CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41815/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 del Tribunale di Avezzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Avezzano dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato per due violazioni dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 commesse, rispettivamente, il 30 dicembre 2010 (capo A) e il 30 dicembre 2012 (capo B), per essere i reati medesimi estinti per prescrizione. 2. Avverso l'indicata sentenza, il Pubblico generale territoriale propone ricorso per cassazione, con cui deduce il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione del delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo B), non avendo tenuto conto del disposto dell'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000, che ha elevato di un terzo il termine di prescrizione per il delitto in esame, di talché il termine complessivo non era decorso al momento della pronuncia della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato. 4. Invero, nel computo del termine di prescrizione il Tribunale non ha considerato la disposizione di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 36 vides semel, lett. I), d.l. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla I. 14/09/2011, n. 148, e in vigore dal 17 settembre 2011, che ha aumentato di un terzo "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto". 5. La norma si applica nel caso di specie, perché essa è entrata in vigore prima della data di commissione del delitto contestato all'imputato; per effetto dell'aumento di un terzo, ne deriva che il termine ordinario di prescrizione del reato di cui al capo B) è pari a otto anni, ulteriormente aumentati a dieci anni ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen.: termine che, essendo il fatto commesso il 30 dicembre 2012, non era decorso alla data del 21 dicembre 2021, quando è stata pronunciata la sentenza impugnata. 6. Si rammenta, inoltre, che, in forza del termine di tolleranza di 90 giorni, previsto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, il reato si perfeziona alla scadenza di detto termine, decorrente dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione.Tale conclusione trova supporto nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente - ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario, non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione previsto al comma primo del citato art. 5 (Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017 - dep. 21/04/2017, Pollastrelli, Rv. 269635). Coerentemente con questa interpretazione, si è affermato che il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016 - dep. 17/11/2016, Pasquali, Rv. 268189; Sez. 4, n. 24691 del 03/03/2016 - dep. 14/06/2016, Villabuona, Rv. 267229). 7. Per le argomentazioni dinanzi esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al delitto di cui capo B), con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appel