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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10390/2026

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persona del procuratore speciale,[OSCURATO:PERSONA] TOSTI, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo diposta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]ERCOLE;- controricorrente -Avverso la sentenza n. 3878/2024, della Corte d’appello di Napoli,depositata in data 30/09/2024;Numero registro generale 7504/2025Numero sezionale 4443/2025Numero di raccolta generale 10390/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale inData pubblicazione 20/04/2026data 19/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1.

La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla basedi quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 3878/24, del30 settembre 2024, della Corte d’appello di Napoli che - inaccoglimento del gravame esperito dalle società Enel EnergiaS.p.a. avverso l’ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. n.4824/22, del 13 settembre 2022, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] -ha rigettato la domanda di ripetizione dell’indebito, proposta dallasocietà [OSCURATO:PERSONA], relativamente alle somme dallastessa versate a titolo di addizionale provinciale alle accise sullafornitura di energia elettrica, somministratale dalla società EnelEnergia.2.

Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver aditol’autorità giudiziaria, ex art. 702-bis cod. proc. civ., al fine diottenere da [OSCURATO:PERSONA] la restituzione delle accise provinciali, dicui al decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, conmodificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20 (abrogato a fardata dall’anno 2012), addebitatele dalla fornitrice di energiaelettrica per gli anni 2010 e 2011, assumendo l’allora attrice chela loro previsione fosse in contrasto con la direttiva dell’Unioneeuropea 2008/118/CE.La domanda veniva accolta dal giudice di prime cure, cheriteneva l’illegittimità dell’addizionale per difetto di finalitàspecifica e, dunque, il contrasto con la richiamata Direttivaeuropea, disapplicando così la norma interna e condannando EnelEnergia al pagamento di € 7.493,78, oltre interessi al saggiolegale dalla data di deposito del ricorso al saldo.Numero registro generale 7504/2025Numero sezionale 4443/2025Numero di raccolta generale 10390/2026Esperito gravame dalla convenuta soccombente, il giudiceData pubblicazione 20/04/2026d’appello lo accoglieva e, per l’effetto, respintane la domandaoriginariamente proposta, condannava la società ImmobiliCommerciali alla restituzione delle somme che nel frattempoerano state oggetto di rimborso, compensando, poi, tra le parti lespese di ambedue i gradi di giudizio.3.

Avverso la sentenza della Corte partenopea ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base - comedetto - di quattro motivi.3.1.

Il primo motivo censura la sentenza impugnata - ex art.360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., “in relazione all’art. 2033cod. civ.” - nella parte in cui, qualificando giuridicamente EnelEnergia come soggetto di diritto privato, ha considerato illegittimala disapplicazione della norma di diritto interno, la qualetroverebbe ingresso, viceversa, soltanto tra soggetti di dirittopubblico e privati, secondo il principio di efficacia verticale delleDirettive europee.Secondo la tesi del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. è unorganismo prettamente di diritto pubblico, nei confronti del qualela disapplicazione verticale delle direttive europee può trovarecertamente ingresso.3.2.

Il secondo motivo denuncia “violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.in relazione all’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988”, censurando lasentenza impugnata là dove statuisce che la disapplicazione deldiritto nazionale, qualora incompatibile con una Direttiva europea,sarebbe invocabile solo ed esclusivamente nei rapporti trapubblico e privato e non anche fra soli privati, ritenendo, perl’effetto, non ripetibile l’indebito.

Tale conclusione, tuttavia, siNumero registro generale 7504/2025Numero sezionale 4443/2025Numero di raccolta generale 10390/2026fonderebbe - secondo la ricorrente - sull’errato presupposto cheData pubblicazione 20/04/2026Enel Energia abbia una qualificazione giuridica privata e nonpubblica.3.3.

Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazionedi legge ex art. 360, comma 1), n. 3), in relazione all’art. 6 deld.l. n. 511 del 1988, e della Direttiva n. 2008/118/CE”, per averela Corte d’appello di Napoli riconosciuto il principio della inefficaciac.d. orizzontale delle Direttive UE.3.4.

Infine, il quarto motivo denuncia “violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.”, al fine di ottenere da questaCorte una pronuncia che annulli la compensazione delle spese digiudizio come statuita dalla sentenza impugnata.4.

Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibileo, comunque, rigettata.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6.

La ricorrente ha presentato memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE8.

Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati.Numero registro generale 7504/2025Numero sezionale 4443/2025Numero di raccolta generale 10390/20268.1.

I primi tre motivi - da scrutinare congiuntamente, data laData pubblicazione 20/04/2026loro connessione - sono fondati.8.1.1.

Deve, infatti, rilevarsi che questa Corte ha avuto mododi intervenire, più volte, su controversie del tipo di quella oggettodel presente giudizio, benché concluse con statuizioni dei giudicidel merito di segno, per lo più, opposto (vale a dire, diaccoglimento delle domande di ripetizione degli utenti) a quelladella sentenza qui impugnata.In particolare, sono state rese, nella presente sede dilegittimità, una serie di decisioni che - pronunciate inconseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale(Corte cost., sent. 15 aprile 2025, n. 43) della norma diriferimento [e, cioè, dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l.28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nellalegge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma1, del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26] - hanno affermato il seguenteprincipio di diritto: “In tema di addebito dell’addizionaleprovinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511del 1988, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 20 del 1989,sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dalcombinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art.4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - seha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’impostariconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea - èlegittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario terminedecennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebitostesso ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti dellostesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti delloStato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della normaNumero registro generale 7504/2025Numero sezionale 4443/2025Numero di raccolta generale 10390/2026interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43Data pubblicazione 20/04/2026del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, lacaducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione”(Cass. Sez. 3, sent. 22 maggio 2025, n. 13740, Rv. 674743-01;conformi: Cass. Sez. 3, sent. 22 maggio 2025, n. 13742; Cass.Sez. 3, sent. 23 giugno 2025, nn. 16992 e 16993; Cass. Sez. 3,sent. 30 giugno 2025, nn. 17642 e 17643; Cass. Sez. 3, sent. 9settembre 2025, nn. 24928 e 24929; Cass. Sez. 3, ord. 23 ottobre2025, nn. 28198 e 28199; Cass. Sez. 3, ord. 28 ottobre 2025, n.28527; Cass. Sez. 3, ord. 11 novembre 2025, n. 29757).In ossequio, pertanto, al disposto dell’art. 118, comma 1,ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è sufficiente rinviare e fareintegrale richiamo della motivazione di Cass. Sez. 3, sent. n.13740 del 2025, cit., per giustificare, in uno con l’accoglimentodel presente ricorso, la fondatezza, fin dalla sua proposizione,della domanda dell’odierna ricorrente, sia in punto dilegittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra fornitricedell’energia e amministrazione finanziaria nella relazionecontrattuale tra utente e fornitrice stessa, sia in punto dispettanza del rimborso per illegittimità dell’addizionalecorrisposta.

E ciò ancorché a tale conclusione debba pervenirsiper un profilo, ora, diverso - la caducazione per incostituzionalità,con effetto sostanzialmente “ex tunc”, della normativa che l’avevagiustificata fino alla sua abrogazione (salvo, beninteso, il limitedei rapporti esauriti) - da quello in origine agitato, incentratosull’illegittimità della medesima per contrarietà, a vario titolo, aldiritto eurounitario.8.2.

Il quarto motivo di ricorso - relativo alle spese di lite -resta assorbito dall’accoglimento dei tre precedenti.Numero registro generale 7504/2025Numero sezionale 4443/2025Numero di raccolta generale 10390/2026Data pubblicazione 20/04/20268.2.1.

Difatti, la statuizione del giudice di appello sulle spesedi lite resta travolta dalla cassazione della sentenza impugnata, anorma dall’art. 336, comma 1, cod. proc. civ., e dalla necessità diuna loro rinnovata, totale, regolamentazione alla streguadell’esito finale della lite (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 14marzo 2016, n. 4887, Rv. 639295-01).9.

In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo e il terzomotivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata in relazione,con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione,per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelledel presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguenteprincipio di diritto:“la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionaledell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del decreto-legge 28 novembre1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma 1, deldecreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, ha reso «ab origine»indebita la pretesa dei fornitori di energia elettrica di richiedere,agli utenti, il pagamento dell’addizionali sulle accise,giustificando, pertanto l’azione di ripetizione dell’indebito deisecondi verso i primi”.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo diricorso, dichiarando assorbito il quarto, e cassa in relazione lasentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, indiversa composizione, per la decisione sul merito e per laliquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presentegiudizio di legittimità.Numero registro generale 7504/2025Numero sezionale 4443/2025Numero di raccolta generale 10390/2026Data pubblicazione 20/04/2026Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 19novembre 2025.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del procuratore speciale,[OSCURATO:PERSONA] TOSTI, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo diposta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]ERCOLE;- controricorrente -Avverso la sentenza n. 3878/2024, della Corte d’appello di Napoli,depositata in data 30/09/2024;Numero registro generale 7504/2025Numero sezionale 4443/2025Numero di raccolta generale 10390/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale inData pubblicazione 20/04/2026data 19/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla basedi quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 3878/24, del30 settembre 2024, della Corte d’appello di Napoli che - inaccoglimento del gravame esperito dalle società Enel EnergiaS.p.a. avverso l’ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. n.4824/22, del 13 settembre 2022, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] -ha rigettato la domanda di ripetizione dell’indebito, proposta dallasocietà [OSCURATO:PERSONA], relativamente alle somme dallastessa versate a titolo di addizionale provinciale alle accise sullafornitura di energia elettrica, somministratale dalla società EnelEnergia.2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver aditol’autorità giudiziaria, ex art. 702-bis cod. proc. civ., al fine diottenere da [OSCURATO:PERSONA] la restituzione delle accise provinciali, dicui al decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, conmodificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20 (abrogato a fardata dall’anno 2012), addebitatele dalla fornitrice di energiaelettrica per gli anni 2010 e 2011, assumendo l’allora attrice chela loro previsione fosse in contrasto con la direttiva dell’Unioneeuropea 2008/118/CE.La domanda veniva accolta dal giudice di prime cure, cheriteneva l’illegittimità dell’addizionale per difetto di finalitàspecifica e, dunque, il contrasto con la richiamata Direttivaeuropea, disapplicando così la norma interna e condannando EnelEnergia al pagamento di € 7.493,78, oltre interessi al saggiolegale dalla data di deposito del ricorso al saldo.Numero registro generale 7504/2025Numero sezionale 4443/2025Numero di raccolta generale 10390/2026Esperito gravame dalla convenuta soccombente, il giudiceData pubblicazione 20/04/2026d’appello lo accoglieva e, per l’effetto, respintane la domandaoriginariamente proposta, condannava la società ImmobiliCommerciali alla restituzione delle somme che nel frattempoerano state oggetto di rimborso, compensando, poi, tra le parti lespese di ambedue i gradi di giudizio.3. Avverso la sentenza della Corte partenopea ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base - comedetto - di quattro motivi.3.1. Il primo motivo censura la sentenza impugnata - ex art.360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., “in relazione all’art. 2033cod. civ.” - nella parte in cui, qualificando giuridicamente EnelEnergia come soggetto di diritto privato, ha considerato illegittimala disapplicazione della norma di diritto interno, la qualetroverebbe ingresso, viceversa, soltanto tra soggetti di dirittopubblico e privati, secondo il principio di efficacia verticale delleDirettive europee.Secondo la tesi del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. è unorganismo prettamente di diritto pubblico, nei confronti del qualela disapplicazione verticale delle direttive europee può trovarecertamente ingresso.3.2. Il secondo motivo denuncia “violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.in relazione all’art. 6 del d.l. n. 511 del 1988”, censurando lasentenza impugnata là dove statuisce che la disapplicazione deldiritto nazionale, qualora incompatibile con una Direttiva europea,sarebbe invocabile solo ed esclusivamente nei rapporti trapubblico e privato e non anche fra soli privati, ritenendo, perl’effetto, non ripetibile l’indebito. Tale conclusione, tuttavia, siNumero registro generale 7504/2025Numero sezionale 4443/2025Numero di raccolta generale 10390/2026fonderebbe - secondo la ricorrente - sull’errato presupposto cheData pubblicazione 20/04/2026Enel Energia abbia una qualificazione giuridica privata e nonpubblica.3.3. Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazionedi legge ex art. 360, comma 1), n. 3), in relazione all’art. 6 deld.l. n. 511 del 1988, e della Direttiva n. 2008/118/CE”, per averela Corte d’appello di Napoli riconosciuto il principio della inefficaciac.d. orizzontale delle Direttive UE.3.4. Infine, il quarto motivo denuncia “violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.”, al fine di ottenere da questaCorte una pronuncia che annulli la compensazione delle spese digiudizio come statuita dalla sentenza impugnata.4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibileo, comunque, rigettata.5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6. La ricorrente ha presentato memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE8. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati.Numero registro generale 7504/2025Numero sezionale 4443/2025Numero di raccolta generale 10390/20268.1. I primi tre motivi - da scrutinare congiuntamente, data laData pubblicazione 20/04/2026loro connessione - sono fondati.8.1.1. Deve, infatti, rilevarsi che questa Corte ha avuto mododi intervenire, più volte, su controversie del tipo di quella oggettodel presente giudizio, benché concluse con statuizioni dei giudicidel merito di segno, per lo più, opposto (vale a dire, diaccoglimento delle domande di ripetizione degli utenti) a quelladella sentenza qui impugnata.In particolare, sono state rese, nella presente sede dilegittimità, una serie di decisioni che - pronunciate inconseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale(Corte cost., sent. 15 aprile 2025, n. 43) della norma diriferimento [e, cioè, dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l.28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nellalegge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma1, del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26] - hanno affermato il seguenteprincipio di diritto: “In tema di addebito dell’addizionaleprovinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511del 1988, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 20 del 1989,sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dalcombinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art.4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - seha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’impostariconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea - èlegittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario terminedecennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebitostesso ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti dellostesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti delloStato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della normaNumero registro generale 7504/2025Numero sezionale 4443/2025Numero di raccolta generale 10390/2026interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43Data pubblicazione 20/04/2026del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, lacaducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione”(Cass. Sez. 3, sent. 22 maggio 2025, n. 13740, Rv. 674743-01;conformi: Cass. Sez. 3, sent. 22 maggio 2025, n. 13742; Cass.Sez. 3, sent. 23 giugno 2025, nn. 16992 e 16993; Cass. Sez. 3,sent. 30 giugno 2025, nn. 17642 e 17643; Cass. Sez. 3, sent. 9settembre 2025, nn. 24928 e 24929; Cass. Sez. 3, ord. 23 ottobre2025, nn. 28198 e 28199; Cass. Sez. 3, ord. 28 ottobre 2025, n.28527; Cass. Sez. 3, ord. 11 novembre 2025, n. 29757).In ossequio, pertanto, al disposto dell’art. 118, comma 1,ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è sufficiente rinviare e fareintegrale richiamo della motivazione di Cass. Sez. 3, sent. n.13740 del 2025, cit., per giustificare, in uno con l’accoglimentodel presente ricorso, la fondatezza, fin dalla sua proposizione,della domanda dell’odierna ricorrente, sia in punto dilegittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra fornitricedell’energia e amministrazione finanziaria nella relazionecontrattuale tra utente e fornitrice stessa, sia in punto dispettanza del rimborso per illegittimità dell’addizionalecorrisposta. E ciò ancorché a tale conclusione debba pervenirsiper un profilo, ora, diverso - la caducazione per incostituzionalità,con effetto sostanzialmente “ex tunc”, della normativa che l’avevagiustificata fino alla sua abrogazione (salvo, beninteso, il limitedei rapporti esauriti) - da quello in origine agitato, incentratosull’illegittimità della medesima per contrarietà, a vario titolo, aldiritto eurounitario.8.2. Il quarto motivo di ricorso - relativo alle spese di lite -resta assorbito dall’accoglimento dei tre precedenti.Numero registro generale 7504/2025Numero sezionale 4443/2025Numero di raccolta generale 10390/2026Data pubblicazione 20/04/20268.2.1. Difatti, la statuizione del giudice di appello sulle spesedi lite resta travolta dalla cassazione della sentenza impugnata, anorma dall’art. 336, comma 1, cod. proc. civ., e dalla necessità diuna loro rinnovata, totale, regolamentazione alla streguadell’esito finale della lite (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 14marzo 2016, n. 4887, Rv. 639295-01).9. In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo e il terzomotivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata in relazione,con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione,per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelledel presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguenteprincipio di diritto:“la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionaledell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del decreto-legge 28 novembre1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma 1, deldecreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, ha reso «ab origine»indebita la pretesa dei fornitori di energia elettrica di richiedere,agli utenti, il pagamento dell’addizionali sulle accise,giustificando, pertanto l’azione di ripetizione dell’indebito deisecondi verso i primi”. P.Q.MLa Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo diricorso, dichiarando assorbito il quarto, e cassa in relazione lasentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, indiversa composizione, per la decisione sul merito e per laliquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presentegiudizio di legittimità.Numero registro generale 7504/2025Numero sezionale 4443/2025Numero di raccolta generale 10390/2026Data pubblicazione 20/04/2026Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 19novembre 2025.Il Presidente
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