CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2025
Cassazione n. 38818/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 16/03/1995 avverso l’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e ilricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania,che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza del 12 luglio 2025 il Tribunale di Catania, in sede di riesame,confermava l ’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania del 18/06/2025, con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1cod. pen. (capi 3 e 4 dell’incolpazione provvisoria), per avere partecipato all’associazione dedita al narcotraffico di cocaina e marijuana, organizzata da esponenti del clan mafioso dei [OSCURATO:PERSONA] nel quartiere catanese di [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] (fatticommessi dal dicembre 2021 all’ottobre 2022), con l’ulteriore aggravante del numero dei partecipi superiore a dieci e della disponibilità di armi. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolando duemotivi di ricorso, che si riassumono sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 273 commi 1 e 1-biscodice di rito per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi in ordine alle contestazioni di cui al capo relativo agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90 con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen. Secondo l’assunto accusatorio, il [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe nessun rapporto con gli altri indagati se non con i fratelli [OSCURATO:PERSONA], sarebbe inserito in una compagine associativa operante sul territorio di Catania dedita all’acquisto di partite di sostanze stupefacenti con il ruolo di pusher, avendo messo a disposizione la sua persona per lo spaccio nella piazza di [OSCURATO:PERSONA] di Catania, gestita da tale [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale avrebbe omesso, però, qualsiasi autonoma valutazione in merito alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’associazione di cui al capo 3), riportandosi pedissequamente all’ordinanza di applicazione della misura cautelare, senza specificare le fonti dalle quali avrebbe tratto il convincimento della sua partecipazione al sodalizio, tenuto conto che risulterebbe documentato un singolo acquisto di sostanza stupefacente avvenuto in data 21/07/2022. Il materiale probatorio su cui si fonda l’accusa contestata al capo 3) si basa sul contenuto delle intercettazioni ambientali effettuate su [OSCURATO:PERSONA], che conversa con il fratello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali indirettamente si riferivano al [OSCURATO:PERSONA], affermando che nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] di Catania non si muoverebbe foglia senza il consenso o del [OSCURATO:PERSONA] o di tale “[OSCURATO:PERSONA]”. Da ciò si farebbe discendere in maniera arbitraria la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, sulla base della frequenza dei rapporti del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] finalizzati alla realizzazione dell’acquisto di una partita di droga avvenuta in data 21/07/2022. L’illogicità del ragionamento del Tribunale si haquando viene affermato che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito per un fine personale, quale la gestione della fantomatica piazza di spaccio nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] a Catania, che non avrebbe alcun riferimento con quella presuntivamente gestita dai fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Se l’indagato agisce per un fine personale, senza che fosse dimostrato un apporto stabile ed una consapevolezza di fare parte di una compagine associativa, sembrerebbe illogico contestare la violazione dell’art. 74 d.P.R, n. 309/90. Altro elemento che avrebbe dovuto condurre ad escludere il reato associativo a carico del ricorrente è il dato temporale, considerato che le intercettazioni avrebbero fatto riferimento diretto o indiretto al [OSCURATO:PERSONA] per soli tre giorni.Illogico sarebbe il ragionamento dei giudici della cautela quando si afferma che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un associato poiché così sarebbe stato indicato da tre collaboratori di giustizia, senza alcun riscontro esterno. Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] afferma che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto parte di questo gruppo dei [OSCURATO:PERSONA] fino al 2024, e non si comprende da dove avrebbe tratto questa affermazione, considerato che il collaboratore è stato arrestato nel 2021, e, dunque, sarebbe inattendibile. Non sarebbe da prendere in considerazione neppure la dichiarazione dell’altro collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], da un lato perché questi faceva parte di un gruppo mafioso contrapposto e quindi poteva essere indotto a renderedichiarazioni accusatorie per questioni di attrito pregresso fra i clan, dall’altro perché il [OSCURATO:PERSONA] affermava che il [OSCURATO:PERSONA] non era un associato, ma camminava con [OSCURATO:PERSONA], senza sapere se i due fossero imparentati, amici o per altre ragioni. In ogni caso, sarebbe illogico ritenere riscontrate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dalla intercettazione ambientale e video dimostrativa di quando il [OSCURATO:PERSONA] si recava, per una sola volta, a casa del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale, poi, avrebbe errato nel confermare la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen., non essendo stato dimostrato in che modo il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agevolato il clan dei [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 606 lett. c) ed e)cod. proc. pen.in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. non ricorrendo concrete esigenze cautelari a sostegno della misura. La gravità dei reati, nonché i precedenti penali, rappresentano per i giudici della cautela un sicuro sintomo di pericolo di commissione di altri delitti della stessa specie. Si rappresenta, invece, che i fatti risalirebbero al 2021, per cui non sussisterebbe attualità della pericolosità sociale, tenuto conto anche del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] è incensurato. Sarebbero, pertanto, del tutto insussistenti le esigenze cautelari. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno rassegnato le conclusioni così come in epigrafe riportate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile perché manifestamente infondato, ovvero perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. 1.1. Il Tribunale di Catania ha esaminato in maniera puntuale tutte le censure mosse all’ordinanza cautelare genetica. Con motivazione coerente rispetto agli elementi indiziari a disposizione, logica e approfondita, ha correttamente inquadrato il sodalizio dedito al narcotraffico, contestato al capo 3) dell’incolpazione provvisoria, come un’associazione che operava nell’ambito del sodalizio mafioso meglio noto come dei [OSCURATO:PERSONA], fornendo allo stesso, attraverso i proventi del traffico delle sostanzestupefacenti, le risorse per la sua operatività, e dunque, in tale modo, agevolandone l’attività (di qui la corretta contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.). Quanto alla specifica posizione del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha esaminato le dichiarazioni accusatorie provenienti dai due collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che collocavano il ricorrente nell’ambito del gruppo riconducibile al clan [OSCURATO:PERSONA], precisamente come capo del gruppo dedito al narcotraffico nella piazza di [OSCURATO:PERSONA], legato dal 2021 a [OSCURATO:PERSONA] (il [OSCURATO:PERSONA] riferiva di essere a conoscenza che il [OSCURATO:PERSONA] “camminava” con [OSCURATO:PERSONA], dove il termine “camminare” alludeva, evidentemente, al legame delinquenziale intrattenuto con uno dei capi clan). [OSCURATO:PERSONA] riferiva di fatti a sua conoscenza fino al marzo del 2024, allorquando gli veniva sequestrato il telefono cellulare con il quale intratteneva contatti con l’esterno benchè detenuto (vedi pag. 343 dell’ordinanza cautelare genetica) , dimostrando di essere bene addentrato nelle dinamiche associative avendo intrattenuto, quale appartenente al sodalizio mafioso di Librino, famiglia Nizza, con il clan [OSCURATO:PERSONA] frequenti contatti. Quanto riferito dai due collaboratori di giustizia ha trovato significativi riscontri nelle conversazioni intercettate in ambientale, di cui il Tribunale catanese ha dato puntuale conto nel provvedimento impugnato, evidenziando come dalle stesse si ricavasse che il [OSCURATO:PERSONA] gestiva la piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA], con ruolo di rilievo, tanto da essere indicato dal [OSCURATO:PERSONA] come suo sostituto in caso di suo arresto (vedi conversazione progr. 2347 del 03/08/2022). [OSCURATO:PERSONA], infatti, acquistava da [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], la sostanza stupefacente da smerciare nella sua piazza di spaccio, tagliava la cocaina presso l’abitazione del prefato, e discuteva con quest’ultimo dei prezzi e della qualità delle sostanze stupefacenti acquistate e dei fornitori (vedi progr. 1710 del 21/07/2022 e progr. 1807 del 23/07/2022). A fronte di questa articolata, dettagliata, logica e coerente motivazione, nel ricorso si ripropongono argomenti esaminati puntualmente dal Tribunale catanese, che mirano ad una lettura meramente in fatto e riduttiva degli elementi indiziari a disposizione, preclusa a questa Corte. 1.2. Anche per quanto concerne le esigenze cautelari, il ricorso si presenta aspecifico e generico. Innanzitutto, il [OSCURATO:PERSONA] non è soggetto incensurato, avendo riportato condanne definitive per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 (fatto commesso nel 2018), nonchè per furto in concorso. Il Tribunale, poi, ha evidenziato che ha pendenze giudiziarie sempre per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti commessi nel 2019, 2023 e in data 30/05/2025. Ha riportato condanna non ancora irrevocabile per la detenzione illegale delle armi clandestine, fatto per il quale veniva tratto in arresto, nelle circostanze sopra evidenziate, in data 04/12/2023. Sulla base di questi elementi, nonché, tenuto conto dell’appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] ad un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., con ruolo di gestione di una piazza di spaccio, operante, in base alla contestazione provvisoria, per quasi tutto l’anno 2022, il Tribunale ha ritenuto, con motivazione immune da censure logico e giuridiche, non scalfita dalle generiche censure mosse con il ricorso, sussistenti le esigenze cautelari ed unica misura idonea a farvi fronte quella custodiale carceraria. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versarsi alla Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1- ter,disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Di