CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2021
Cassazione n. 45082/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del Riesame di Brescia dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Brescia rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip di Brescia che, in data 14/4/2021, aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di intestazione fittizia di quote societarie, autoriciclaggio e usura, aggravati ex art. 416bis.1 cod.pen. in quanto commessi al fine di agevolare l'operatività della cosca di lndrangheta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 8,9 e 125 cod.proc.pen. nonché il vizio di motivazione in punto di competenza per territorio. Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata ha rigettato la doglianza difensiva che denunziava l'erroneità dell'applicazione del criterio residuale ex art. 9, comma 3, codice di rito in relazione al più grave delitto di usura contestato al capo 5), ritenendo condivisibile la valutazione del Gip in quanto risulta ignoto sia il luogo di conclusione del patto usuraio che quello della dazione delle somme mutuate. Siffatta motivazione, secondo la difesa, è del tutto apparente e a tratti illogica e non si misura con le censure prospettate in sede di riesame, che avevano evidenziato come l'azione e l'omissione rilevanti ai fini della determinazione della competenza territoriale debbano essere riferite alla condotta dell'agente e non della vittima e che i pagamenti effettuati dalla p.o. in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale. La difesa ha documentato che una porzione della condotta illecita era avvenuta in Corsico alla data di stipula del rogito notarile relativo alla vendita di un appartamento con box auto, il cui prezzo, secondo la prospettazione d'accusa, sarebbe stato parzialmente utilizzato per saldare parte del debito. Altro segmento dell'azione è, invece, avvenuto in Binasco alla data del bonifico dalla [OSCURATO:PERSONA], tramite il conto acceso presso il [OSCURATO:PERSONA] di detta città, alla A&L Group di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 18.554,00 mentre l'avvenuta consegna di danaro contante tra il 27 Novembre e il 3 dicembre 2018 si evince dal contestuale aggancio delle stesse celle telefoniche di Corsico da parte dell'indagato e della vittima. Poiché sia Corsico che Binasco ricadono sotto la giurisdizione dell'A.g. di Milano e si ha certezza dei luoghi in cui è avvenuta parte della condotta, ovvero i pagamenti effettuati in esecuzione dell'accordo usurario, la competenza territoriale risulta erroneamente affermata; 2. la violazione degli artt. 512bis cod.pen., 125, 273, 274 e 275 cod.proc.pen. e la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione alla provenienza illecita dei capitali e alle finalità elusive dell'operazione nonché in relazione all'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen, La difesa lamenta che l'ordinanza impugnata ha convalidato la prospettazione accusatoria, già fatta propria dal Gip, operando un generico riferimento alle conversazioni intercettate senza, tuttavia, chiarire quali sarebbero dimostrative del fine elusivo, sebbene in sede di riesame fosse stata specificamente devoluta la questione relativa alla disponibilità da parte dell'indagato di redditi leciti del tutto congrui rispetto alla somma investita nella [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] cautelare, infatti, dopo aver richiamato le intercettazioni dalle quali emerge la sola intestazione ad altri delle quote societarie della compagine, elemento insufficiente per costante avviso della giurisprudenza di legittimità ad integrare il reato ex art. 512 bis cod.pen., ha ritenuto inidonei i documentati e leciti redditi del prevenuto a giustificare l'investimento di soli euro 13mila, in assenza di un adeguato percorso argomentativo. Secondo la difesa risulta apodittico e allo stesso tempo illogico il riferimento ai procedimenti penali pendenti a carico dell'indagato per traffico di stupefacenti poiché, sebbene l'addebito associativo muova dall'anno 2013, i fatti specifici contestati al ricorrente si collocano in epoca di gran lunga successiva all'investimento contestato. Inoltre, poiché il reato di fittizia intestazione di beni è fattispecie a consumazione istantanea, l'investimento di capitali illeciti e il dolo elusivo devono sussistere al momento del perfezionamento della condotta sicché risulta illogica l'ordinanza censurata laddove utilizza quali indici rivelatori della finalità elusiva gli esiti delle indagini relative al procedimento penale c.d. Golgota dell'A.g. di Catanzaro, esiti resi pubblici nel 2021, a fronte di un'intestazione di quote avvenuta due anni prima, né spiega su quali basi l'indagato potesse avere conoscenza dell'indagine e sospettare una misura di prevenzione a suo carico. Inoltre, il Tribunale ha omesso ogni considerazione dei rilievi circa il difetto di consapevolezza da parte degli intestatari fittizi delle quote societarie della provenienza illecita dei fondi e delle connesse finalità elusive. 2.1 Quanto all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, la difesa sostiene che l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione solo apparente, inidonea a confutare le censure articolate al provvedimento genetico in quanto esaurita nel richiamo a conversazioni che concernono la figura del coindagato [OSCURATO:PERSONA] e insufficienti al fine di dimostrate la consapevolezza e la volontà dell'[OSCURATO:PERSONA] di agire per favorire la consorteria mafiosa. A tal fine, secondo il ricorrente, risulta del tutto neutra ed ambigua la partecipazione all'incontro in [OSCURATO:PERSONA], convocato al fine di dirimere i problemi insorti per la liquidazione delle quote, trattandosi di dato suscettibile di alternative spiegazioni e pertanto, incerto. I giudici della cautela non hanno tenuto conto dei rilievi circa la necessità che la condotta di agevolazione sia rivolta all'associazione nel suo insieme e non a singoli associati né hanno spiegato quale vantaggio avrebbe ricavato la cosca [OSCURATO:PERSONA] da un'intestazione fittizia di brevissima durata ovvero come possa conciliarsi la diatriba sulla spartizione delle quote con l'esistenza di un sodalizio che doveva governare i propri interessi proprio a mezzo dell'indagato e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];2.3 la violazione degli artt. 648ter.1 cod.pen., 125,273,274,275 cod.proc.pen. e la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione alla provenienza illecita dei capitali investiti nelle quote societarie e in relazione all'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. Secondo la difesa la motivazione relativa alla provenienza illecita dei capitali oggetto del reato di autoriciclaggio è apodittica e congetturale e priva di raffronto critico con le doglianze articolate in sede di riesame. Infatti, l'ordinanza impugnata ha, da un lato, sottostimato la capacità patrimoniale dell'[OSCURATO:PERSONA], dall'altro, ha valorizzato gli esiti delle indagini della DDA di Catanzaro in materia di stupefacenti, senza tuttavia considerare l'intervenuta assoluzione del ricorrente in relazione agli addebiti ex art. 74 Dpr 309/90 e 416bis cod.pen. mossigli nell'ambito della c.d. operazione Pandora, lo stato di incensuratezza all'epoca dei fatti in esame e la collocazione temporale nel 2019 delle contestazioni relative all'operazione Golgota. Il Tribunale ha, inoltre, incongruamente segnalato la asserita stabile dedizione del ricorrente all'usura a fronte di prestiti concessi al solo Iorio nel novembre 2018 e, quindi, in epoca successiva all'investimento societario. Con riguardo all'aggravante dell'agevolazione mafiosa la difesa sostiene che l'ordinanza impugnata si è limitata a richiamare l'episodio ambivalente dell'incontro a [OSCURATO:PERSONA] con alcuni esponenti ritenuti appartenenti alla cosca [OSCURATO:PERSONA] nonché i contatti e i rapporti di parentela di [OSCURATO:PERSONA], rendendo una motivazione apparente in assenza di elementi dai quali desumere l'interesse concreto della cosca e non del singolo partecipe ai proventi dell'investimento societario o all'autoriciclaggio. Aggiunge la difesa che appare contraddittoria ed illogica la motivazione del Tribunale cautelare laddove ha ritenuto di escludere l'aggravante in relazione alla contestata usura, ritenendo le somme mutuate personali e assente la prova di un effettivo utilizzo a favore della cosca, reputando- al contrario- sostenibile il reimpiego di quegli stessi capitali in quote societarie, pur in assenza di riferimenti certi alla cosca e al vantaggio che la stessa avrebbe dovuto trarne; 2.4 l'erronea applicazione degli artt. 125, 292, comma 2, 274 e 275 cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazione con riguardo alla scelta della misura. La difesa censura l'ordinanza impugnata in quanto sostenuta da motivazione contraddittoria ed apparente poiché, pur avendo escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa per i fatti di usura contestati, ha descritto l'indagato come ciecamente disponibile rispetto alle esigenze della consorteria mafiosa e determinato ad agevolarne l'affermazione nel territorio bergamasco. A tal fine non ha valutato l'esito assolutorio del processo Pandora né il tempo trascorso tra l'esaurimento della condotta di fittizia intestazione e l'adozione della misura cautelare: né ha tenuto conto che nel processo Golgota non è contestata l'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. Costituiscono, inoltre, affermazioni generiche quelle relative alla frequentazione da parte dell'indagato di soggetti coinvolti in indagini di criminalità organizzata. Inadeguata risulta, infine, la motivazione a sostegno dell'inidoneità di misure diverse dalla custodia in carcere, anche con l'utilizzo di presidi di controllo elettronico, essendosi il Tribunale limitato a ritenere in capo al prevenuto l'assenza di capacità autocustodiale senza concreta esplicitazione delle ragioni a sostegno di siffatto convincimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'eccezione d'incompetenza territoriale reiterata nel primo motivo non può trovare accoglimento in quanto solo genericamente dedotta e priva del requisito dell'autosufficienza. La giurisprudenza di legittimità ritiene, con indirizzo costante e consolidato, che il delitto di usura si atteggia a reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come "post factum" non punibile dell'illecita pattuizione (Sez.2, n. 37693 del 04/06/2014,Rv. 260782; n. 35878 del 23/09/2020,Rv. 280313; n. 33871 del 02/07/2010,Rv. 24 8132). A fronte della complessa operazione volta al recupero di almeno parte del credito usurario che vedeva il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], il quale dopo aver acquistato beni di proprietà della vittima, e, in particolare, per quanto rileva in relazione al capo 5, un appartamento con box auto sito in Rosate, ad un prezzo apparentemente inferiore ai valori di mercato, trasferiva parte del corrispettivo ad [OSCURATO:PERSONA], la difesa valorizza ai fini dell'alternativa competenza territoriale la stipula della compravendita avvenuta in Cormano tra il venditore Iorio e l'acquirente nonché il bonifico effettuato da [OSCURATO:PERSONA] alla A&L Group di [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna allegazione documentale ai fini dell'autosufficienza del ricorso, nonostante il richiamo della fattura A&L, apparentemente giustificativa dell'operazione. Analogamente sprovvisti di supporto risultano i rilievi inerenti la vendita sottocosto dell'autovettura BMW Serie 4 che dava luogo ad un'ulteriore plusvalenza di euro 18.500,00 conferita all'indagato.In ogni caso, la prospettazione difensiva fa leva, ai fini dell'individuazione dei segmenti di condotta idonei a giustificare l'applicazione dell'art. 9, comma 1, cod.proc.pen., su atti dispositivi della p.o. finalizzati al parziale pagamento del debito ma intervenuti tra lo Iorio e terzi, senza che tempi e luoghi della concreta percezione da parte dell'indagato o dei correi delle somme loro destinate siano evincibili in termini affidabili alla luce delle informazioni disponibili. 2. Il secondo e terzo motivo sono fondati e meritano accoglimento. Infatti, con riguardo al delitto di cui all'art. 512 bis cod.pen. l'ordinanza impugnata ha motivato la gravità indiziaria in relazione alla fittizia intestazione delle quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA]) e ad [OSCURATO:PERSONA], nel periodo compreso tra il 27/11/2017 e il 18/1/2018, data in cui [OSCURATO:PERSONA] acquistava l'intero capitale sociale, diventando amministratore unico, richiamando il chiaro tenore delle intercettazioni in atti, da cui risulta il comune investimento dell'indagato e dei correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di acquisire le quote della società di autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver rammentato che, ai fini della configurabilità del reato ex art. 512 bis cod.pen., non è necessaria la dimostrazione della provenienza illecita della provvista investita, il collegio cautelare con riguardo al prevenuto ha ritenuto elemento significativo ai fini della prova del dolo elusivo l'indagine a suo carico per il delitto ex art. 74 Dpr 309/90, in veste di promotore e capo, titolo per il quale è sottoposto a custodia intramuraria, circostanza che avrebbe reso concreto il timore di assoggettamento a misura di prevenzione e ha, altresì, richiamato le cautele che l'indagato adottava nello svolgimento delle proprie attività illecite. 2.1 Per costante avviso della giurisprudenza di legittimità il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12quinquies dl. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356 e ora dall'art. 512bis cod. pen.) integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Rv. 272902; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199; Sez. 6, n. 13843 del 27/02/2019, Rv. 275372). Inoltre, si richiede per l'integrazione della fattispecie che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità (Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, Rv. 267705), elemento che ben può essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione - ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio (Sez. 1, n. 3880 del 25/05/1999, Rv. 214094; Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Rv. 264178; Sez. 2, n. 29224 del 14/07/2010, Rv. 248189). 2.2 Nella specie, il Tribunale cautelare non ha fornito congrua ragione degli elementi che militano a sostegno della ricorrenza del dolo, dal momento che non ha svolto alcuna considerazione riguardo il brevissimo periodo in cui è durato l'investimento incriminato ed ha utilizzato quale assorbente indice indiziario della volontà elusiva le indagini della DDA di Catanzaro relative al proc. c.d. Golgota che, secondo quanto segnalato dalla difesa anche in sede di riesame, è giunto a conclusione solo nell'anno 2019, allorché fu emessa a carico del prevenuto la misura custodiale per il delitto ex art. 74 Dpr 309/90. La circostanza che la contestazione associativa, secondo l'addebito in quella sede elevata, dati dal 2013 non è dato persuasivo al fine di ritenere la finalizzazione della fittizia intestazione all'elusione di misure di prevenzione giacché alcun elemento viene addotto a sostegno della conoscenza del procedimento da parte del ricorrente a fine 2017, allorché veniva perfezionato l'acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. Né rilevano allo specifico fine della prova del dolo le cautele adottate dal prevenuto per neutralizzare eventuali attività investigative in corso, quali il limitato uso del telefono cellulare o gli accorgimenti adottati nel traffico di stupefacenti, trattandosi di elementi che afferiscono piuttosto alla generica capacità criminale dell'indagato che alla concreta direzione del dolo nella fattispecie scrutinata. au.-C/3 3.Con riguardo alla fattispecie di(riciclaggio oggetto di provvisoria imputazione al capo 2, deve analogamente rilevarsi l'inadeguatezza del supporto argomentativo sviluppato dall'ordinanza impugnata a sostegno della gravità indiziaria. Infatti, i giudici cautelari hanno disatteso le censure difensive circa la provenienza delittuosa delle somme investite nella WT sottolineando che al momento dell'investimento societario l'[OSCURATO:PERSONA] era a capo di un'associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti e si dedicava con stabilità all'attività usuraia, come s'evince dai fatti contestati ai capi 5) e 6). Questa Corte ha chiarito che in tema di autoriciclaggio la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto (Sez. 2, n. 7074 del 27/01/2021, Rv. 280619; Sez. 5,n. 331 del 12/11/2020, dep. 2021, Rv. 280169) e ha, altresì, evidenziato che è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (Sez. 2 , n. 16059 del 18/12/2019,dep. 2020, Rv. 279407). La giurisprudenza di legittimità è, inoltre, ferma nel ritenere che con riguardo ai reati di riciclaggio ed autoriciclaggio non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609; n.10746 del 21/11/2014, dep. 2015, Rv. 263156; Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016,dep.2017, Rv. 269017). 3.1 Nel caso a giudizio l'incolpazione provvisoria sub 2) postula in maniera indistinta e cumulativa per gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l'acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. sia stata effettuata con i proventi di "plurimi delitti in materia di traffico di stupefacenti e di natura fiscale" senza specificazione ulteriore. Orbene, nell'ordinanza impugnata non si rinviene cenno alcuno a condotte delittuose di natura fiscale accertate a carico del ricorrente né sono fornite indicazioni di sorta circa le violazioni alla legge sugli stupefacenti in diretto rapporto di presupposizione con la condotta di autoriciclaggio ascritta. Né, in ragione dell'assoluta genericità dell'addebito, risulta adempiuto l'obbligo di valutazione incidentale del delitto presupposto. Quanto al richiamo alle condotte d'usura oggetto di contestazione provvisoria ai capi 5) e 6) deve osservarsi, da un lato, che detti reati non sono stati evocati quale presupposto dell'autoriciclaggio e, dall'altro, non vi sono elementi che ne attestino la consumazione in epoca antecedente l'illecito sub 2). 4. Alla luce delle osservazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata in punto di gravità indiziaria in relazione ai capi 1 e 2 della rubrica provvisoria, con assorbimento delle residue doglianze relative all'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. e al trattamento cautelare, e rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame. Il ricorso deve essere nel resto rigettato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata in relazione alle imputazioni provvisorie di cui ai capi 1) e 2) della rubrica e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Rigetta nel resto. 8 A-, Manda alla Cancel