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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48488/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo del 23 marzo 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per violazione di domicilio aggravata, lesione personale volontaria e resistenza a pubblico ufficiale e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta carenza di motivazione per non avere la Corte di appello esplicitato le ragioni della mancata applicazione di alcuna delle cause di proscioglimento indicate dall'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile sia perché trattasi di motivo nuovo, non avendo in sede di appello l'imputato contestato l'affermazione di penale responsabilità, sia perché il motivo è generico, non indicando esso quale sarebbe la specifica causa di proscioglimento disapplicata dalla Corte di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo del 23 marzo 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per violazione di domicilio aggravata, lesione personale volontaria e resistenza a pubblico ufficiale e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta carenza di motivazione per non avere la Corte di appello esplicitato le ragioni della mancata applicazione di alcuna delle cause di proscioglimento indicate dall'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile sia perché trattasi di motivo nuovo, non avendo in sede di appello l'imputato contestato l'affermazione di penale responsabilità, sia perché il motivo è generico, non indicando esso quale sarebbe la specifica causa di proscioglimento disapplicata dalla Corte di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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