CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 12673/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’impugnata ordinanza il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna harigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 40 D.lgs 159/2011 da [OSCURATO:PERSONA] e GiampàSaverio, i quali lamentavano che l’amministratore giudiziario aveva immotivatamente chiusol’attività di gelateria svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in Bologna, società sottoposta a sequestropreventivo di natura impeditiva in relazione all’ipotesi di reato di cui agli artt. 110,512biscod.pen. ascritta ai ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] con l’impugnato provvedimento, richiamato il dettato dell’art. 40 D.lgs 159/2011,riteneva scrutinabile esclusivamente il profilo relativo all’omessa comunicazione al G.D. dellasospensione dell’attività, prima per ferie e poi a tempo indeterminato, reputando nondimeno dirigettare il reclamo stimando la chiusura una conseguenza necessitata dell’applicazione degliartt. 35 e 56 del citato decreto.2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],i quali, con unico atto, hanno dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.att.cod.proc.pen.2.1 La violazione e falsa applicazione dell’art. 104-bis disp.att. cod.proc.pen. in quanto, perespressa previsione normativa, alla gestione dei beni oggetto di sequestro penale si applicano ledisposizioni del D.lgs 159/2011 limitatamente alle norme di cui al titolo terzo del libro primo e,solo in caso di sequestro finalizzato alla confisca ovvero di confisca, ai fini della tutela dei terzi enei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria, si applicano anche le disposizioni deltitolo quarto. Secondo i ricorrenti il G.D. ha erroneamente interpretato l’art. 35 D.lgs 159estendendo i divieti concernenti la nomina ad amministratore giudiziario, coadiutore o direttocollaboratore a qualsiasi attività lavorativa subordinata, con un’interpretazione in malam parteme di dubbia costituzionalità.2.2 Vizio di motivazione e travisamento del fatto, omessa valutazione di un punto decisivoin ordine alla ratio della legge in materia di gestione di aziende sequestrate.I difensori sostengono che l’interpretazione data dal G.D. all’art. 35 si ponga in contrastocon le stesse finalità dell’amministrazione giudiziaria descritte al comma 5, che l’A.G. nella specienon ha osservato, privando senza alcuna plausibile ragione l’azienda del personale addetto allaproduzione e, quindi, di fatto chiudendola in vista di una gestione da affidare a società nonancora costituita in violazione dell’obbligo di custodia e conservazione dei beni sequestrati.2.3 Violazione e falsa applicazione dell’art.56 D.lgs 159/2011; inapplicabilità nel caso disequestro ai sensi dell’art. 321 cod.proc.pen.I difensori deducono che il Gip ha rigettato il reclamo in applicazione dell’art. 56 del D.lgs159/2011 che, tuttavia, non si applica al sequestro penale alla luce del chiaro tenore dell’art.104-bis disp.att.cod.proc.pen.2.4 Violazione dell’art. 40 D. lgs 159/2011, avendo l’ordinanza impugnata errato nel limitareil sindacato agli atti dell’amministratore giudiziario sprovvisti di autorizzazione scritta senzaconsiderare la natura degli atti di gestione e la tutela dei diritti degli aventi causa in ipotesi digrave pregiudizio, come, nella specie, la perdita dell’avviamento. Inoltre, i difensori segnalanoche l’autorizzazione alla chiusura dell’attività, da qualificare quale atto di straordinariaamministrazione, non esiste nel fascicolo e non può essere sostituito dalla chiusura cautelativaevocata dall’amministratore giudiziario.2.5 La violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nella gestione dell’aziendasequestrata, essendo l’amministratore giudiziario venuto meno nelle scelte gestionali al fine diassicurarne la continuità e la tutela dell’avviamento, nella specie compromesse dall’ingiustificatolicenziamento dei lavoratori addetti alla produzione, con grave perdita di valore economicodell’azienda.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile. I difensori lamentano l’avvenuto rigetto del reclamo proposto anorma dell’art. 40, comma 4, D.lgs 159/2011 in relazione alla gestione da partedell’amministratore giudiziario dell’attività di gelateria facente capo alla società [OSCURATO:SOCIETA],oggetto di sequestro ex art. 321 cod.proc. pen. con riguardo alla fattispecie di fittizia intestazionedel bene, concorsualmente ascritta ai ricorrenti. Le doglianze s’appuntano, in particolare,sull’avvenuto licenziamento dell’interposta e della madre che operavano nell’azienda e sullasuccessiva chiusura, asseritamente finalizzata al subentro di una nuova gestione.2. Questa Corte ha chiarito in tema di sequestro preventivo che i provvedimenti del giudicein ordine alla nomina e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazioneo alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, nonsono autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizione dinanzi al giudicedell'esecuzione, al quale compete il controllo di legittimità delle modalità di esecuzione dellamisura (Sez. 2, n. 946 del 21/11/2018, dep. 2019, Della Santina, Rv. 274723 – 01; Sez. 6, n.22843 del 26/04/2018, Bonarrigo, Rv. 273391 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 36364 del21/05/2021, Barba, Rv. 282331 - 01). Si tratta di principio che costituisce un'applicazione diquello più generale secondo cui, in tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art.322-bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia,non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa cheintervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano inprovvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernentile vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione, nonché lanomina o la revoca del custode (tra molte, Sez. 3, n. 39181 del 28/05/2014, Rubino, Rv. 260381-01, Sez. 2, n. 40130 del 29/09/2015, Piazzalunga, Rv. 264499-01; Sez. 3 n. 35724 del22/10/2020, n.m.; Sez. 2 n. 25045 del 10/5/2022, n.m.).Nel caso di specie non ricorre alcuna ipotesi di modifica del vincolo cautelare, attesa ladenunzia da parte dei ricorrenti di violazioni formali da parte dell’amministratore giudiziario, cheavrebbe attuato senza la necessaria autorizzazione del G.D. iniziative a loro avviso contrarie allaconservazione del compendio aziendale.3. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibilicon condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniariaprecisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]