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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 17420/2024

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inosservanza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - rel.

Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron.

R.G.5500/2020 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5500/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p. t. elett.te dom ic. i n Roma, via Lero 14, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ra ppres. e di fes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale i n att i ; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] , società coop. , in persona del legale rappres. p.t.,elett.te domic. in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] 90, presso gli avv.ti Paolo e [OSCURATO:PERSONA] , dai quali èrappres. e difesa, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 6777 / 19 della Corte d ’appello di Roma , pubblicata il 7.11.2019; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 5.2.13 il Tribunale di Roma condannavala Banca di Credito cooperativo di Roma al pagamento, in favore del Comune di Opi, della somma di euro 40.367,24 oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni cagionati all’ente dalla tardiva esecuzione dei bonifici effettuati il 30.6.2006.

In particolare, il suddetto Comune, in data 4.7.05,aveva stipulato con la banca convenuta un contratto per il servizio di tesoreria comunale, avente ad oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria (riscossione delle entrate; pagamento di spese; custodia di titoli, valori e adempimenti connessi).

Lo stesso Comune, con delibera del 30.5.06, aveva disposto l’emissione di un prestito obbligazionario dell’importo nominale di euro 699.000,00, destinato all’estinzione anticipata e al contestuale rifinanziamento dei mutui assunti con la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti successivamente al 31.12.96, prestito emesso il 27.6.06 e sottoscritto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; in data 29.6.06 era stata accreditata la somma complessiva di euro 699.000,00 sul conto c orrente della tesoreria comunale acceso presso la banca convenuta; il 27.6.06, con due mandati, il Comune aveva disposto che la banca tesoriere eseguisse due bonifici per pagare alla CDPle rispettive somme di euro 377.997,79 e 279.801,67; la banca aveva effettuato i bonifici il 30.6.06, attraverso il sistema nazionale d’accredito della valuta, i l giorno successivo alla ricezione della provvista, con valuta per il beneficiario in paridata (ma essendo un venerdì, il bonifico era stato accreditato il successivo lunedì, in data 3.7.06: l’1.7.06 era stato comunicato lo storno dei bonifici da parte della CDP perché tardivi; il Comune di Opi, con delibera del 21.9.06 aveva annullato il prestito obbligazionario comunale, e per tale motivo , aveva chiesto il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo della banca nell’esecuzione dei bonifici.

Al riguardo, il Tribunale riteneval’inadempimento della banca in quanto i bonifici non sarebbero stati eseguiti tempestivamente “nel minor tempo possibile”, nel termine del 30.6.06, traendo argomenti di prova presuntivi di tale ritardo dalla circostanza che i bonifici era no stati effettuati in or ario mattutino alle ore 7,30 de l

30.6. 06, fatto che sarebbe stato espressione della c onsapevolezza dell’urgenza del provvedere.

Con sentenza del 7.11.19 la Corte territorialeaccoglieva l’appello della banca, osservando che: dalle prove acquisite non era desumibile la consapevolezza da parte della banca dell’essenzialità del suddetto termine, né che l’esecuzione dei bonifici fosse avvenutacon modalità tali da far ritenere la banca negligente nell’esecuzione del mandato; l’art. 6, c.4, del contratto tra le parti, prescriveva che l’estinzione dei mandati da parte del tesoriere sarebbe avvenuto “nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere che ne risponde”; nella fattispecie, non erano state impartite le indicazioni sul termine essenziale e sull’urgenza dei versamenti, anche alla luce dell’inosservanza delle norme di cui all’art. 185 d.lgs. n. 267/2000, lett. f (che richiede, in ordine al contenuto dei mandati di pagamento, che le amministrazioni devono inoltrare al tesoriere l’obbligo d’indicare l’ammontare della somma e la scadenza, qualora quest’ultima sia prevista dalle legge o convenuta con il creditore); pertanto, sarebbe stato onere del Comune indicare al tesoriere la scadenza per il pagamento; la lettera richiamata dall’appellato non dimostrava la consapevolezza della banca circa l’essenzialità del termine, poiché nonad essa indirizzata, trattandosi di comunicazione inoltrata dalla CDP al Comune di Opi i l 23.6.006, non emergendo la prova che tale lettera fosse stata inviata alla banca o che fosse stata allegata nei mandati di pagamento; in mancanza di ogni indicazione di un termine essenziale di adempimento, la banca aveva legittimamente applicato le regole generali d’esecuzione dei bonifici, con l’applicazione del sistema nazionale d’accredito della valuta nel giorno successivo- invece che con il sistema speciale d’accredito istantaneo-e il pagamento era stato disposto nel giorno successivo a quello nel quale era stata ricevuta la relativa provvista.

Il Comune di Opi ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con tre motivi.

La B anca di Credito coop. s.p.a. resiste con controricorso, illustratoda memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per omesso esame di fatto decisivo, riguardo al canone di diligenza del banchiere professionale, ex art. 1176, c.2, c.c., per non aver la banca convenuta rispettato i suoi doveri circa la regolazione dell’accredito dei bonifici al beneficiario ([OSCURATO:PERSONA] e Prestiti).

In particolare, la ricorrente assume che: la disponibilità della provvista presso la tesoreria comunale sussisteva fin dal 27.6.06 - e non dal 29.6.06 come affermato dalla Corte d’Appello- per effetto del prestito so ttoscritto integralmente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. che, appunto, nella stessa data aveva versato la somma di euro 699.000,00, come emergeva dalla missiva inviata dalla stessa banca al Comune di Opi; sussisteva la violazione dei criteri di diligenza professionale qualificata a carico della banca dal momento che, una volta ricevuti i mandati di pagamento il 27.6.06, e in considerazione della disponibilità della provvista già da tale data,aveva eseguito i bonifici tre giorni dopo, il 30.6.2006, così precludendo l’accreditamento istantaneo delle somme ; tale ritardo, frutto di negligenza, aveva comportato anche la violazione dell’art. 8 del contratto di tesoreria (secondo il quale il tesoriere deve consentire l’immediato espletamento delle operazioni di deposito della documentazione contabile e di ritiro delle ricevute).

Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per omesso esame di fatto decisivo, in ordine all’esecuzione dei due bonifici in orario mattutino, prima dell’orario usuale degli sportelli bancari, dimostrando ciò, implicitamente, la consapevolezza da parte della banca dell’essenzialità del termine di esecuzione dei bonifici, nel senso che il tesoriere, accortosi della negligenza con la quale aveva agito, aveva tentato di provvedereal bonifico con immediatezza al fine di consentire l’accreditamento entro il 30.6.06, senza riuscirvi, essendo stato utilizzato il sistema nazionale dei bonifici (termine a conoscenza della banca anche per aver effettuato analoga operazione per il vicino Comune di Pescasseroli).

Il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 185 d.lgs. n. 267/2000 e 8 del contratto di tesoreria, sia perché la banca aveva saputo dell’essenzialità del termine, sia perché aveva compiuto un’analoga operazione per il Comune di Pescasseroli, considerando altresì che la responsabilità del tesoriere, pur prescindendo dalla questione della consapevolezza del termine da parte del Comune attore, era fondata comunque sul ritardo di tre giorni nell’eseguire i due bonifici.

Il primo motivo è inammissibile in quanto la Corte territoriale ha esaminato il fatto relativo alla lettera che sarebbe stata inviata dalla banca convenuta al Comune di Opi, affermando che essa era stata invece spedita dalla CDPal Comune stesso.

Il secondo e terzo motivo-esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi-sono parimenti inammissibili in quanto la Corte d’appello ha accertato che l’accreditamento della somma di euro 699.000,00 era avvenuto il 29.6.06- e non dunque il 27.6.2006 come esposto dal ricorrente- mentre i bonifici erano stati eseguiti il giorno dopo la ricezione dell’ordine, circostanza che escludeva la violazione dell’obbligo di diligenza; circa il riferimento ad un’analoga operazione compiuta dal Comune di Pescasseroli, la doglianza è parimenti inammissibile per genericità del riferimento e per la non decisività, poiché sarebbe stato necessario riportare dettagliatamente i fatti citati, nel rispetto del principio di autosufficienza.

In particolare, la critica afferente alla violazione del predetto art. 185 è inammissibile, anche in quanto non coglie la ratio decidendi, riferendosi ad una conoscenza del termine essenziale che la banca avrebbe conseguito in altro modo, ricevendo la suddetta missiva, fatto esaminato dal giudice di secondo grado, come detto, ed escluso con accertamento di fatto, insindacabile in questa sede.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6.200,00di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inosservanza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - rel. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.5500/2020 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5500/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p. t. elett.te dom ic. i n Roma, via Lero 14, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ra ppres. e di fes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale i n att i ; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] , società coop. , in persona del legale rappres. p.t.,elett.te domic. in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] 90, presso gli avv.ti Paolo e [OSCURATO:PERSONA] , dai quali èrappres. e difesa, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 6777 / 19 della Corte d ’appello di Roma , pubblicata il 7.11.2019; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 5.2.13 il Tribunale di Roma condannavala Banca di Credito cooperativo di Roma al pagamento, in favore del Comune di Opi, della somma di euro 40.367,24 oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni cagionati all’ente dalla tardiva esecuzione dei bonifici effettuati il 30.6.2006. In particolare, il suddetto Comune, in data 4.7.05,aveva stipulato con la banca convenuta un contratto per il servizio di tesoreria comunale, avente ad oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria (riscossione delle entrate; pagamento di spese; custodia di titoli, valori e adempimenti connessi). Lo stesso Comune, con delibera del 30.5.06, aveva disposto l’emissione di un prestito obbligazionario dell’importo nominale di euro 699.000,00, destinato all’estinzione anticipata e al contestuale rifinanziamento dei mutui assunti con la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti successivamente al 31.12.96, prestito emesso il 27.6.06 e sottoscritto dalla [OSCURATO:SOCIETA].; in data 29.6.06 era stata accreditata la somma complessiva di euro 699.000,00 sul conto c orrente della tesoreria comunale acceso presso la banca convenuta; il 27.6.06, con due mandati, il Comune aveva disposto che la banca tesoriere eseguisse due bonifici per pagare alla CDPle rispettive somme di euro 377.997,79 e 279.801,67; la banca aveva effettuato i bonifici il 30.6.06, attraverso il sistema nazionale d’accredito della valuta, i l giorno successivo alla ricezione della provvista, con valuta per il beneficiario in paridata (ma essendo un venerdì, il bonifico era stato accreditato il successivo lunedì, in data 3.7.06: l’1.7.06 era stato comunicato lo storno dei bonifici da parte della CDP perché tardivi; il Comune di Opi, con delibera del 21.9.06 aveva annullato il prestito obbligazionario comunale, e per tale motivo , aveva chiesto il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo della banca nell’esecuzione dei bonifici. Al riguardo, il Tribunale riteneval’inadempimento della banca in quanto i bonifici non sarebbero stati eseguiti tempestivamente “nel minor tempo possibile”, nel termine del 30.6.06, traendo argomenti di prova presuntivi di tale ritardo dalla circostanza che i bonifici era no stati effettuati in or ario mattutino alle ore 7,30 de l 30.6. 06, fatto che sarebbe stato espressione della c onsapevolezza dell’urgenza del provvedere. Con sentenza del 7.11.19 la Corte territorialeaccoglieva l’appello della banca, osservando che: dalle prove acquisite non era desumibile la consapevolezza da parte della banca dell’essenzialità del suddetto termine, né che l’esecuzione dei bonifici fosse avvenutacon modalità tali da far ritenere la banca negligente nell’esecuzione del mandato; l’art. 6, c.4, del contratto tra le parti, prescriveva che l’estinzione dei mandati da parte del tesoriere sarebbe avvenuto “nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere che ne risponde”; nella fattispecie, non erano state impartite le indicazioni sul termine essenziale e sull’urgenza dei versamenti, anche alla luce dell’inosservanza delle norme di cui all’art. 185 d.lgs. n. 267/2000, lett. f (che richiede, in ordine al contenuto dei mandati di pagamento, che le amministrazioni devono inoltrare al tesoriere l’obbligo d’indicare l’ammontare della somma e la scadenza, qualora quest’ultima sia prevista dalle legge o convenuta con il creditore); pertanto, sarebbe stato onere del Comune indicare al tesoriere la scadenza per il pagamento; la lettera richiamata dall’appellato non dimostrava la consapevolezza della banca circa l’essenzialità del termine, poiché nonad essa indirizzata, trattandosi di comunicazione inoltrata dalla CDP al Comune di Opi i l 23.6.006, non emergendo la prova che tale lettera fosse stata inviata alla banca o che fosse stata allegata nei mandati di pagamento; in mancanza di ogni indicazione di un termine essenziale di adempimento, la banca aveva legittimamente applicato le regole generali d’esecuzione dei bonifici, con l’applicazione del sistema nazionale d’accredito della valuta nel giorno successivo- invece che con il sistema speciale d’accredito istantaneo-e il pagamento era stato disposto nel giorno successivo a quello nel quale era stata ricevuta la relativa provvista. Il Comune di Opi ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con tre motivi. La B anca di Credito coop. s.p.a. resiste con controricorso, illustratoda memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per omesso esame di fatto decisivo, riguardo al canone di diligenza del banchiere professionale, ex art. 1176, c.2, c.c., per non aver la banca convenuta rispettato i suoi doveri circa la regolazione dell’accredito dei bonifici al beneficiario ([OSCURATO:PERSONA] e Prestiti). In particolare, la ricorrente assume che: la disponibilità della provvista presso la tesoreria comunale sussisteva fin dal 27.6.06 - e non dal 29.6.06 come affermato dalla Corte d’Appello- per effetto del prestito so ttoscritto integralmente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. che, appunto, nella stessa data aveva versato la somma di euro 699.000,00, come emergeva dalla missiva inviata dalla stessa banca al Comune di Opi; sussisteva la violazione dei criteri di diligenza professionale qualificata a carico della banca dal momento che, una volta ricevuti i mandati di pagamento il 27.6.06, e in considerazione della disponibilità della provvista già da tale data,aveva eseguito i bonifici tre giorni dopo, il 30.6.2006, così precludendo l’accreditamento istantaneo delle somme ; tale ritardo, frutto di negligenza, aveva comportato anche la violazione dell’art. 8 del contratto di tesoreria (secondo il quale il tesoriere deve consentire l’immediato espletamento delle operazioni di deposito della documentazione contabile e di ritiro delle ricevute). Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per omesso esame di fatto decisivo, in ordine all’esecuzione dei due bonifici in orario mattutino, prima dell’orario usuale degli sportelli bancari, dimostrando ciò, implicitamente, la consapevolezza da parte della banca dell’essenzialità del termine di esecuzione dei bonifici, nel senso che il tesoriere, accortosi della negligenza con la quale aveva agito, aveva tentato di provvedereal bonifico con immediatezza al fine di consentire l’accreditamento entro il 30.6.06, senza riuscirvi, essendo stato utilizzato il sistema nazionale dei bonifici (termine a conoscenza della banca anche per aver effettuato analoga operazione per il vicino Comune di Pescasseroli). Il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 185 d.lgs. n. 267/2000 e 8 del contratto di tesoreria, sia perché la banca aveva saputo dell’essenzialità del termine, sia perché aveva compiuto un’analoga operazione per il Comune di Pescasseroli, considerando altresì che la responsabilità del tesoriere, pur prescindendo dalla questione della consapevolezza del termine da parte del Comune attore, era fondata comunque sul ritardo di tre giorni nell’eseguire i due bonifici. Il primo motivo è inammissibile in quanto la Corte territoriale ha esaminato il fatto relativo alla lettera che sarebbe stata inviata dalla banca convenuta al Comune di Opi, affermando che essa era stata invece spedita dalla CDPal Comune stesso. Il secondo e terzo motivo-esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi-sono parimenti inammissibili in quanto la Corte d’appello ha accertato che l’accreditamento della somma di euro 699.000,00 era avvenuto il 29.6.06- e non dunque il 27.6.2006 come esposto dal ricorrente- mentre i bonifici erano stati eseguiti il giorno dopo la ricezione dell’ordine, circostanza che escludeva la violazione dell’obbligo di diligenza; circa il riferimento ad un’analoga operazione compiuta dal Comune di Pescasseroli, la doglianza è parimenti inammissibile per genericità del riferimento e per la non decisività, poiché sarebbe stato necessario riportare dettagliatamente i fatti citati, nel rispetto del principio di autosufficienza. In particolare, la critica afferente alla violazione del predetto art. 185 è inammissibile, anche in quanto non coglie la ratio decidendi, riferendosi ad una conoscenza del termine essenziale che la banca avrebbe conseguito in altro modo, ricevendo la suddetta missiva, fatto esaminato dal giudice di secondo grado, come detto, ed escluso con accertamento di fatto, insindacabile in questa sede. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6.200,00di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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