CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 11174/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA]Angelo responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata e lo aveva perciò . condannato, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile; 2. ricorre per cassazione il difensore del D'Angelo lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 157 e 161 cod. pen.: rileva che la Corte di Appello ha motivato nel senso che il delitto di appropriazione indebita si sarebbe consumato già nel momento in cui l'imputato aveva spostato il veicolo dalla officina alla propria abitazione con una operazione che, come risulta dalla denuncia-querela, era intervenuta nel giugno del 2013 con il che, alla pronuncia della sentenza di secondo grado, il reato era già prescritto. 3. Il ricorso è inammissibile. E' vero che è consentito il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (cfr., Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819). E, tuttavia, non è men vero che il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la intervenuta prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione è antecedente rispetto a quella contestata, ha il preciso onere di riscontrare le sue affermazioni fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato è stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo essendo precluso in sede di legittimità un accertamento fattuale e di merito anche in ordine al tempus commissi delicti (Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265330; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli, Rv. 261525; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181; Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009, Cusati, Rv. 243765; ; conf., tra le non massimate, Sez. 2, Sentenza n. 16729 del 14.1.2021, Mbaye) Tanto premesso, e venendo al caso di specie, va rilevato che il ricorrente fonda la "retrodatazione" della consumazione del reato è stata fondata su una circostanza contenuta nella denuncia querela della persona offesa ovvero su di un atto che esula dal perimetro delle fonti di prova legittimamente acquisite al dibattimento e, perciò, su elementi che non hanno avuto alcuna evidenza processuale all'interno del processo sui quali, perciò, non è possibile operare una valutazione quale quella sollecitata dalla . 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]