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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 39808/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di France,sco Ferrante — che ,..... £4- lamenta, con un primo motivo, l'inosservanza di legge ve la illogicità della motivazione in ordine alla pronuncia di inammissibilità del ricorso in appello e, con un secondo motivo, la violazione della legge processuale in ordine alla omessa dichiarazione di inutilizzabilità degli atti di indagine e di nullità del decreto 4..,v4.....4, di citazione in giudizio) perché l'estinzione per intervenuta prescrizione era cr- ... prima della pronuncia della sentenza di primo grado - è inammissibile per carenza di interesse, in quanto i reati ascritti all'imputato, sin dal giudizio di primo grado, sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, sicché anche la doglianza inerente alla nullità degli atti di indagine tende, in ogni caso, a ottenere un risultato pratico privo di effetti favorevoli per il ricorrente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di France,sco Ferrante — che ,..... £4- lamenta, con un primo motivo, l'inosservanza di legge ve la illogicità della motivazione in ordine alla pronuncia di inammissibilità del ricorso in appello e, con un secondo motivo, la violazione della legge processuale in ordine alla omessa dichiarazione di inutilizzabilità degli atti di indagine e di nullità del decreto 4..,v4.....4, di citazione in giudizio) perché l'estinzione per intervenuta prescrizione era cr- ... prima della pronuncia della sentenza di primo grado - è inammissibile per carenza di interesse, in quanto i reati ascritti all'imputato, sin dal giudizio di primo grado, sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, sicché anche la doglianza inerente alla nullità degli atti di indagine tende, in ogni caso, a ottenere un risultato pratico privo di effetti favorevoli per il ricorrente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.
Decreto Cassazione n. 39808/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris