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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 dicembre 2024

Cassazione n. 33227/2024

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[OSCURATO:PERSONA] TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 04 / 12/2024 C .

C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 11524 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 11524del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA]ictor, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svezia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente a Lund (Svezia), Jaktstigen n. 55, lgh 1103, 226 52, cittadino svedese ESSEBRO Patrik, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svezia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Sollentuna (Svezia), Alvagen n. 18, cittadino svedese rappresentatie difes i da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F .: CRN CDC63B24 F205B ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]., quale incorporante per fu- sione di [OSCURATO:PERSONA], con sede legale a [OSCURATO:PERSONA], Wichita, Kansas 67215, USA, in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RMO MHL59M23 G749L ) e Carlo F. Galantini (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59P30 F205F) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 633/2022, pubblicatain data 24 febbraio 2022; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 11524/2022 –Sez. 3 – A d. 4 / 12/ 2024 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 2 di 5 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agitoin giudizio nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni derivanti della perdita dei rispettivi congiunti, dece- duti in occasione di un gravissimo incidente aereo avvenuto nell’aeroporto di Milano –Linate in data 8 ottobre 2001 e cau- sato dalla collisione tra un velivolo privato che la Cessna aveva preso a noleggio dalla societàtedesca [OSCURATO:PERSONA], esercente ser- vizio di aero-taxi,e un aeromobile della compagnia aerea sve- dese SAS, in fase di decollo per un volo di linea, sul quale si trovavano i congiunti degli attori; la domanda è stata rigettata dal Tribunale di Milano e la Corte d’appello di Milanoha confermato la decisione di primo grado ; ricorronoil Grynfeld e l’Essebro, sulla base di otto motivi; resi- ste con controricorso TextronAviation Inc., quale incorporante per fusione di [OSCURATO:PERSONA]; è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. , il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.,chiedendo il rigetto del ricorso, le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. e il Collegio si è ri- servato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio; considerato che: il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha agito sulla base di una procura speciale ad litemper il presente giudizio di legittimità rilasciata al suo difensore (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) in Svezia,redatta in lingua stra- niera,la cui sottoscrizione appare autenticata da un notaio sve- dese, munita di apostille; il testo della procura è tradotto in italiano, ma la traduzione è priva di certificazione di un esperto, Ric. n. 11524/2022 –Sez. 3 – A d. 4 / 12/ 2024 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 3 di 5 mentre non vi è alcuna traduzione della dichiarazione di auten- tica e dell’apostille; la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]., quale incorporante per fusione di [OSCURATO:PERSONA](in virtù atto di fusione del 7 dicembre 2016, documentato con certificazione pubblica in lingua inglese), si ècostituita in giudizio in persona di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante per procura (in virtù dei poteri conferitigli con delibera consiliare del 18maggio 2022, in lingua inglese), sulla base di una procura speciale ad litemper il pre- sente giudizio di legittimità,rilasciata negli [OSCURATO:PERSONA] d’Ame- rica, redatta in lingua inglese,la cui sottoscrizione appare au- tenticata da notaio americano, munita di apostille; alla copia dell’atto di fusione (con relative attestazioni di autenticità) è allegata una traduzione libera in italiano, priva di certificazione di un esperto; alla delibera consiliare del 18 maggio 2022 di attribuzione dei poteri rappresentativi in favore di [OSCURATO:PERSONA](con relative attestazioni di autenticità) è allegata una traduzione libera in italiano, priva di certificazione di un esperto;della procura speciale ad litem per il giudizio di legit- timità vi è una traduzione in italianopriva di certificazione di un esperto ed il testo dell’attestazione di autenticità della sotto- scrizione e dell’apostillenon risulta affatto tradotto; con Ordinanza interlocutoria n. 7757 del 22/03/2024 , ravvi- sando contrastanti decisioni sul punto,la Seconda Sezione Ci- vile ha rimesso alle Sezioni Unitedi questa Corte la questione relativa alla necessità di una traduzione in lingua italiana certi- ficata da un esperto della procura difensiva rilasciata all’estero e redatta in lingua straniera(nonché delle connesse necessarie attestazioni delle attività certificative relative alla medesima), precisando che «in caso di assenza di traduzione della procura o dell’attività certificativa va stabilito: -se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata re- datta la procura; -se possa o debba assegnare un termine, ai Ric. n. 11524/2022 –Sez. 3 – A d. 4 / 12/ 2024 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 4 di 5 sensi dell’art. 182 c.p.c. per la traduzione dell’atto e se tale potere-dovere possa esercitarsi anche nel giudizio di cassa- zione; - se possa o debba egli stesso disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto»; per accertare la regolarità degli atti di costituzione di uno dei ricorrenti e della società controricorrente (che, allo stato, par- rebbero difettare di alcuni dei requisiti richiesti) e valutare la possibilità di una eventuale sanatoria, è necessario, dunque, attendere la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in or- dine alla questione oggetto del contrasto, il che comporta la necessità di rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso; va, inoltre, rilevato che le questioni poste con il ricorso stesso, oltre ad avere ad oggetto una vicenda sostanziale particolar- mente delicata (si tratta di danni derivanti dal più grave disa- stro aereo sul territorio italiano degli ultimi tempi, che ha pro- vocato più di cento vittime), richiedono l’esame di problemati- che giuridiche particolarmente complesse, oggetto di prece- denti che potrebbero apparire non sempre del tutto armonici e la cui tenuta va comunque sottoposta ad attenta verifica, con particolare riguardo alle caratteristiche ed ai requisiti del cd.

“rapporto di preposizione” che fonda l’eventuale applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art.2049 c.c., se del caso in correlazione con il perimetro di opera- tività dell’art. 2050 c.c.: il che integra questione di diritto di particolare rilevanza ai sensi del primo comma del primo pe- riodo dell’art. 375 c.p.c. e, quindi, richiede la trattazione del ricorso stesso in pubblica udienza, anziché in adunanza came- rale non partecipata; per questi motivi la Corte: - dispone il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni indicate in parte motiva, disponendo, Ric. n. 11524/2022 –Sez. 3 – A d. 4 / 12/ 2024 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a A d. 04 / 12/2024 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 11524 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 11524del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA]ictor, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svezia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente a Lund (Svezia), Jaktstigen n. 55, lgh 1103, 226 52, cittadino svedese ESSEBRO Patrik, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svezia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Sollentuna (Svezia), Alvagen n. 18, cittadino svedese rappresentatie difes i da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F .: CRN CDC63B24 F205B ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]., quale incorporante per fu- sione di [OSCURATO:PERSONA], con sede legale a [OSCURATO:PERSONA], Wichita, Kansas 67215, USA, in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RMO MHL59M23 G749L ) e Carlo F. Galantini (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59P30 F205F) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 633/2022, pubblicatain data 24 febbraio 2022; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 11524/2022 –Sez. 3 – A d. 4 / 12/ 2024 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 2 di 5 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agitoin giudizio nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni derivanti della perdita dei rispettivi congiunti, dece- duti in occasione di un gravissimo incidente aereo avvenuto nell’aeroporto di Milano –Linate in data 8 ottobre 2001 e cau- sato dalla collisione tra un velivolo privato che la Cessna aveva preso a noleggio dalla societàtedesca [OSCURATO:PERSONA], esercente ser- vizio di aero-taxi,e un aeromobile della compagnia aerea sve- dese SAS, in fase di decollo per un volo di linea, sul quale si trovavano i congiunti degli attori; la domanda è stata rigettata dal Tribunale di Milano e la Corte d’appello di Milanoha confermato la decisione di primo grado ; ricorronoil Grynfeld e l’Essebro, sulla base di otto motivi; resi- ste con controricorso TextronAviation Inc., quale incorporante per fusione di [OSCURATO:PERSONA]; è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. , il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.,chiedendo il rigetto del ricorso, le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. e il Collegio si è ri- servato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio; considerato che: il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha agito sulla base di una procura speciale ad litemper il presente giudizio di legittimità rilasciata al suo difensore (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) in Svezia,redatta in lingua stra- niera,la cui sottoscrizione appare autenticata da un notaio sve- dese, munita di apostille; il testo della procura è tradotto in italiano, ma la traduzione è priva di certificazione di un esperto, Ric. n. 11524/2022 –Sez. 3 – A d. 4 / 12/ 2024 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 3 di 5 mentre non vi è alcuna traduzione della dichiarazione di auten- tica e dell’apostille; la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]., quale incorporante per fusione di [OSCURATO:PERSONA](in virtù atto di fusione del 7 dicembre 2016, documentato con certificazione pubblica in lingua inglese), si ècostituita in giudizio in persona di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante per procura (in virtù dei poteri conferitigli con delibera consiliare del 18maggio 2022, in lingua inglese), sulla base di una procura speciale ad litemper il pre- sente giudizio di legittimità,rilasciata negli [OSCURATO:PERSONA] d’Ame- rica, redatta in lingua inglese,la cui sottoscrizione appare au- tenticata da notaio americano, munita di apostille; alla copia dell’atto di fusione (con relative attestazioni di autenticità) è allegata una traduzione libera in italiano, priva di certificazione di un esperto; alla delibera consiliare del 18 maggio 2022 di attribuzione dei poteri rappresentativi in favore di [OSCURATO:PERSONA](con relative attestazioni di autenticità) è allegata una traduzione libera in italiano, priva di certificazione di un esperto;della procura speciale ad litem per il giudizio di legit- timità vi è una traduzione in italianopriva di certificazione di un esperto ed il testo dell’attestazione di autenticità della sotto- scrizione e dell’apostillenon risulta affatto tradotto; con Ordinanza interlocutoria n. 7757 del 22/03/2024 , ravvi- sando contrastanti decisioni sul punto,la Seconda Sezione Ci- vile ha rimesso alle Sezioni Unitedi questa Corte la questione relativa alla necessità di una traduzione in lingua italiana certi- ficata da un esperto della procura difensiva rilasciata all’estero e redatta in lingua straniera(nonché delle connesse necessarie attestazioni delle attività certificative relative alla medesima), precisando che «in caso di assenza di traduzione della procura o dell’attività certificativa va stabilito: -se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata re- datta la procura; -se possa o debba assegnare un termine, ai Ric. n. 11524/2022 –Sez. 3 – A d. 4 / 12/ 2024 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 4 di 5 sensi dell’art. 182 c.p.c. per la traduzione dell’atto e se tale potere-dovere possa esercitarsi anche nel giudizio di cassa- zione; - se possa o debba egli stesso disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto»; per accertare la regolarità degli atti di costituzione di uno dei ricorrenti e della società controricorrente (che, allo stato, par- rebbero difettare di alcuni dei requisiti richiesti) e valutare la possibilità di una eventuale sanatoria, è necessario, dunque, attendere la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte in or- dine alla questione oggetto del contrasto, il che comporta la necessità di rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso; va, inoltre, rilevato che le questioni poste con il ricorso stesso, oltre ad avere ad oggetto una vicenda sostanziale particolar- mente delicata (si tratta di danni derivanti dal più grave disa- stro aereo sul territorio italiano degli ultimi tempi, che ha pro- vocato più di cento vittime), richiedono l’esame di problemati- che giuridiche particolarmente complesse, oggetto di prece- denti che potrebbero apparire non sempre del tutto armonici e la cui tenuta va comunque sottoposta ad attenta verifica, con particolare riguardo alle caratteristiche ed ai requisiti del cd. “rapporto di preposizione” che fonda l’eventuale applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art.2049 c.c., se del caso in correlazione con il perimetro di opera- tività dell’art. 2050 c.c.: il che integra questione di diritto di particolare rilevanza ai sensi del primo comma del primo pe- riodo dell’art. 375 c.p.c. e, quindi, richiede la trattazione del ricorso stesso in pubblica udienza, anziché in adunanza came- rale non partecipata; per questi motivi la Corte: - dispone il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni indicate in parte motiva, disponendo, Ric. n. 11524/2022 –Sez. 3 – A d. 4 / 12/ 2024 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 5
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