CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08208/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (India), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, emessa in data 16/12/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito il difensore della parte civile, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA] d'Eril, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 22/05/2019, che aveva condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione, rispettivamente, la prima, al delitto di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen., ed il secondo al delitto di cui agli artt. 595, comma terzo, 57 cod. pen., in Biella il 30/04/2014. 2. In data 26/02/2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei difensori di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA] d'Eril, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 595 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata si fonda - in maniera del tutto illogica e contraddittoria rispetto alle risultanze probatorie - sulla riferibilità delle affermazioni, contenute nell'articolo oggetto di imputazione, alla parte civile dott. [OSCURATO:PERSONA], pubblico ministero in servizio presso la Procura della Repubblica di Biella, benché l'articolo apparso su "[OSCURATO:PERSONA] provincia di Biella" si riferisse chiaramente al provvedimento di rinvio a giudizio adottato dall'Autorità giudiziaria di Roma. La sentenza impugnata, in particolare, si basa su precedenti articoli di stampa, non oggetto di imputazione, che davano conto della vicenda giudiziaria avente ad oggetto [OSCURATO:PERSONA], funzionario della Questura di Biellla nei cui confronti erano state svolte indagini dalla locale Procura della Repubblica, successivamente trasferite alla Procura della Repubblica di Roma per competenza; alla luce delle giurisprudenza di legittimità - che ha sancito come il delitto di diffamazione non possa essere ravvisato quando vengano pronunciate o riferite frasi offensive nei confronti di una categoria, qualora i singoli soggetti non siano identificabili - è necessaria, quindi, la identificabilità della persona offesa sulla scorta di tutti gli elementi della fattispecie concreta, cosa che nel caso di specie è da escludere, alla luce dell'esplicito contenuto dell'articolo, oltre che del dato notorio rappresentato dal trasferimento del fascicolo per competenza territoriale, almeno un mese prima della pubblicazione dell'articolo, alla Procura capitolina, come emerge sia dal testo dell'articolo incriminato che da fonti giornalistiche anteriori, tra cui quella allegata al n. 15 della querela. Inoltre, il contenuto dell'articolo dava chiaramente atto dello sconcerto e delle conseguenti reazioni della comunità biellese - espressi a mezzo pubblicazione su una pagina Facebook dedicata alla vicenda giudiziaria - nell'apprendere che il Bonadio, a seguito del rinvio a giudizio disposto dall'A.G. romana, era ancora sottoposto a custodia cautelare, essendo venuta meno l'aspettativa della sua scarcerazione per la decorrenza dei termini di custodia cautelare connessi alla fase delle indagini preliminari; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 51 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per erronea interpretazione del concetto di "interesse pubblico" posto a fondamento dell'invocata scriminante, alla luce della costante interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza comunitaria, sia sotto il profilo dell'interesse pubblico della notizia in questione, sia sotto il profilo della impossibilità di escludere la scriminante in esame in base ad un'ipotetica campagna di stampa diffamatoria costituita da articoli firmati da altri soggetti. Nel caso in esame l'articolo - nel riferire l'evoluzione della vicenda processuale del Bonadio, a seguito del suo rinvio a giudizio da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - aveva dato atto dei numerosi interventi che avevano accolto negativamente detto provvedimento, e che erano stati inseriti nella pagina Facebook, sito ove era stato registrato un sensibile aumento di iscritti in concomitanza con tal decisione, inerente un noto funzionario della Questura di Biella, in servizio da molti anni. Tali elementi consentono di individuare la rilevanza della notizia in funzione dell'interesse pubblico locale, essendo stati, peraltro, riportati i commenti di soggetti ben noti nella comunità biellese, come riconosciuto dalle stesse sentenze di merito. Peraltro, non risulta che la persona offesa abbia mai chiesto la punizione dei soggetti che avevano diffuso sul social network le dichiarazioni ritenute lesive, indirizzando la querela solo nei confronti dell'autore dell'articolo, che ne aveva riferito, e del direttore responsabile della testata, che lo aveva pubblicato; in tal senso, quindi, la sentenza impugnata erra anche nel qualificare come intervista il contenuto dell'articolo, che si era limitato a dare conto, selezionandoli, dei commenti apparsi sulla pagina Facebook; tale selezione, inoltre, era avvenuta in base alla notorietà, a livello locale, degli autori dei commenti, ossia [OSCURATO:PERSONA], attivista in varie associazioni cittadine, ed [OSCURATO:PERSONA], candidato alle elezioni comunali svoltesi prima della pubblicazione dell'articolo, con conseguente sussistenza della notorietà dei detti personaggi, anche alla luce del criterio ermeneutico indicato dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 37140 del 16/10/2001, Galiero. Infine, la sentenza appare del tutto illogica, laddove fonda la motivazione su di una presunta campagna di stampa contro il dott. [OSCURATO:PERSONA], citando articoli a cui la Schama era del tutto estranea, senza in alcun modo dimostrare la sussistenza di detta campagna diffamatoria.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati e vanno, pertanto, accolti, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. 1.[OSCURATO:PERSONA] - quale redattrice dell'articolo pubblicato in data 30/04/2014 sul periodico "[OSCURATO:PERSONA] provincia di Biella" - e [OSCURATO:PERSONA] - quale direttore responsabile del detto periodico - sono stati condannati in riferimento al citato articolo, il cui contenuto, secondo le motivazione delle sentenze di merito, integra il reato di diffamazione a mezzo stampa, in relazione alle espressioni offensive ed agli attacchi personali miranti a screditare la personalità morale di soggetto che, anche se non citato espressamente, era ben individuabile. Ciò, in particolare, emergeva dal fatto che la stampa locale di Biella aveva seguito con attenzione una vicenda giudiziaria che aveva coinvolto un funzionario in servizio presso la locale Questura, [OSCURATO:PERSONA]; le indagini erano state seguite dal sostituto procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti - alla luce del contenuto di articoli pubblicati sul trisettimanale "L'Eco di Biella", sul bisettimanale "[OSCURATO:PERSONA]", sull'edizione locale de "[OSCURATO:PERSONA]", oltre che sul bisettimanale "[OSCURATO:PERSONA] provincia di Biella" - era stata posta in essere, in sostanza, una vera e propria campagna di stampa contraria al suo operato (la sentenza impugnata fa riferimento al clima in cui si è svolta la vicenda, "che ha rappresentato un vero e proprio 'crescendo' della attenzione nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA]/lo"). La motivazione della sentenza impugnata, anche alla luce dell'ordito argomentativo del primo giudice - costituendo le sentenze di merito un unico compendio illustrativo del ragionamento giuridico, trattandosi di "doppia conforme" - appare assolutamente e totalmente censurabile, essendo irrimediabilmente compromessa da una applicazione del tutto fuorviante dei principi cardine da tempo espressi da questa Corte regolatrice in tema di diffamazione a mezzo stampa, anche in continuità con le pronunce della Corte EDU. 2. Desta perplessità, anzitutto, il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che si fonda sulla citazione e sull'analisi di articoli di stampa non solo non redatti dalla Ciocchetti, e comparsi su altri periodici e quotidiani, ma neanche oggetto della presente imputazione. Quest'ultima, infatti - è bene precisarlo - si riferisce ad un solo articolo, quello pubblicato in data 30/04/2014, il cui contenuto diffamatorio sarebbe costituito dall'avere riportato, sotto il titolo "Negata la libertà ad [OSCURATO:PERSONA]", i commenti apparsi sulla pagina Facebook in merito alla vicenda giudiziaria, cui la pagina stessa era dedicata; in particolare, le affermazioni "schiavi dei giudici e di una giustizia del cazzo" e "l'utilizzo da parte della giustizia di due pesi e due misure". Non vi è alcun dubbio che per valutare la portata diffamatoria di un articolo di stampa si possa, del tutto legittimamente, esaminare il contesto in cui la pubblicazione si colloca, anche in relazione ad altre coeve pubblicazioni sulla medesima vicenda, ma da tale operazione di ricostruzione fattuale deve emergere chiaramente la sussistenza di una vera e propria campagna diffamatoria in danno di un soggetto individuato o chiaramente e/o facilmente individuabile, cosa che, nel caso di specie, risulta palesemente insussistente. Nel caso in esame, infatti - come si evince dal contenuto degli articoli riportati nelle sentenza impugnata a sostegno della tesi circa una campagna di stampa diffamatoria ai danni del dott. [OSCURATO:PERSONA] - la motivazione confonde la legittima riproduzione, da parte di diversi organi di stampa, di una vicenda, seguita a livello locale in ragione della sua rilevanza ed attualità, con il diverso concetto di "campagna di stampa diffamatoria"; in sostanza, ciò che i giudici di merito hanno del tutto incongruamente svalutato è il livello di attualità della notizia in riferimento all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, alla attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione. Come noto, da tempo è stato ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, dep. 17/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275409; Sez. 5, n. 38096 del 07/10/2010, Patruno ed altro, Rv. 248902) che solo una notizia dotata di utilità sociale può perdere rilevanza penale, ancorché capace di ledere l'altrui reputazione, e tale utilità è necessariamente connotata dall'attualità dell'interesse alla pubblicazione, ma l'articolo in oggetto, anche letto alla luce delle altre pubblicazioni sulla medesima vicenda, citate in sentenza, non palesa alcuna valenza diffamatoria, essendosi limitato - così come gli altri articoli - a riprodurre oggettivamente l'evoluzione di una vicenda giudiziaria che, a livello locale, aveva avuto una consistente diffusione ed un'ampia eco. Nel caso di specie, infatti, la stampa aveva seguito, sin dal suo esordio, le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Biella nei confronti del commissario [OSCURATO:PERSONA], con una serie di articoli, il cui contenuto è ampiamente riportato dalla sentenza impugnata. In particolare, la Corte di merito cita l'articolo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] de "[OSCURATO:PERSONA] provincia di Biella", intitolato "L'arresto si tinge di giallo. Misteriosa perquisizione nell'ufficio dell'investigatore privato [OSCURATO:PERSONA]", nel cui occhiello si dava atto della secretazione degli atti che avevano condotto in carcere il Bonadio, mentre nel corpo dell'articolo si citava il dotto. [OSCURATO:PERSONA] come presente alla perquisizione nell'ufficio del Santimone, rilevandosi in tono polemico la presenza di due magistrati ad una perquisizione - quella nell'ufficio dell'investigatore privato Santimone - scaturente da un semplice contenzioso tributario. Con un secondo articolo del 02/11/2013, dal titolo "<<E' una persona irreprensibile». I colleghi difendono il commissario [OSCURATO:PERSONA]: «Vicenda incredibile»", si dava risalto alla sorpresa del personale della Questura di Biella alla presenza, negli uffici della Questura, del dott. [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del Bonadio. In un terzo articolo, pubblicato in data 04/12/2013, dal titolo "Scarcerate quel poliziotto" e sviluppato dall'editoriale "Diteci cosa c'è dietro", si sottolineava la sproporzionatezza della misura cautelare adottata nei confronti del Bonadio; tale concetto veniva ribadito da altro articolo pubblicato nella stessa data, in cui, sotto il titolo "Ore decisive per [OSCURATO:PERSONA]", ci si chiedeva se fosse giusto "detenere in carcere per oltre un mese una persona inseguendo ipotesi di reato mai contestate formalmente? Interrogativi legittimi ai quali speriamo la Procura dia presto una risposta"; in quest'ultimo testo giornalistico il riferimento al dott. [OSCURATO:PERSONA] era agevolmente individuato dalla pubblicazione della sua foto. In data 04/01/2014 veniva pubblicato l'articolo "Bonadio, spunta la 'ndrangheta", in cui si dava atto che il dott. [OSCURATO:PERSONA], di cui veniva riprodotta la foto, aveva disposto perquisizioni nell'ambito del filone di inchiesta che collegava il Bonadio alla malavita calabrese. A seguire, in data 08/02/2014, veniva pubblicato un articolo dal titolo "Esposto contro la Procura. [OSCURATO:PERSONA] scrive al CSM: spiegatemi quella perquisizione", corredato da una foto del dott. [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], un ulteriore articolo dal titolo "Esposto contro il pm [OSCURATO:PERSONA]", in cui si riportava la tesi del Santinome, secondo cui sarebbe stato commesso il reato di abuso di ufficio ai suoi danni, riproducendo, ancora una volta, la foto del dott. [OSCURATO:PERSONA]; infine, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva pubblicato l'articolo oggetto del presente procedimento, unico a firma della Ciocchetti ed unico oggetto del capo di imputazione. Occorre, a questo punto, ricordare come, per pacifica giurisprudenza di legittimità, la Cassazione possa conoscere e valutare l'offensività delle frasi che si assumono lesive della altrui reputazione; ciò in quanto è compito del giudice di legittimità procedere, anzitutto, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 22/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, P.G., P.C. in proc. Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 12/01/2006, Travaglio, Rv. 233749).Alla luce di tale pacifico sindacato è, quindi, possibile affermare come, nel caso di specie, nessuno degli articoli citati nella sentenza impugnata - per come è dato evincere direttamente dalla descrizione degli stessi, sin qui sintetizzata - contenga alcun profilo che possa essere qualificato come diffamatorio, anche all'esito di una lettura complessiva degli stessi. 3. Non occorre ricordare un dato di fatto ormai inarrestabile, ossia la mediatizzazione del processo che, da un lato, testimonia della crescente rilevanza sociale del controllo di legalità e, dall'altro, implica, inevitabilmente, la manifestazione di consensi e dissensi da parte della pubblica opinione, anche - e soprattutto - attraverso la cronaca giudiziaria. Ciò involge, naturalmente, anche la descrizione, e la critica, dell'oggetto del processo e dei suoi protagonisti, ivi inclusi il giudice ed il pubblico ministero, nel senso che i provvedimenti dell'[OSCURATO:PERSONA] in tutte le sue componenti divengono oggetto di cronaca e di critica. Sotto tale aspetto risulta granitico l'orientamento di questa Corte, secondo cui il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, costituendo l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampia autonomia ed indipendenza; per cui il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato (da ultimo: Sez. 5, n. 19960 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276891). Trattasi di arresti che fanno applicazione dell'interpretazione delle norme costituzionali offerta dal Giudice delle leggi in tema di libertà di stampa, diritto fondamentale che rappresenta una vera e propria "pietra angolare dell'ordine democratico" e "cardine di democrazia nell'ordinamento generale" (Corte costituzionale: ordinanza n. 132 del 2020, sentenza n. 206 del 2019 sentenza n. 84 del 1969, sentenza n. 11 del 1968, sentenza n. 126 del 1985). Non v'è dubbio, pertanto, che l'attività giornalistica meriti di essere "salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta che possa indebolire la sua vitale funzione nel sistema democratico, ponendo indebiti ostacoli al legittimo svolgimento del suo ruolo di informare i consociati e di contribuire alla formazione degli orientamenti della pubblica opinione, anche attraverso la critica aspra e polemica delle condotte di chi detenga posizioni di potere" (Corte costituzionale, sentenza n. 172 del 1972). Inquadrando nella cornice di tali principi ermeneutici il contenuto degli articoli riportati in sentenza, appare palese la totale carenza, in essi, singolarmente e complessivamente considerati, di qualsivoglia elemento suscettibile di evocare la fattispecie ascritta agli imputati, essendo del tutto assenti elementi di commento gratuitamente offensivi e/o umilianti dell'operato del pubblico ministero nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] o, comunque, trasmodanti da un corretto e legittimo diritto di cronaca giudiziaria. Ciò anche a prescindere dalla circostanza che solo alcuni degli articoli fossero stati pubblicati dallo stesso periodico, che nessuno di essi - tranne l'ultimo - fosse a firma della Ciocchetti e che nessuno di essi - tranne l'ultimo - fosse oggetto della presente imputazione. 4. Quanto all'articolo a firma di [OSCURATO:PERSONA], valgono esattamente le medesime considerazioni. La sentenza impugnata ha dato atto che l'articolo era intitolato "Negata la libertà ad [OSCURATO:PERSONA]", e che l'occhiello riportava la notizia del rinvio a giudizio del predetto, con conseguente decorrenza dei termini di custodia cautelare relativi alla fase del giudizio; su questo tema la giornalista riferiva l'aumento degli iscritti alla pagina Facebook aperta, agli inizi del mese di aprile, sulla vicenda del Bonadio, dando atto che i membri erano giunti a 1800. Il testo della pubblicazione prosegue: "E quando è giunta la notizia che il poliziotto biellese non sarebbe stato scarcerato, lo sdegno è stato grande. «Non ci sono più parole in merito alla vicenda, è sotto gli occhi di tutti l'utilizzo da parte delle giustizia di due pesi e due misure - scrive [OSCURATO:PERSONA] - stiamo davvero adoperandoci per fare tutto. [OSCURATO:PERSONA], siamo tutti con te».... «Non ho parole» è il commento di [OSCURATO:PERSONA], «Il solito paese di merda - conclude [OSCURATO:PERSONA] - schiavi dei giudici e di una giustizia del cazzo»." Se non che, ai fini della completa valutazione del contenuto dell'articolo, la sentenza omette totalmente di considerare la circostanza che la giornalista aveva chiaramente riferito come il rinvio a giudizio del poliziotto biellese fosse stato pronunciato dall'[OSCURATO:PERSONA] di Roma a seguito di richiesta della Procura della Repubblica capitolina, spiegando come - proprio a seguito della nuova fase processuale - fossero iniziati a decorrere anche i nuovi termini di custodia cautelare relativi al giudizio; dopo aver dato spazio alle dichiarazioni dei difensori dell'imputato, che preannunciavano il ricorso al Tribunale del Riesame, si dava atto dei commenti apparsi sulla pagina Facebook, tra cui quelli posti a fondamento del capo di imputazione. In tale articolo, quindi, letto nella sua interezza anche ai fini dell'individuazione del soggetto diffamato - come sempre necessario quando si verte in tema di diffamazione a mezzo stampa (Sez. 5, n. 19960 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276891; Sez. 5, n. 16266 del 09/03/2010, P.G. e P.C. in proc. Gambescia ed altro) - appare del tutto esclusa la riferibilità al dott. [OSCURATO:PERSONA], di cui non viene fatta alcuna menzione, apparendo evidente come l'evoluzione giudiziaria della vicenda relativa al poliziotto biellese venga riferita alle iniziative assunte dalla Procura capitolina e dal successivo rinvio a giudizio pronunciato da parte del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma. Con questa circostanza la Corte di merito, del tutto illogicamente, omette di confrontarsi, pur a fronte di una specifica deduzione difensiva, regolarmente rappresentata in appello: in particolare, era stato evidenziato come costituisse fatto notorio - come emerge anche da un articolo di stampa del'"Eco di Biella" del [OSCURATO:DATA_NASCITA], citato nella querela a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] - la trasmissione degli atti per competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma circa un mese prima della pubblicazione dell'articolo incriminato, per cui non si comprende come potessero ritenersi riferibili al dott. [OSCURATO:PERSONA] le iniziative autonomamente assunte dall'[OSCURATO:PERSONA] competente ed i commenti coevi alle stesse. 5. Ancor più carente ed insanabilmente illogica, tuttavia, risulta la motivazione della sentenza impugnata sotto l'aspetto della valutazione della sussistenza dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, ritenendo le persone menzionate nell'articolo - [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - soggetti noti unicamente nel biellese e, come tali, non suscettibili di essere considerati "personaggi pubblici". Sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite, n. 37140 del 30/05/2001, Galiero, Rv. 219651, e con indirizzo costante (Sez. 5, n. 4009 del 16/12/2004, dep. 04/02/2005 , Scalfari ed altro, Rv. 230719; Sez. 5, n. 43451 del 24/09/2001, P.G. in proc. D'Orta, Rv. 220255) questa Corte regolatrice ritiene come non sia possibile delimitare in termini assoluti il livello di notorietà dei personaggi pubblici, le cui dichiarazioni meritino di essere divulgate alla luce dell'interesse sociale che esse rivestono, né individuare con criteri predefiniti la dimensione e la portata dello stesso interesse sociale. Mentre tali concetti risultano evidenti quanto maggiore è la notorietà del soggetto intervistato, o di cui si riportano le dichiarazioni - per ragioni politiche, istituzionali o scientifiche e culturali in senso ampio - è proprio sul concetto di notorietà che occorre fare una riflessione, apparendo pacifico che tale valutazione possa essere riferita anche ad ambiti più ristretti di quello nazionale, quali sono gli ambiti settoriali o locali, dovendosi integrare il concetto di rilevanza del'interesse pubblico anche in funzione del più ristretto livello di interesse, sia sotto l'aspetto spaziale che sotto quello concettuale, ben potendo attribuirsi rilevanza a soggetti noti in realtà locali ristrette ovvero conosciuti in specifici contesti professionali.Anche in tali casi, quindi, ben può essere ritenuto sussistente un interesse del pubblico ad essere informato delle opinioni espresse da un personaggio noto a livello locale, dovendo essere considerata la qualità dei soggetti coinvolti, l'oggetto della discussione ed il contesto in cui le dichiarazioni o i commenti sono resi, sempre in funzione del rilievo sociale della notizia diffusa. Nel caso in esame l'articolo aveva fedelmente riprodotto le espressioni riportate da soggetti che erano intervenuti sulla pagina Facebook dedicata alla vicenda del Bonadio, tra cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], persone che la stessa sentenza impugnata qualifica come note esclusivamente nel biellese. In realtà è proprio l'uso dell'avverbio "esclusivamente" in funzione di esclusione della rilevanza della notizia a rivelare l'insormontabile vizio logico della motivazione, che non ha affatto considerato come la giornalista abbia inteso sottoporre ai lettori una realtà sociale, a suo parere meritevole di attenzione, come dimostrato dal numero di soggetti che si erano iscritti alla pagina Facebook dedicata alla vicenda del Bonadio. In realtà, attraverso l'articolo incriminato è stato documentato anche l'interessamento che la detta vicenda giudiziaria aveva avuto a livello locale, nella provincia di Biella; in tale ambito, quindi, i fatti esposti avevano sicuramente un interesse generale. Sotto tale aspetto, peraltro, la sentenza impugnata si pone in contrasto anche con la giurisprudenza della Corte EDU, che pone in stretta correlazione gli argomenti di interesse generale ed il loro apporto al dibattito pubblico, anche su fatti controversi ([OSCURATO:PERSONA] c. Islanda, 25 giugno 1992, § 64, serie A n. 239; Orban e altri c. Francia, n. 20985/05, § 45, 15 gennaio 2009; [OSCURATO:PERSONA] e Gijsels c. Belgio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). La Corte sovranazionale ha evidenziato come alla funzione della stampa - che consiste nel diffondere informazioni e idee su questioni di interesse pubblico - si aggiunge il diritto per il pubblico di riceverne (sul tema: Observer e Guardian c. [OSCURATO:PERSONA], 26 novembre 1991, § 59, serie A n. 216; Dupuis e altri c. Francia, n. 1914/02, § 41, 7 giugno 2007). Anche a voler ritenere - secondo l'impostazione della Corte territoriale - che il contenuto delle frasi riportate nell'articolo a firma della Ciocchetti fosse chiaramente riferibile al dott. [OSCURATO:PERSONA], va osservato che tali commenti riguardavano, in ogni caso, l'attività professionale del predetto, e non aspetti della sua vita privata. Sul punto, la Corte di Strasburgo ha affermato che, se non si può dire che i funzionari si espongano consapevolmente ad un attento controllo dei loro fatti alla stregua dei politici (Busuioc c. Moldavia, n. 61513/00, § 60, 21 dicembre 2004, Mamère c. Francia, n. 12697/03, § 27, CEDU 2006 XIII), i limiti della critica nei confronti dei funzionari che agiscono in qualità di personaggi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali sono più ampi rispetto ai semplici privati cittadini (tra altre, Med2lis [OSCURATO:PERSONA] e altri c. [OSCURATO:PERSONA] [GC], n. 17224/11, § 98, 27 giugno 2017, Mariapori c. Finlandia, n. 37751/07, § 56, 6 luglio 2010). 6. Sotto il diverso profilo della responsabilità dell'intervistatore, inoltre, la Corte EDU ha sottolineato che sanzionare un giornalista per aver contribuito alla diffusione di dichiarazioni fatte da un terzo durante un colloquio, ostacolerebbe gravemente il contributo della stampa ai dibattiti su problemi di interesse generale e sarebbe ammissibile solo in presenza di motivi particolarmente seri (Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] e Milashina c. Russia, del 3/10/2017 e Corte EDU Jersild c. Danimarca del 23/09/1994). Peraltro, esigere in maniera generale che i giornalisti si discostino sistematicamente e formalmente dal contenuto di una citazione che potrebbe insultare terze persone, provocarle o offenderne l'onore, non si concilia con il ruolo attribuito alla stampa di informare su fatti o opinioni ed idee in corso in un determinato momento (Corte EDU Thoma c. Lussemburgo del 29/03/2001 e Corte EDU Magosso e Brindani c. Italia del 16/01/2020). Nel caso in esame, quindi, deve essere considerato come la tutela della reputazione della persona offesa (ammesso che a questa fossero chiaramente riferibili i commenti espressi) deve essere bilanciata con gli interessi della libertà di stampa e della libera discussione di questioni di interesse generale (Mamère, sopra citata, § 27). Sul punto, quindi, non può che ribadirsi come "In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta al giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate da un personaggio pubblico nel corso di un'intervista, indipendentemente dalla veridicità e continenza delle espressioni riportate, per il prevalente interesse pubblico a conoscere il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua notorietà, che non deve essere intesa necessariamente come sinonimo di autorevolezza 'a priori', da cui desumere l'affidabilità delle dichiarazioni, ma valutata anche in ragione della notorietà della persona offesa e delle vicende oggetto di propalazione." (Sez. 5, n. 19889 del 17/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281264). La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, ha di recente puntualizzato, sulla scia delle Sezioni Unite Galiero, citate - sul tema della responsabilità dell'intervistatore per le dichiarazioni lesive dell'altrui reputazione rese dall'intervistato - che il giornalista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre 7 , l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate (Sez. 5, n. 16959 del 21/11/2019, dep. 04/06/2020, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279203). Ciò in quanto si deve considerare l'esimente del diritto di critica non solo in funzione dell'interesse pubblico a rendere noto il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua autorevolezza notorietà, ma anche quando sia il soggetto offeso dall'intervista a godere di ampia notorietà nel contesto ambientale in cui viene diffusa la notizia (Sez. 5, n. 28502 del 11/04/2013, Fregni e altri, Rv. 256935). Più in generale, è stato efficacemente evidenziato come l'intervistatore, che abbia conservato una posizione di terzietà nei confronti dell'intervistato, non risponda delle dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate in sede di intervista da un personaggio pubblico ai danni di altri soggetti pure con ruolo pubblico, quando vi sia l'interesse pubblico a rendere noto il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua notorietà, giacché, in tal caso, la dichiarazione di quest'ultimo crea di per sé la notizia, che merita di essere pubblicata perché soddisfa l'interesse della collettività all'informazione indirettamente protetto dall'art. 21 Cost., indipendentemente dalla sua veridicità e dalla continenza delle espressioni utilizzate; nono potendo per altro verso il giornalista esercitare in tal caso il ruolo di censore nei confronti delle espressioni offensive perché la notizia verrebbe svuotata del suo reale significato, a detrimento del diritto-dovere di informare la pubblica opinione (Sez. 5, n. 6911 del 06/10/2015, dep. 2016, P.M. in proc. Casciari, Rv. 266255). In altri termini, "la tutela della reputazione della persona offesa nei confronti della stampa appare recessiva laddove l'interesse del pubblico ad essere informato è costituito proprio dal fatto che un particolare soggetto abbia reso quelle dichiarazioni. In tali casi ai fini della configurabilità dell'esimente del diritto di cronaca nei confronti del giornalista, l'interesse pubblico alla loro divulgazione prevale sulla continenza e veridicità delle dichiarazioni riportate, giacché a risultare vera deve essere l'intervista e ad essere continente la forma in cui viene proposta al pubblico e non già il suo contenuto. Conseguentemente il giornalista risponderà solo degli eventuali commenti o precisazioni apportate a quanto riferito dal/'intervistato ovvero, qualora ciò non venga riportato testualmente, della sintesi o parafrasi autonomamente compiuta o, ancora, nel caso in cui dalla suggestività delle domande o da altri indici e dal contesto possa ritenersi che l'autore dell'articolo non si sia limitato a ricevere le dichiarazioni dell'intervistato, ma ne sia in qualche modo l'occulto coautore. Né può obiettarsi che in tal modo si finisca per attribuire un ingiustificato privilegio a determinate categorie di soggetti, garantendo loro una sorta di incondizionato "diritto di tribuna", nonché, altrettanto ingiustificatamente, per annullare in tali casi il diritto della persona lesa a vedere tutelata la propria reputazione. Ed infatti il bilanciamento tra il diritto di quest'ultima e l'interesse dell'opinione pubblica ad essere informata viene comunque garantito attraverso la punizione dell'intervistato, il cui accesso ai media è conseguenza di quella posizione oggettiva che ricopre nella società e che costituisce il presupposto proprio di quell'interesse del pubblico ad essere informato in grado di giustificare la condotta dell'intervistatore." (Sez. 5, n. 29128 del 17/09/2020, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, non massimata). 7. Tali principi appaiono senz'altro applicabili anche alla pubblicazione in esame, in cui occorre ribadire come il tono generale dell'articolo non consistesse affatto in attacchi personali diretti specificamente al dott. [OSCURATO:PERSONA], essendo, al contrario, articolato in una descrizione dell'evoluzione processuale della vicenda, accompagnando la stessa a commenti critici riferibili ad una categoria e non ad un singolo. Infatti, la giornalista, nell'articolo incriminato, si era limitata a citare il contenuto di commenti di terzi apparsi sulla pagina Facebook indicata in precedenza. Sul tema la Corte EDU ha dichiarato che è opportuno distinguere le dichiarazioni fatte dallo stesso giornalista da quelle che costituiscono citazioni di terzi, in quanto sanzionare un giornalista per aver contribuito alla diffusione di dichiarazioni fatte da un terzo ostacolerebbe gravemente il contributo della stampa ai dibattiti su problemi di interesse generale e sarebbe ammissibile solo in presenza di motivi particolarmente seri ([OSCURATO:PERSONA] e Milashina c. Russia, n. 45083/06, § 71, 3 ottobre 2017, Dyundin, sopra citata, § 29, e Jersild c. Danimarca, 23 settembre 1994, § 35, serie A n. 298). I giudici di Strasburgo hanno anche ritenuto che il fatto di esigere in maniera generale che i giornalisti si discostino sistematicamente e formalmente dal contenuto di una citazione che potrebbe insultare terze persone, provocarle o offenderne l'onore, non si concilia con il ruolo che ha la stampa, di informare su fatti o opinioni e idee in corso in un determinato momento (sul punto, Thoma c. Lussemburgo, n. 38432/97, § 64, CEDU 2001 III). Sulla scia di tali orientamenti, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, con un approdo da cui il Collegio non intende discostarsi, ha di recente ribadito come "Il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, costituendo l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampia autonomia ed indipendenza; ne deriva che il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato." (Sez. 5, n. 19960 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]). 8. Il punto certamente più delicato è rappresentato, anche nella presente vicenda, dalla sussistenza dell'interesse alla pubblicazione dei commenti (nel caso di specie, ma, in generale, del contenuto di un'intervista), in relazione alla notorietà del soggetto che ha formulato tali commenti (o dell'intervistato). Tale valutazione non può in alcun modo fondarsi - come ha ritenuto la Corte di merito - su di una sorta di patente assoluta di autorevolezza del soggetto intervistato, o i cui commenti sono riportati, dovendosi, caso per caso, valutare, contestualmente, la notorietà della persona offesa e delle vicende oggetto delle propalazioni, in relazione alle quali deve essere misurata la "qualifica" del propalante. Tale operazione ermeneutica risulta ancorata a schematizzazioni aprioristiche e ad interpretazioni riduttive da parte della Corte territoriale, che giunge a far coincidere necessariamente il requisito della notorietà del soggetto di cui si riportano i commenti con quello di una sua indiscussa ed aprioristica "autorevolezza", del tutto in contrasto con i principi ermeneutici sin qui descritti: l'autrice dell'articolo, infatti, si era limitata a riprodurre i commenti di soggetti sicuramente noti a livello locale, ed in relazione ad una vicenda che aveva destato un ampio interesse a causa della notorietà del funzionario coinvolto nelle indagini. Né può ritenersi che in tal modo si finisca per attribuire un ingiustificato privilegio a determinate categorie di soggetti, garantendo loro una sorta di incondizionato "diritto di tribuna", nonché, altrettanto ingiustificatamente, per annullare in tali casi il diritto della persona lesa a vedere tutelata la propria reputazione. Ed infatti il bilanciamento tra il diritto di quest'ultima e l'interesse dell'opinione pubblica ad essere informata, viene comunque garantito attraverso la possibilità di richiedere la punizione del soggetto che si è reso autore dei commenti, il cui accesso ai media è conseguenza di quella posizione oggettiva che ricopre nella società e che costituisce il presupposto proprio di quell'interesse del pubblico ad essere informato. Nel caso di specie, peraltro, non risulta che la persona offesa abbia articolato alcuna doglianza nei confronti dei soggetti i cui commenti erano stati riportati nell'articolo a firma di [OSCURATO:PERSONA]. 9. Sulla stessa scia, peraltro, anche in precedenti arresti, si è affermato, seguendo un orientamento consolidato, che la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività può, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto di critica, a condizione che l'offesa non si traduca in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo ma sia, appunto, contenuta nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto, fermo restando che, entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere pretestuosa ed ingiustificata, oltre che caratterizzata da forte asprezza (Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010, dep. 27/01/2011, Belotti ed altri, Rv. 249708, in riferimento al contenuto di un'intervista rilasciata da un consigliere regionale con riferimento alla scarcerazione di soggetti dediti alla violazione della normativa sugli stupefacenti, attribuita all'inerzia dei magistrati). Ciò in quanto ogni provvedimento giudiziario può essere oggetto di critica anche aspra, purché questa non si risolva in un attacco alla stima di cui gode il soggetto criticato (Sez. 5, n. 5638 del 16/01/2015, P.G. e P.C. in proc. Sarzanini ed altro, Rv. 263467, in un caso in cui è stato ritenuto non esorbitante dal diritto di critica la notizia riportata da un giornalista che, senza travisare i fatti nel loro nucleo essenziale, aveva censurato l'operato del pubblico ministero, che non aveva richiesto alcuna misura cautelare nei confronti di un uomo indagato per l'omicidio di una donna, il quale successivamente si era reso responsabile della morte della fidanzata). Nel caso in esame, come detto, nessuna opinione aggressiva e trasmodante dai limiti della continenza risulta adottata nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della pubblicazione in oggetto, riferita — peraltro in maniera evidente - all'attività giudiziaria indistintamente considerata, o, al più, essendo riferibili le critiche all'[OSCURATO:PERSONA] capitolina, ma non certamente al dott. [OSCURATO:PERSONA], che da tempo non si occupava più delle indagini. Né è consentito, attraverso una tecnica descrittiva fondata sul collegamento con altri articoli di stampa — che, a loro volta, si erano limitati a riportare il contenuto oggettivo delle indagini, dando spazio a commenti del tutto neutri e contenuti all'interno di un assolutamente legittimo diritto di critica — colmare l'insussistenza del fatto con sovrapposizioni, che non solo travalicano il capo di imputazione, ma fondano una cosmesi diffamatoria scevra dal confronto con il contenuto degli articoli stessi. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, risulta basata su di una aporia logica, in quanto presuppone ciò che dovrebbe essere dimostrato, ossia la diffamazione a mezzo stampa, proponendo, tra le righe, una sorta di interpretazione del concetto posto a base dell'incriminazione del tutto avulso dai canoni ermeneutici consolidati, che risente della qualifica della persona offesa. In tal senso occorre ribadire, infatti, come l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale che come fatto preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell'identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto l'articolo diffamatorio (Sez. 5, n. 33442 del 08/07/2008, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 241548). Alla lue di tali canoni ermeneutici, l'articolo oggetto di imputazione non consentiva - contestualizzando il contenuto dello stesso all'evoluzione della vicenda processuale, sia sotto l'aspetto logico che sotto quello cronologico - di individuare il dott. [OSCURATO:PERSONA] nel soggetto passivo della critica, peraltro genericamente rivolta ad una categoria. Nei confronti di detta categoria, peraltro, del tutto legittimo appare l'uso di termini anche offensivi, che, tuttavia, non si è tradotto in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale, né del dott. [OSCURATO:PERSONA] né di altri magistrati coinvolti nello svolgimento processuale, non potendo fondarsi - come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata - la condotta diffamatoria sulla mera ed assolutamente consentita citazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] e sulla pubblicazione della sua immagine, in un contesto di legittimo esercizio del diritto di critica, articolato attraverso la pubblicazione di articoli di stampa aventi ad oggetto una vicenda che, a livello locale