CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07313/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, che aveva confermato l'ordinanza del GIP del medesimo Tribunale che il 17/5/2022 aveva disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per un furto pluriaggravato, due estorsioni consumate ed una tentata, le une e l'altra aggravate dal metodo mafioso. 2. A sostegno del ricorso ha dedotto: 2.1. Violazione di legge per non essere stato riconosciuto il difetto di autonoma valutazione del fatto da parte del GIP nell'emissione dell'ordinanza genetica; 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata per non avere questa ritenuto configurabile l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 393 c.p. in luogo dell'estorsione. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 3. La difesa dello Stanzù avanzava istanza di trattazione orale del procedimento, ma il 4/11/2022 trasmetteva dichiarazione del ricorrente in data 1/11/2022 , di rinuncia al ricorso, a seguito di provvedimento di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari 4. 4 Il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), in quanto la parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare al proposto ricorso per cassazione. Deve, però, rilevarsi che la mera sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, di per sé, non determinava una sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente ad un'impugnazione proposta per motivi che coinvolgevano la gravità indiziaria e la corretta qualificazione giuridica del fatto: conseguentemente , lo Stanzù va condannato al pagamento non solo delle spese processuali ma anche (trattandosi di causa di inammissibilita riconducibile alla volonta', e quindi a colpa, del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1000,00. L'art. 616 cod. proc. pen., infatti, non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Rv. 263921 ; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Rv. 263400). P.Q.M. . dichiara inammissibile il ricorso e condanna `ily ricorrente al . pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 11 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e ite L c o IrKperiali Giova i otallevi [OSCURATO:PERSONA]