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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10879/2024

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l numer o 2 5 966 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difes i , giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domiciliano in Roma, alla via Nizza, n. 46, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA] nazionale del lavoro, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, d a gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, al [OSCURATO:PERSONA], n. 37 -controricorrentee ricorrente in via incidentale, in via condizionata e non- Oggetto: Banca - Revoca ordini di bonifico swift - [OSCURATO:PERSONA] di ripetizione delle somme corrispondenti all’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi .RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova n. 620/2020, depositatain data 2 luglio 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 5 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] .

Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:SOCIETA] , correntista presso [OSCURATO:SOCIETA] nazionale del lavoro, dispose due bonifici di pagamento swiftper il tramite della banca, uno in favore di [OSCURATO:PERSONA] e l’altro in favore di [OSCURATO:PERSONA] LTDA, che Banca nazionale del lavoro prima autorizzò e poi revocò dopo tre giorni dalla comunicazione alleclient i di aver dato esecuzione ai mandati swift , privando di efficacia i pagamenti già effettuati.

La società convenne allora in giudizio la banca sia per ottenere il risarcimento dei danni determinati dalla revoca, sia per conseguire la restituzione delle somme risultanti dal ricalcolo compiuto per effetto dell’eliminazione degli effetti dell’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi che sarebbe stata eseguita in violazione del divieto di anatocismo posto dall’art. 1283 c.c.; anche [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società e anch’egli correntista della banca, la convenne in giudizio per ottenere il risarcimento di tutti i danni da lui personalmente subiti.

Il Tribunale di Massa accolse la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:SOCIETA] limitatamente ai danni che ritenne derivanti dalla revoca dell’ordine di bonifico a [OSCURATO:PERSONA] LTDA, nonché quella restitutoria, facendo propri i calcoli svolti dal consulente tecnico d’ufficio che era stato nominato, il quale aveva tenuto conto degli effetti dell’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e condannò la banca a rifondere le spese sostenute dalla società; rigettò, invece, le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], e compensò le relative voci di spesa.

La Corte d’appello di Genova ha accolto l’appello principale proposto dalla banca, rigettando quello incidentale promosso dalla RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore società, che ha condannato in solido con [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

A sostegno della decisione, per i profili ancora d’interesse, ha riconosciuto l’inadempimento contrattuale della banca in relazione alla revoca dell’ordine di pagamento swift nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LTDA (in mancanza d’impugnazione relativa a quello concernente [OSCURATO:PERSONA]), poiché la revoca era avvenuta senza alcuna previa comunicazione e comunque dopo che la disposizione si era perfezionata nei confronti della destinataria, in rapporto alla quale aveva avuto esecuzione; ma, analogamente a quanto il tribunale aveva stabilito in relazione all’ordine di bonifico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che la società non avesse in alcun modo provato la sussistenza e l’ammontare del danno conseguente alla revoca, né avesse comunque proposto l’acquisizione di prove documentali o testimoniali.

La fattura alla quale si riferiva l’ordine di bonifico, ha osservato, riguardava soltanto una parte della merce e non risultava se fossero state compiute successive consegne, con riconoscimento di eventuali dilazioni o sconti, né che vi fossero stati lamentele o solleciti da parte di [OSCURATO:PERSONA] per l’omesso pagamento della fattura, o anche che [OSCURATO:PERSONA] avesse omesso di consegnare la merce cui la fattura si riferiva: non era stato difatti prodotto alcun carteggio tra le due società idoneo a chiarire la natura dei loro rapporti commerciali e le motivazioni dell’interruzione di essi.

In assenza di prove documentali o testimoniali , dunque, ha ritenuto la corte d’appello, non era possibile ricostruire l’incidenza di quel mancato pagamento sui rapporti tra i contraenti.

Né si poteva tener conto, ha proseguito la corte territoriale, delle considerazioni svolte dal consulente tecnico d’ufficio, il quale, quanto al mancato guadagno lamentato dalla società, aveva sì sviluppato un conteggio, ma sottolineando che nessun documento era stato consegnato e comunque che da nessun documento RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore emergeva quel danno, di modo che non era possibile determinare il nesso causale tra la condotta descritta e il calo della produzione e dei ricavi nel triennio successivo.

In relazione poi agli eventuali guadagni che sarebbero derivati dalla vendita della merce a terzi,ha proseguito, il consulente si era limitato a una previsione di calcolo ipotizzando che a causa dell’omesso pagamento della somma oggetto del bonifico (pari a US 75.407,50) [OSCURATO:PERSONA] avesse omesso la fornitura di merce per euro 564.011,34: ma in tal modo, ha sottolineato la corte d’appello, il consulente,oltre a supplire alla carenza di allegazioni della parte, ha proceduto a valutazioni, come quella riguardante il nesso causale, esulanti dalle proprie competenze.

Il che a maggior ragione risaltava nel caso in esame, in cui la società era giàdebitrice di [OSCURATO:PERSONA] per precedenti fatture pure rimaste insolute, il giorno dopo l’omesso bonifico di cui si discute era stata posta in amministrazione controllata e nel medesimo periodo altri creditori, già muniti di titoli esecutivi, avevano proceduto alla trascrizione di pignoramenti immobiliari e la stessa BNL aveva revocato gli affidamenti.

In relazione poi alle somme oggetto della pretesa restitutoria, il giudice d’appello ha stabilito che, in mancanza di prova da parte del soggetto onerato, ossia di [OSCURATO:SOCIETA], le rimesse si dovevano considerare solutorie, con la conseguente applicabilità del termine di prescrizione decennale da esse decorrente.

Per conseguenza, ha rimarcato, ri s ultava esatta l’ipotesi di calcolo che aveva considerato come data iniziale dell’ultimo decennio quella della notifica dell’atto di citazione poiché prima di tale momento le competenzecoperte da rimesse solutorie non erano più ripetibili.

E allora, ha concluso, il rigetto dell’appello era determinato dal fatto che in relazione al periodo oggetto di controllo il consulente tecnico aveva accertato che non si erano verificate rimesse solutorie.RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano rispettivamente a sei e a un motivoe illustrano con memoria, cui la banca replica con controricorso e ricorso incidentale, articolato in cinque motivi nella parte condizionata all’accoglimento del ricorso principale e in un motivo nella parte non condizionata all’accoglimento, che pure correda di memoria.

I ricorrenti contrastano il ricorso incidentale con controricorso.

Ragioni della decisione 1.- Con i primi due motivi d el ricorso principale , da esaminare congiuntamente, perché connessi, la società lamenta: - la nullità della sentenza perché la motivazione non risponderebbe al minimo costituzionale concernente l’identificazione delle conseguenze dell’inadempimento della banca dell’obbligo su di essa gravante di eseguire il pagamento swift nei confronti della propria fornitrice (primo motivo).

Sostiene, in particolare, che il giudice d’appello, pur riconoscendo la natura percipiente della consulenza tecnica d’ufficio disposta, e prendendo atto delle conclusioni raggiunte dal consulente in ordine ai danni conseguenti all’inadempimento in questione, le avrebbe contraddittoriamente pretermesse, perdipiù richiamando incongruamente considerazioni svolte dal consulente, concernenti la mancanza di documentazione utile, ma in realtà relative a diversi quesiti; -alternativamente la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c. o il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti(secondo motivo).

Deduce,in sostanza , che la corte d’appello avrebbe compiuto un errore di percezione del contenuto della prova, e, in particolare, del contenuto della consulenza tecnica, di natura appunto percipiente e rispondente al quesito conferito dal giudice di primo grado,col quale si era demandato al consulente anche il compito di RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore accertare se la società avesse subito danni conseguenti direttamente o indirettamente dalla condotta tenuta dalla banca.

La censura complessivamente proposta è inammissibile, sia perché con essa non si coglie a pieno la ragione del decidere, sia perché si traduce in una non consentita diversa lettura delle risultanze processuali e delle considerazioni svolte dal c.t.u. 1.1.- Giova sottolineare che l ’inadempimento in questione concerne l’omesso trasferimento di una somma di denaro mediante addebito sul conto corrente e l’accredito di essa sul conto corrente del creditore e si riferisce al rapporto tra ordinante e banca, al quale è estraneo il beneficiario (Cass. n. 10545/15; n. 25221/23, secondo cui nei confronti del beneficiario l’incarico di eseguire il pagamento ha natura di delegatio solvendi ex art. 1269 c.c., senza assunzione da parte della banca di un’autonoma obbligazione).

Nei rapporti tra ordinante e banca, quindi, l’omesso trasferimento integra il fatto lesivo; ma non si configura in re ipsa alcun danno-conseguenza, in particolare quello consistente per un verso nell’affermato calo della produzione aziendale e dei ricavi nel triennio successivo e per altro verso nel guadagno che sarebbe derivato dalla vendita a terzi della merce oggetto della fattura rimasta insoluta. 2.- Anzitutto, come correttamente ha rilevato la corte d’appello, sarebbe dovuta essere la società danneggiata a provare questi danni; per cui, in assenza di questa prova, è coerente la motivazione di rigetto della domanda, nonostante la dimostrazione del fatto lesivo.

Inoltre,è il giudice che deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'eventodi danno), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento,in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p., in modo da ascrivere l'eventodi danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere alla valutazione della diversa efficienza RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore delle varie concause sul piano dellacausalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'eventodi danno e le singoleconseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) , al fine di configurare in capo all'autore della condotta, responsabile tout courtsul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche leconseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'eventodi danno (vedi già Cass. n. 15991/11). 2.1.-Correttamente, quindi, la corte d’appello, pur prendendo atto dei quesiti rivolti al consulente, ha rimarcato che non gli poteva essere rimessa la valutazione del nesso causale tra la condotta della banca e il danno che la [OSCURATO:SOCIETA] assumeva di aver patito. 3.- Difatti , hanno chiarito le sezioni unite (Cass., se z . un., n. 3086/22; n. 6500/22),il perimetro entro il quale si muove l’attività del consulente è pur sempre quello della prova, in ragione della necessità di valutare le prove alla luce di un sapere tecnico di cui il giudice non dispone ovvero di ricercare una prova che solo il sapere tecnico è in grado di reperire.

E a tale perimetro è estranea l’individuazione della soluzione giuridica da riconoscere in base agli accertamenti svolti, anchecon una consulenza percipiente. 3.1.- L a valutazione giuridica è stata dunque correttamente svolta dalla corte territoriale, in base alle considerazioni sunteggiate in narrativa, là dove ha riconosciuto rilevanza, sul piano della relazione di causalitàgiuridica, alle circostanze di fatto che l a società era già debitrice di [OSCURATO:PERSONA] per precedenti fatture pure rimaste insolute,che il giorno dopo l’omesso bonifico di cui si discute [OSCURATO:SOCIETA] era stata posta in amministrazione controllata e che nel medesimo periodo altri creditori, già muniti di titoli esecutivi, avevano proceduto alla trascrizione di pignoramenti immobiliari e la stessa BNL aveva revocato gli affidamenti. 4.- Inammissibile è anche il profilo della censura col quale si propone il tema del preteso travisamento della prova.RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore Le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 5792/2024) hanno stabilito che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale». 4.1.- Nel caso in esame, che nessuna pretermissione di fatti decisivi sia avvenuta emerge proprio dal testo della consulenza trascritto in ricorso, in cui si legge che, appunto come indicato nella sentenza impugnata, del danno emergenteera risul tata impossibile la determinazione (si veda il punto della consulenza trascritto nell’incipitdi pag. 60 del ricorso).

Quanto al lucro cessante, il consulente ha proceduto a una ricostruzione del nesso causale tra il mancato pagamento alla [OSCURATO:PERSONA] e la mancata fornitura da parte di questa dei prodotti ordinati per la stagione autunno/inverno 1994/1995, pure in mancanza di uno specifico quesito concernente«la quantificazione dei mancati ricavi relativi alle mancate consegne della stagione autunno-inverno 94/95»(periodo a cavallo tra le pagine 55 e 56 del ricorso) .

Ma, così facendo, il consulente ha appunto svolto valutazioni non certo tecniche, ma giuridiche, estranee, come si è visto, al proprio ambito di competenza, e ciò indipendentemente dal tenore dei quesiti rivoltigli. 5.-Col terzo motivo del ricorso principale la società lamenta la nullità della sentenza impugnata nella parte in cuiil giudice d’appello, RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore limitandosi a dichiararlo assorbito, non ha esaminato il secondo motivo di appello incidentale, col quale l’appellante aveva contestato la statuizione di primo grado con la quale si era ritenuto, pur in assenza di eccezione di prescrizione da parte della banca, che fosse stata proprio la società ad autolimitare la propria domanda di restituzione nei limiti della prescrizione decennale maturata.

Il motivo è fondato.

La corte d’appello, ritenuto che in relazione al decennio decorrente, a ritroso, dalla notifica dell’atto di citazione, non vi fosse stata alcuna rimessa solutoria, ha ritenuto assorbito il secondo motivo dell’appello incidentale, col quale, si legge nella narrativa della sentenza e anche nel ricorso , [OSCURATO:SOCIETA] aveva appunto lamentato la limitazione dell’oggetto della domanda restitutoria alla pretesa non prescritta.

Si tratta di un’ipotesi di assorbimento improprio, il quale presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita.

Manca, tuttavia, la specifica indicazione, da parte della corte, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano, per cui si è al cospetto di un’omissione di pronuncia (da ultimo, Cass. n. 26507/23). 5.1.- N é è configurabile il giudicato interno opposto in controricorso perché, a d avviso dalla banca, la società si sar e bbe limitata a dolersi dell’errore relativo alla pretesa autolimitazione della domanda, senza nulla obiettare in relazione all’affermata mancata eccezione di prescrizione, evidenziata soltanto in sede di comparsa conclusionale, e quindi tardivamente.

Il giudicato, infatti, si forma se il giudice pronuncia, sia pure, entro determinati limiti, implicitamente, non certo se non pronuncia, come è avvenuto in questo caso(in termini, Cass. n. 48/22).

Il motivo è accolto.RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 6.- Ne deriva l’assorbimento del quarto motivo d el ricorso principale, che la stessa ricorrente reputa subordinato al terzo (v. pag. 90 del ricorso), col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., perché la banca, addossando alla [OSCURATO:SOCIETA] l’onere di provare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, avrebbe violato la regola delriparto dei carichi probatori. 6.1.-Assorbito è altresì il quinto motivo di questo ricorso, che la ricorrente pure reputa subordinato al terzo e al quarto (cfr. pag. 96 del ricorso), col quale la società lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c. o il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, con riguardo alla pretesa errata percezione degli accertamenti di fatto compiuti dal consulente tecnico in ordine alla natura solutoria delle rimesse bancarie compiute dalla società. 7.- Per ragioni analoghe a quelle poste a sostegno dell’accoglimento del terzo motivo, è fondato anche il sesto motivo di questo ricorso, col quale la società svolge analoga denuncia in relazione alla pronuncia di assorbimento, anch’esso improprio, relativa al quarto motivo di appello incidentale col quale l’appellante, come si riferisce nella narrativa della sentenza impugnatae si riporta in ricorso, aveva lamentato che il tribunale aveva calcolato erroneamente il saldo del conto corrente in quanto tutti i conti correnti erano stati chiusi già in epoca antecedente all’instaurazione del giudizio di primo grado, di modo che il tribunale avrebbe potuto unicamente determinare gli interessi debitori corrisposti dalla [OSCURATO:SOCIETA] in eccedenza rispetto al dovuto. 7.1.- Il motivo è accolto perché effettivamente manca anche in questo caso ogni giustificazione dei presupposti di fatto della pronuncia di assorbimento. 8.-L’accoglimento del terzo e del sesto motivo del ricorso, che comporta il rinvio per nuovo esame, determina l’assorbimento del settimo motivo del ricorso principale, col quale [OSCURATO:PERSONA] RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore lamenta il vizio di ultrapetizione, la nullità per mancanza del minimo costituzionale della motivazione e la violazione dell’art. 97 c.p.c., nonché dell’art. 5 del d.m. n. 55/14 e dell’art. 10 c.p.c., nella parte in cui la corte d’appello lo ha condannato a rifondere le spese legali di entrambi i gradi di giudizio in solido con [OSCURATO:SOCIETA], e sulla base di un valore di causa parametrato al valore della condanna di [OSCURATO:SOCIETA] contenuta nella pronuncia di primo grado, in accoglimento del motivo di appello col quale BNL si era limitata a chiedere la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del primo grado nei propri confronti secondo il valore della controversia tra BNL e [OSCURATO:PERSONA], anziché la compensazione delle spese disposta dal tribunale. 8.1.- Il giudice del rinvio, difatti, allorché riformi in tutto o anche in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (si vedano, fra varie, Cass. n. 9064/18; n. 27056/21; n. 35666/23). 9.-Risulta per conseguenza assorbito anche l’unico motivo del ricorso incidentale non condizionato, col quale la banca chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA] solidalmente alla rifusione delle spese e non già personalmente in relazione alla domanda autonomamente proposta. 10.-Assorbito è anche il ricorso incidentale nella parte in cui è proposto in via condizionata, concernente: - la pretesa inammissibilità dell’ordinanza di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio e della nullità del successivo elaborato (primo motivo); - l’affermata pretermissione di circostanze di fatto decisive concernenti la legittimità della revoca del mandato swift relativo a [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo);RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore - la portata della transazione concernente altro giudizio in relazione alla domanda risarcitoria relativaalla revoca del mandato di pagamento swift(terzo motivo); - l a pretesa omissione di pronuncia in ordine all’affermata nullità della citazione di primo grado per l’assoluta indeterminatezza del petitum(quarto motivo). 10.1.- È, invece, inammissibile il quinto motivo di questo ricorso, col quale si lamenta la pretesa omissione di pronuncia sulla richiesta di rigetto per mancanza in atti del contratto di apertura del conto corrente, in quanto il ragionamento della corte territoriale comporta non già l’omessa pronuncia sulla questione, ma il rigetto implicito di essa.

Per questi motivi La Corte accoglie il terzo e il sesto motivo del ricorso principale, dichiara inammissibili il primoe il secondo motivo di questo ricorso , assorbiti il quarto, il quinto, il settimo e i primi quattro motivi de l ricorso incidentale nella parte in cui è proposto in via condizionata, nonché l’unico motivo proposto in via non condizionata, cassa la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l numer o 2 5 966 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difes i , giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domiciliano in Roma, alla via Nizza, n. 46, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA] nazionale del lavoro, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, d a gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, al [OSCURATO:PERSONA], n. 37 -controricorrentee ricorrente in via incidentale, in via condizionata e non- Oggetto: Banca - Revoca ordini di bonifico swift - [OSCURATO:PERSONA] di ripetizione delle somme corrispondenti all’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi .RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova n. 620/2020, depositatain data 2 luglio 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 5 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:SOCIETA] , correntista presso [OSCURATO:SOCIETA] nazionale del lavoro, dispose due bonifici di pagamento swiftper il tramite della banca, uno in favore di [OSCURATO:PERSONA] e l’altro in favore di [OSCURATO:PERSONA] LTDA, che Banca nazionale del lavoro prima autorizzò e poi revocò dopo tre giorni dalla comunicazione alleclient i di aver dato esecuzione ai mandati swift , privando di efficacia i pagamenti già effettuati. La società convenne allora in giudizio la banca sia per ottenere il risarcimento dei danni determinati dalla revoca, sia per conseguire la restituzione delle somme risultanti dal ricalcolo compiuto per effetto dell’eliminazione degli effetti dell’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi che sarebbe stata eseguita in violazione del divieto di anatocismo posto dall’art. 1283 c.c.; anche [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società e anch’egli correntista della banca, la convenne in giudizio per ottenere il risarcimento di tutti i danni da lui personalmente subiti. Il Tribunale di Massa accolse la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:SOCIETA] limitatamente ai danni che ritenne derivanti dalla revoca dell’ordine di bonifico a [OSCURATO:PERSONA] LTDA, nonché quella restitutoria, facendo propri i calcoli svolti dal consulente tecnico d’ufficio che era stato nominato, il quale aveva tenuto conto degli effetti dell’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e condannò la banca a rifondere le spese sostenute dalla società; rigettò, invece, le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], e compensò le relative voci di spesa. La Corte d’appello di Genova ha accolto l’appello principale proposto dalla banca, rigettando quello incidentale promosso dalla RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore società, che ha condannato in solido con [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno della decisione, per i profili ancora d’interesse, ha riconosciuto l’inadempimento contrattuale della banca in relazione alla revoca dell’ordine di pagamento swift nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LTDA (in mancanza d’impugnazione relativa a quello concernente [OSCURATO:PERSONA]), poiché la revoca era avvenuta senza alcuna previa comunicazione e comunque dopo che la disposizione si era perfezionata nei confronti della destinataria, in rapporto alla quale aveva avuto esecuzione; ma, analogamente a quanto il tribunale aveva stabilito in relazione all’ordine di bonifico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che la società non avesse in alcun modo provato la sussistenza e l’ammontare del danno conseguente alla revoca, né avesse comunque proposto l’acquisizione di prove documentali o testimoniali. La fattura alla quale si riferiva l’ordine di bonifico, ha osservato, riguardava soltanto una parte della merce e non risultava se fossero state compiute successive consegne, con riconoscimento di eventuali dilazioni o sconti, né che vi fossero stati lamentele o solleciti da parte di [OSCURATO:PERSONA] per l’omesso pagamento della fattura, o anche che [OSCURATO:PERSONA] avesse omesso di consegnare la merce cui la fattura si riferiva: non era stato difatti prodotto alcun carteggio tra le due società idoneo a chiarire la natura dei loro rapporti commerciali e le motivazioni dell’interruzione di essi. In assenza di prove documentali o testimoniali , dunque, ha ritenuto la corte d’appello, non era possibile ricostruire l’incidenza di quel mancato pagamento sui rapporti tra i contraenti. Né si poteva tener conto, ha proseguito la corte territoriale, delle considerazioni svolte dal consulente tecnico d’ufficio, il quale, quanto al mancato guadagno lamentato dalla società, aveva sì sviluppato un conteggio, ma sottolineando che nessun documento era stato consegnato e comunque che da nessun documento RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore emergeva quel danno, di modo che non era possibile determinare il nesso causale tra la condotta descritta e il calo della produzione e dei ricavi nel triennio successivo. In relazione poi agli eventuali guadagni che sarebbero derivati dalla vendita della merce a terzi,ha proseguito, il consulente si era limitato a una previsione di calcolo ipotizzando che a causa dell’omesso pagamento della somma oggetto del bonifico (pari a US 75.407,50) [OSCURATO:PERSONA] avesse omesso la fornitura di merce per euro 564.011,34: ma in tal modo, ha sottolineato la corte d’appello, il consulente,oltre a supplire alla carenza di allegazioni della parte, ha proceduto a valutazioni, come quella riguardante il nesso causale, esulanti dalle proprie competenze. Il che a maggior ragione risaltava nel caso in esame, in cui la società era giàdebitrice di [OSCURATO:PERSONA] per precedenti fatture pure rimaste insolute, il giorno dopo l’omesso bonifico di cui si discute era stata posta in amministrazione controllata e nel medesimo periodo altri creditori, già muniti di titoli esecutivi, avevano proceduto alla trascrizione di pignoramenti immobiliari e la stessa BNL aveva revocato gli affidamenti. In relazione poi alle somme oggetto della pretesa restitutoria, il giudice d’appello ha stabilito che, in mancanza di prova da parte del soggetto onerato, ossia di [OSCURATO:SOCIETA], le rimesse si dovevano considerare solutorie, con la conseguente applicabilità del termine di prescrizione decennale da esse decorrente. Per conseguenza, ha rimarcato, ri s ultava esatta l’ipotesi di calcolo che aveva considerato come data iniziale dell’ultimo decennio quella della notifica dell’atto di citazione poiché prima di tale momento le competenzecoperte da rimesse solutorie non erano più ripetibili. E allora, ha concluso, il rigetto dell’appello era determinato dal fatto che in relazione al periodo oggetto di controllo il consulente tecnico aveva accertato che non si erano verificate rimesse solutorie.RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano rispettivamente a sei e a un motivoe illustrano con memoria, cui la banca replica con controricorso e ricorso incidentale, articolato in cinque motivi nella parte condizionata all’accoglimento del ricorso principale e in un motivo nella parte non condizionata all’accoglimento, che pure correda di memoria. I ricorrenti contrastano il ricorso incidentale con controricorso. Ragioni della decisione 1.- Con i primi due motivi d el ricorso principale , da esaminare congiuntamente, perché connessi, la società lamenta: - la nullità della sentenza perché la motivazione non risponderebbe al minimo costituzionale concernente l’identificazione delle conseguenze dell’inadempimento della banca dell’obbligo su di essa gravante di eseguire il pagamento swift nei confronti della propria fornitrice (primo motivo). Sostiene, in particolare, che il giudice d’appello, pur riconoscendo la natura percipiente della consulenza tecnica d’ufficio disposta, e prendendo atto delle conclusioni raggiunte dal consulente in ordine ai danni conseguenti all’inadempimento in questione, le avrebbe contraddittoriamente pretermesse, perdipiù richiamando incongruamente considerazioni svolte dal consulente, concernenti la mancanza di documentazione utile, ma in realtà relative a diversi quesiti; -alternativamente la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c. o il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti(secondo motivo). Deduce,in sostanza , che la corte d’appello avrebbe compiuto un errore di percezione del contenuto della prova, e, in particolare, del contenuto della consulenza tecnica, di natura appunto percipiente e rispondente al quesito conferito dal giudice di primo grado,col quale si era demandato al consulente anche il compito di RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore accertare se la società avesse subito danni conseguenti direttamente o indirettamente dalla condotta tenuta dalla banca. La censura complessivamente proposta è inammissibile, sia perché con essa non si coglie a pieno la ragione del decidere, sia perché si traduce in una non consentita diversa lettura delle risultanze processuali e delle considerazioni svolte dal c.t.u. 1.1.- Giova sottolineare che l ’inadempimento in questione concerne l’omesso trasferimento di una somma di denaro mediante addebito sul conto corrente e l’accredito di essa sul conto corrente del creditore e si riferisce al rapporto tra ordinante e banca, al quale è estraneo il beneficiario (Cass. n. 10545/15; n. 25221/23, secondo cui nei confronti del beneficiario l’incarico di eseguire il pagamento ha natura di delegatio solvendi ex art. 1269 c.c., senza assunzione da parte della banca di un’autonoma obbligazione). Nei rapporti tra ordinante e banca, quindi, l’omesso trasferimento integra il fatto lesivo; ma non si configura in re ipsa alcun danno-conseguenza, in particolare quello consistente per un verso nell’affermato calo della produzione aziendale e dei ricavi nel triennio successivo e per altro verso nel guadagno che sarebbe derivato dalla vendita a terzi della merce oggetto della fattura rimasta insoluta. 2.- Anzitutto, come correttamente ha rilevato la corte d’appello, sarebbe dovuta essere la società danneggiata a provare questi danni; per cui, in assenza di questa prova, è coerente la motivazione di rigetto della domanda, nonostante la dimostrazione del fatto lesivo. Inoltre,è il giudice che deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'eventodi danno), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento,in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p., in modo da ascrivere l'eventodi danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere alla valutazione della diversa efficienza RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore delle varie concause sul piano dellacausalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'eventodi danno e le singoleconseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) , al fine di configurare in capo all'autore della condotta, responsabile tout courtsul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche leconseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'eventodi danno (vedi già Cass. n. 15991/11). 2.1.-Correttamente, quindi, la corte d’appello, pur prendendo atto dei quesiti rivolti al consulente, ha rimarcato che non gli poteva essere rimessa la valutazione del nesso causale tra la condotta della banca e il danno che la [OSCURATO:SOCIETA] assumeva di aver patito. 3.- Difatti , hanno chiarito le sezioni unite (Cass., se z . un., n. 3086/22; n. 6500/22),il perimetro entro il quale si muove l’attività del consulente è pur sempre quello della prova, in ragione della necessità di valutare le prove alla luce di un sapere tecnico di cui il giudice non dispone ovvero di ricercare una prova che solo il sapere tecnico è in grado di reperire. E a tale perimetro è estranea l’individuazione della soluzione giuridica da riconoscere in base agli accertamenti svolti, anchecon una consulenza percipiente. 3.1.- L a valutazione giuridica è stata dunque correttamente svolta dalla corte territoriale, in base alle considerazioni sunteggiate in narrativa, là dove ha riconosciuto rilevanza, sul piano della relazione di causalitàgiuridica, alle circostanze di fatto che l a società era già debitrice di [OSCURATO:PERSONA] per precedenti fatture pure rimaste insolute,che il giorno dopo l’omesso bonifico di cui si discute [OSCURATO:SOCIETA] era stata posta in amministrazione controllata e che nel medesimo periodo altri creditori, già muniti di titoli esecutivi, avevano proceduto alla trascrizione di pignoramenti immobiliari e la stessa BNL aveva revocato gli affidamenti. 4.- Inammissibile è anche il profilo della censura col quale si propone il tema del preteso travisamento della prova.RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore Le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 5792/2024) hanno stabilito che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale». 4.1.- Nel caso in esame, che nessuna pretermissione di fatti decisivi sia avvenuta emerge proprio dal testo della consulenza trascritto in ricorso, in cui si legge che, appunto come indicato nella sentenza impugnata, del danno emergenteera risul tata impossibile la determinazione (si veda il punto della consulenza trascritto nell’incipitdi pag. 60 del ricorso). Quanto al lucro cessante, il consulente ha proceduto a una ricostruzione del nesso causale tra il mancato pagamento alla [OSCURATO:PERSONA] e la mancata fornitura da parte di questa dei prodotti ordinati per la stagione autunno/inverno 1994/1995, pure in mancanza di uno specifico quesito concernente«la quantificazione dei mancati ricavi relativi alle mancate consegne della stagione autunno-inverno 94/95»(periodo a cavallo tra le pagine 55 e 56 del ricorso) . Ma, così facendo, il consulente ha appunto svolto valutazioni non certo tecniche, ma giuridiche, estranee, come si è visto, al proprio ambito di competenza, e ciò indipendentemente dal tenore dei quesiti rivoltigli. 5.-Col terzo motivo del ricorso principale la società lamenta la nullità della sentenza impugnata nella parte in cuiil giudice d’appello, RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore limitandosi a dichiararlo assorbito, non ha esaminato il secondo motivo di appello incidentale, col quale l’appellante aveva contestato la statuizione di primo grado con la quale si era ritenuto, pur in assenza di eccezione di prescrizione da parte della banca, che fosse stata proprio la società ad autolimitare la propria domanda di restituzione nei limiti della prescrizione decennale maturata. Il motivo è fondato. La corte d’appello, ritenuto che in relazione al decennio decorrente, a ritroso, dalla notifica dell’atto di citazione, non vi fosse stata alcuna rimessa solutoria, ha ritenuto assorbito il secondo motivo dell’appello incidentale, col quale, si legge nella narrativa della sentenza e anche nel ricorso , [OSCURATO:SOCIETA] aveva appunto lamentato la limitazione dell’oggetto della domanda restitutoria alla pretesa non prescritta. Si tratta di un’ipotesi di assorbimento improprio, il quale presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita. Manca, tuttavia, la specifica indicazione, da parte della corte, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano, per cui si è al cospetto di un’omissione di pronuncia (da ultimo, Cass. n. 26507/23). 5.1.- N é è configurabile il giudicato interno opposto in controricorso perché, a d avviso dalla banca, la società si sar e bbe limitata a dolersi dell’errore relativo alla pretesa autolimitazione della domanda, senza nulla obiettare in relazione all’affermata mancata eccezione di prescrizione, evidenziata soltanto in sede di comparsa conclusionale, e quindi tardivamente. Il giudicato, infatti, si forma se il giudice pronuncia, sia pure, entro determinati limiti, implicitamente, non certo se non pronuncia, come è avvenuto in questo caso(in termini, Cass. n. 48/22). Il motivo è accolto.RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 6.- Ne deriva l’assorbimento del quarto motivo d el ricorso principale, che la stessa ricorrente reputa subordinato al terzo (v. pag. 90 del ricorso), col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., perché la banca, addossando alla [OSCURATO:SOCIETA] l’onere di provare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, avrebbe violato la regola delriparto dei carichi probatori. 6.1.-Assorbito è altresì il quinto motivo di questo ricorso, che la ricorrente pure reputa subordinato al terzo e al quarto (cfr. pag. 96 del ricorso), col quale la società lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c. o il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, con riguardo alla pretesa errata percezione degli accertamenti di fatto compiuti dal consulente tecnico in ordine alla natura solutoria delle rimesse bancarie compiute dalla società. 7.- Per ragioni analoghe a quelle poste a sostegno dell’accoglimento del terzo motivo, è fondato anche il sesto motivo di questo ricorso, col quale la società svolge analoga denuncia in relazione alla pronuncia di assorbimento, anch’esso improprio, relativa al quarto motivo di appello incidentale col quale l’appellante, come si riferisce nella narrativa della sentenza impugnatae si riporta in ricorso, aveva lamentato che il tribunale aveva calcolato erroneamente il saldo del conto corrente in quanto tutti i conti correnti erano stati chiusi già in epoca antecedente all’instaurazione del giudizio di primo grado, di modo che il tribunale avrebbe potuto unicamente determinare gli interessi debitori corrisposti dalla [OSCURATO:SOCIETA] in eccedenza rispetto al dovuto. 7.1.- Il motivo è accolto perché effettivamente manca anche in questo caso ogni giustificazione dei presupposti di fatto della pronuncia di assorbimento. 8.-L’accoglimento del terzo e del sesto motivo del ricorso, che comporta il rinvio per nuovo esame, determina l’assorbimento del settimo motivo del ricorso principale, col quale [OSCURATO:PERSONA] RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore lamenta il vizio di ultrapetizione, la nullità per mancanza del minimo costituzionale della motivazione e la violazione dell’art. 97 c.p.c., nonché dell’art. 5 del d.m. n. 55/14 e dell’art. 10 c.p.c., nella parte in cui la corte d’appello lo ha condannato a rifondere le spese legali di entrambi i gradi di giudizio in solido con [OSCURATO:SOCIETA], e sulla base di un valore di causa parametrato al valore della condanna di [OSCURATO:SOCIETA] contenuta nella pronuncia di primo grado, in accoglimento del motivo di appello col quale BNL si era limitata a chiedere la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del primo grado nei propri confronti secondo il valore della controversia tra BNL e [OSCURATO:PERSONA], anziché la compensazione delle spese disposta dal tribunale. 8.1.- Il giudice del rinvio, difatti, allorché riformi in tutto o anche in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (si vedano, fra varie, Cass. n. 9064/18; n. 27056/21; n. 35666/23). 9.-Risulta per conseguenza assorbito anche l’unico motivo del ricorso incidentale non condizionato, col quale la banca chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA] solidalmente alla rifusione delle spese e non già personalmente in relazione alla domanda autonomamente proposta. 10.-Assorbito è anche il ricorso incidentale nella parte in cui è proposto in via condizionata, concernente: - la pretesa inammissibilità dell’ordinanza di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio e della nullità del successivo elaborato (primo motivo); - l’affermata pretermissione di circostanze di fatto decisive concernenti la legittimità della revoca del mandato swift relativo a [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo);RG n. 25966/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore - la portata della transazione concernente altro giudizio in relazione alla domanda risarcitoria relativaalla revoca del mandato di pagamento swift(terzo motivo); - l a pretesa omissione di pronuncia in ordine all’affermata nullità della citazione di primo grado per l’assoluta indeterminatezza del petitum(quarto motivo). 10.1.- È, invece, inammissibile il quinto motivo di questo ricorso, col quale si lamenta la pretesa omissione di pronuncia sulla richiesta di rigetto per mancanza in atti del contratto di apertura del conto corrente, in quanto il ragionamento della corte territoriale comporta non già l’omessa pronuncia sulla questione, ma il rigetto implicito di essa. Per questi motivi La Corte accoglie il terzo e il sesto motivo del ricorso principale, dichiara inammissibili il primoe il secondo motivo di questo ricorso , assorbiti il quarto, il quinto, il settimo e i primi quattro motivi de l ricorso incidentale nella parte in cui è proposto in via condizionata, nonché l’unico motivo proposto in via non condizionata, cassa la
Sentenza Cassazione n. 10879/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris