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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 28343/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di liquidazione dei compensi in relazione al procedimento n.

SIUS 2016/4456 avente ad oggetto l'appello avverso un provvedimento su misura d sicurezza, formulata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA].

Soussi era stato ammesso al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con decreto del 15 aprile 2016 del Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], a cui, dopo la condanna definitiva con applicazione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio delle Stato, sostituita con quella della libertà vigilata, si era rivolto con richiesta di revoca anticipata di detta misura.

Intervenuto il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca anticipata da parte del Magistrato di Sorveglianza, il ricorrente lo aveva impugnato davanti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che con provvedimento del 24 gennaio 2017, aveva accolto l' appello e dichiarato cessata la pericolosità sociale.

Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli aveva dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione argomentando che Soussi era stato ammesso al patrocinio a Spese dello Stato da altra autorità giudiziaria, ovvero dall'ufficio di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un procedimento che si era concluso con l'emissione del provvedimento impugnato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Soussi, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 75 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Osserva il ricorrente che, a norma di tale articolo, l'ammissione al patrocinio doveva ritenersi valida per ogni fase e grado del processo e che, a norma dell'art. 93 dello stesso d.P.R., l'istanza deve essere presentata presso l'ufficio del magistrato dinnanzi al quale pende il processo (fatta salva l'ipotesi del procedimento davanti alla Corte di Cassazione), sicché, essendosi pronunciato il Tribunale di Sorveglianza di Napoli in sede di appello avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza adi [OSCURATO:PERSONA], l'ammissione al patrocinio disposta da tale ultimo ufficio si estendeva anche all'attività espletata nel grado successivo.3.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata.

4. Il ricorso è fondato.

L'art. 75 d.P.R. n. 115/2002, dettato nelle [OSCURATO:PERSONA] sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo contabile e tributario, stabilisce che l'ammissione al patrocinio è valida per ogni fase e grado del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e incidentali, comunque connesse (primo comma) e specifica che si applica anche in quanto compatibile anche nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del Tribunale di Sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore (o da un consulente tecnico).

Il successivo art. 93 dello stesso d.P.R., previsto nel titolo relativo alle disposizioni particolari sul patrocinio nel processo penale, stabilisce che l'istanza di ammissione deve essere presentata all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo (se procede la Corte di cassazione all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato).

Il legislatore, dunque, ha specificamente previsto che la disciplina del patrocinio si applichi nei processi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza ed ai processi di competenza del Tribunale di Sorveglianza e che gli effetti dell'ammissione, a seguito della presentazione di una sola istanza, si estendano ad ogni grado e per ogni fase del processo, nonché a tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

Ne consegue che, a seguito della ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato da parte del magistrato di Sorveglianza, alla liquidazione delle spese al difensore in relazione all'attività espletata davanti al Tribunale di Sorveglianza deve provvedere tale ultimo Tribunale.

5. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

Deciso il 14 giugno 2022.

DEPCGTATO N cute9,-,,,ERA Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di liquidazione dei compensi in relazione al procedimento n. SIUS 2016/4456 avente ad oggetto l'appello avverso un provvedimento su misura d sicurezza, formulata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Soussi era stato ammesso al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con decreto del 15 aprile 2016 del Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], a cui, dopo la condanna definitiva con applicazione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio delle Stato, sostituita con quella della libertà vigilata, si era rivolto con richiesta di revoca anticipata di detta misura. Intervenuto il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca anticipata da parte del Magistrato di Sorveglianza, il ricorrente lo aveva impugnato davanti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che con provvedimento del 24 gennaio 2017, aveva accolto l' appello e dichiarato cessata la pericolosità sociale. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli aveva dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione argomentando che Soussi era stato ammesso al patrocinio a Spese dello Stato da altra autorità giudiziaria, ovvero dall'ufficio di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un procedimento che si era concluso con l'emissione del provvedimento impugnato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Soussi, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 75 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Osserva il ricorrente che, a norma di tale articolo, l'ammissione al patrocinio doveva ritenersi valida per ogni fase e grado del processo e che, a norma dell'art. 93 dello stesso d.P.R., l'istanza deve essere presentata presso l'ufficio del magistrato dinnanzi al quale pende il processo (fatta salva l'ipotesi del procedimento davanti alla Corte di Cassazione), sicché, essendosi pronunciato il Tribunale di Sorveglianza di Napoli in sede di appello avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza adi [OSCURATO:PERSONA], l'ammissione al patrocinio disposta da tale ultimo ufficio si estendeva anche all'attività espletata nel grado successivo.3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso è fondato. L'art. 75 d.P.R. n. 115/2002, dettato nelle [OSCURATO:PERSONA] sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo contabile e tributario, stabilisce che l'ammissione al patrocinio è valida per ogni fase e grado del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e incidentali, comunque connesse (primo comma) e specifica che si applica anche in quanto compatibile anche nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del Tribunale di Sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore (o da un consulente tecnico). Il successivo art. 93 dello stesso d.P.R., previsto nel titolo relativo alle disposizioni particolari sul patrocinio nel processo penale, stabilisce che l'istanza di ammissione deve essere presentata all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo (se procede la Corte di cassazione all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato). Il legislatore, dunque, ha specificamente previsto che la disciplina del patrocinio si applichi nei processi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza ed ai processi di competenza del Tribunale di Sorveglianza e che gli effetti dell'ammissione, a seguito della presentazione di una sola istanza, si estendano ad ogni grado e per ogni fase del processo, nonché a tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. Ne consegue che, a seguito della ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato da parte del magistrato di Sorveglianza, alla liquidazione delle spese al difensore in relazione all'attività espletata davanti al Tribunale di Sorveglianza deve provvedere tale ultimo Tribunale. 5. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Deciso il 14 giugno 2022. DEPCGTATO N cute9,-,,,ERA Il C
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