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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41269/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 13870/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce di condanna per i reati di cui agli artt. 495 e 482 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del reato impossibile di cui all'art.49 cod. pen.- è indeducibile perché marcatamente aspecifico circa la seconda delle rationes decidendi della reiezione della censura; la ricorrente, infatti, ha insistito più volte sulla circostanza che la Corte di appello non avesse visionato il documento ed ha criticato la sentenza impugnata perché — in tesi — si era rifatta solo alla circostanza dei successivi controlli sull'identità della donna, trascurando che, nel secondo capoverso del paragrafo

2.2. della decisione avversata, la Corte territoriale ha dato proprio atto dell'accertamento che si assume preternnesso, vale a dire della visione diretta del documento allegato al fascicolo del dibattimento e della conseguente verifica circa la non grossolanità della contraffazione; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. par.

2.3. della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 13870/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce di condanna per i reati di cui agli artt. 495 e 482 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del reato impossibile di cui all'art.49 cod. pen.- è indeducibile perché marcatamente aspecifico circa la seconda delle rationes decidendi della reiezione della censura; la ricorrente, infatti, ha insistito più volte sulla circostanza che la Corte di appello non avesse visionato il documento ed ha criticato la sentenza impugnata perché — in tesi — si era rifatta solo alla circostanza dei successivi controlli sull'identità della donna, trascurando che, nel secondo capoverso del paragrafo 2.2. della decisione avversata, la Corte territoriale ha dato proprio atto dell'accertamento che si assume preternnesso, vale a dire della visione diretta del documento allegato al fascicolo del dibattimento e della conseguente verifica circa la non grossolanità della contraffazione; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. par. 2.3. della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2
Sentenza Cassazione n. 41269/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris