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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 39344/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto la richiesta riguardava, per lo più, reati in materia cH stupefacenti, commessi nel medesimo territorio nell'arco di un triennio ritenuto che il motivo propone argomenti di merito, non consentiti nel giudizio di legittimità e già valutati dall'ordinanza impugnata che ha rilevato che i reati erano, in parte, eterogenei, in parte, commessi a significativa distanza cronologica e, in parte, commessi in concorso con soggetti diversi; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto la richiesta riguardava, per lo più, reati in materia cH stupefacenti, commessi nel medesimo territorio nell'arco di un triennio ritenuto che il motivo propone argomenti di merito, non consentiti nel giudizio di legittimità e già valutati dall'ordinanza impugnata che ha rilevato che i reati erano, in parte, eterogenei, in parte, commessi a significativa distanza cronologica e, in parte, commessi in concorso con soggetti diversi; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.
Sentenza Cassazione n. 39344/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris