. P.Q.M. la Corte rinvia la causa a [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 10 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] dente APOSITAT
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