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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 32509/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18362/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Germanico, n. 172, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - controricorrente - avverso la sentenza n- 8559/19/18 della Commissione tributaria del Lazio - Sezione Staccata di Latina, depositata il 5/12/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] proposto contro la decisione della CTP di Latina che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avente ad oggetto l'intimazione di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate — Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per effetto dell'omesso pagamento delle somme portate da numerose cartelle esattoriali concernenti tributi.

La predetta CTR ha motivato la propria decisione evidenziando che, "come già affermato in prime cure (...) tutte le notifiche delle cartelle presupposte sono state eseguite all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] 6 in Sabaudia, dove il contribuente risultava inequivocabilmente risiedere, dal 28/5/01 al 12/2713, giusta certificato di residenza prodotto in atti, nonché dichiarazioni formalmente rese dal messo notificatore nelle relate di notifica, versate in atti e coperte da fede privilegiata fino a querela di falso, nel caso di specie non presentata" ed ancora che dalla "correttezza dei procedimenti notificatori" concernenti le cartelle esattoriali consegue l'inammissibilità dell'originario ricorso avverso l'intimazione di pagamento, per definitività degli atti prodromici non tempestivamente impugnati.

Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e depositato memoria.

CONSIDERATO CHECon il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame delle relate di notificazione delle cartelle prodotte da controparte e delle specifiche contestazioni mosse per ciascuna notificazione, che ha determinato la mancata declaratoria di nullità e/o inesistenza delle stesse, non necessitando la proposizione della querela di falso.

Con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., nullità della sentenza di appello per omessa considerazione della non utilizzabilità della documentazione prodotta da controparte nel primo grado del giudizio a sostegno della ritualità delle notificazioni, nonostante l'inequivoco disconoscimento delle copie fotostatiche, "illeggibili e confuse", che ha determinato la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei crediti erariali.

Con il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., omessa pronuncia in ordine alla non utilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio da Agenzia delle Entrate - Riscossione e conseguentemente omessa pronuncia in ordine alla formulata eccezione di prescrizione dei pretesi crediti erariali.

Con il quarto motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., omessa pronuncia in ordine alla eccepita mancanza di sottoscrizione delle cartelle esattoriali, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a),

I. n. 212 del 2000ed alla Circolare 16/E del 6/3/2008.

La prima censura va disattesa perché inammissibile.

Secondo la Corte è inammissibile il motivo di impugnazione che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 31236/2021; n. 24092/2021; Cass. n. 18421/2009; n. 15952/2007).

Nella specie, il punto decisivo nel ragionamento della sentenza della CTR del Lazio concerne la circostanza che la cartolina di ricevimento postale costituisce pacifico strumento di prova della notificazione dell'atto, fatto salvo il disconoscimento del contenuto della busta ad opera della parte: il principio di conoscenza legale da parte del destinatario dell'atto ritualmente notificato a mezzo di servizio postale (come attestato dall'avviso di ricevimento) esclude, in ogni caso, che sia il mittente a dover fornire la prova (anche) del contenuto dell'atto notificato cosicché dalla ritualità della notifica dell'avviso di iscrizione dell'ipoteca discende, quindi, la tardività della proposizione dell'originario ricorso da parte del contribuente.

Il motivo di impugnazione è incentrato sulla doglianza relativa al fatto che i giudici di appello non avrebbero considerato che il contribuente non risiedeva in Sabaudia, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, indirizzo riportato sul plico postale, laddove nella impugnata sentenza si legge invece che "il contribuente risultava inequivocabilmente risiedere, dal 28/5/01 al 12/2713, giusta certificato di residenza prodotto in atti, nonché dichiarazioni formalmente rese dal messo notificatore nelle relate di notifica, versate in atti e coperte da fede privilegiata fino a querela di falso, nel caso di specie non presentata".

La parte ricorrente prescinde dal contestare il ragionamento logico- giuridico svolto dai giudici di secondo grado, conforme peraltro a quello sviluppato in fatto e in diritto dalla CTP di Latina, senza la minima confutazione critica delle argomentazioni della sentenza, proponendo un quesito di diritto che non ha alcun riferimento a quanto argomentato dalla sentenza impugnata e che oltretutto non è adeguatamente supportato dalla trascrizione nel corpo del ricorso per cassazione della documentazione necessaria a supportare la tesi del ricorrente, tanto più necessaria proprio perché, come detto, prescinde da quanto affermato nella sentenza, riguardo alla produzione del certificato di residenza del contribuente, cosicché il motivo risulta inammissibile anche per mancato rispetto del principio di autosufficienza.

La seconda censura va disattesa perché inondata.

Il disconoscimento delle copie fotostatiche agli originali, su cui insiste il ricorrente, risulta operato attraverso una pluralità di rilievi, cumulativamente avanzati, senza riferimento ai singoli avvisi di ricevimento, nonché la loro diversa natura (alcuni atterrebbero alle modalità di notifica, altri alla falsità delle attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento, altri ancora genericamente alle copie fotostatiche) giustificano la conclusione, cui sono pervenuti, sia pure senza esplicita motivazione, i giudici di appello, atteso che la motivazione omessa può essere integrata in diritto quando la decisione assunta è comunque corretta.

Come questa Corte ha più volte affermato, «la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (Cass. n. 27633/2018; n. 16557/2019; n. 14279/2021).

Il disconoscimento, in altri termini, deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale, oppure le parti mancanti e il loro contenuto, oppure, in alternativa, le parti aggiunte e, a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale Nulla di tutto ciò si rinviene nel caso in esame.

Ne consegue che anche la terza censura va disattesa.Non appare censurabile la sentenza della CTR del Lazio laddove evidenzia come l'impugnazione della intimazione di pagamento si basi non già su vizi propri dell'atto in oggetto, bensì su - insussistenti - vizi di notifica delle prodromiche cartelle esattoriali, di tal che la proposizione nel presente giudizio della eccezione di estinzione del crediti erariali recati dalle predette cartelle, divenuti irretrattabili, risulta preclusa dalla regola prevista dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.

Il fatto estintivo della prescrizione, infatti, è stato dedotto dal contribuente facendo valere la mancanza di notifica delle cartelle esattoriali e dunque la mancanza di validi atti interruttivi, ipotesi in concreto esclusa dai giudici di merito.

Anche la quarta ed ultima censura, con la quale il ricorrente lamenta, richiamando l'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., l'omessa pronuncia dei giudici di appello in ordine alla dedotta mancanza di sottoscrizione delle prodromiche cartelle esattoriali, va disattesa.

A prescindere dalla questione se il richiamo normativo al n. 5 della disposizione processuale, in relazione alla dedotta mancata presa in considerazione di siffatta difesa, integri o meno un vizio motivazionale, quel che preme rilevare è che l'invocato recupero della tutela avverso i predetti atti riscossivi presuppone indefettibilmente l'accertamento del difetto o dell'invalidità della notificazione degli atti stessi, motivatamente escluso dai giudici di merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite di questo giudizio, liquidate in Euro 5.6000,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18362/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Germanico, n. 172, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - controricorrente - avverso la sentenza n- 8559/19/18 della Commissione tributaria del Lazio - Sezione Staccata di Latina, depositata il 5/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] proposto contro la decisione della CTP di Latina che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avente ad oggetto l'intimazione di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate — Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per effetto dell'omesso pagamento delle somme portate da numerose cartelle esattoriali concernenti tributi. La predetta CTR ha motivato la propria decisione evidenziando che, "come già affermato in prime cure (...) tutte le notifiche delle cartelle presupposte sono state eseguite all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] 6 in Sabaudia, dove il contribuente risultava inequivocabilmente risiedere, dal 28/5/01 al 12/2713, giusta certificato di residenza prodotto in atti, nonché dichiarazioni formalmente rese dal messo notificatore nelle relate di notifica, versate in atti e coperte da fede privilegiata fino a querela di falso, nel caso di specie non presentata" ed ancora che dalla "correttezza dei procedimenti notificatori" concernenti le cartelle esattoriali consegue l'inammissibilità dell'originario ricorso avverso l'intimazione di pagamento, per definitività degli atti prodromici non tempestivamente impugnati. Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e depositato memoria. CONSIDERATO CHECon il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame delle relate di notificazione delle cartelle prodotte da controparte e delle specifiche contestazioni mosse per ciascuna notificazione, che ha determinato la mancata declaratoria di nullità e/o inesistenza delle stesse, non necessitando la proposizione della querela di falso. Con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., nullità della sentenza di appello per omessa considerazione della non utilizzabilità della documentazione prodotta da controparte nel primo grado del giudizio a sostegno della ritualità delle notificazioni, nonostante l'inequivoco disconoscimento delle copie fotostatiche, "illeggibili e confuse", che ha determinato la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei crediti erariali. Con il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., omessa pronuncia in ordine alla non utilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio da Agenzia delle Entrate - Riscossione e conseguentemente omessa pronuncia in ordine alla formulata eccezione di prescrizione dei pretesi crediti erariali. Con il quarto motivo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., omessa pronuncia in ordine alla eccepita mancanza di sottoscrizione delle cartelle esattoriali, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), I. n. 212 del 2000ed alla Circolare 16/E del 6/3/2008. La prima censura va disattesa perché inammissibile. Secondo la Corte è inammissibile il motivo di impugnazione che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 31236/2021; n. 24092/2021; Cass. n. 18421/2009; n. 15952/2007). Nella specie, il punto decisivo nel ragionamento della sentenza della CTR del Lazio concerne la circostanza che la cartolina di ricevimento postale costituisce pacifico strumento di prova della notificazione dell'atto, fatto salvo il disconoscimento del contenuto della busta ad opera della parte: il principio di conoscenza legale da parte del destinatario dell'atto ritualmente notificato a mezzo di servizio postale (come attestato dall'avviso di ricevimento) esclude, in ogni caso, che sia il mittente a dover fornire la prova (anche) del contenuto dell'atto notificato cosicché dalla ritualità della notifica dell'avviso di iscrizione dell'ipoteca discende, quindi, la tardività della proposizione dell'originario ricorso da parte del contribuente. Il motivo di impugnazione è incentrato sulla doglianza relativa al fatto che i giudici di appello non avrebbero considerato che il contribuente non risiedeva in Sabaudia, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, indirizzo riportato sul plico postale, laddove nella impugnata sentenza si legge invece che "il contribuente risultava inequivocabilmente risiedere, dal 28/5/01 al 12/2713, giusta certificato di residenza prodotto in atti, nonché dichiarazioni formalmente rese dal messo notificatore nelle relate di notifica, versate in atti e coperte da fede privilegiata fino a querela di falso, nel caso di specie non presentata". La parte ricorrente prescinde dal contestare il ragionamento logico- giuridico svolto dai giudici di secondo grado, conforme peraltro a quello sviluppato in fatto e in diritto dalla CTP di Latina, senza la minima confutazione critica delle argomentazioni della sentenza, proponendo un quesito di diritto che non ha alcun riferimento a quanto argomentato dalla sentenza impugnata e che oltretutto non è adeguatamente supportato dalla trascrizione nel corpo del ricorso per cassazione della documentazione necessaria a supportare la tesi del ricorrente, tanto più necessaria proprio perché, come detto, prescinde da quanto affermato nella sentenza, riguardo alla produzione del certificato di residenza del contribuente, cosicché il motivo risulta inammissibile anche per mancato rispetto del principio di autosufficienza. La seconda censura va disattesa perché inondata. Il disconoscimento delle copie fotostatiche agli originali, su cui insiste il ricorrente, risulta operato attraverso una pluralità di rilievi, cumulativamente avanzati, senza riferimento ai singoli avvisi di ricevimento, nonché la loro diversa natura (alcuni atterrebbero alle modalità di notifica, altri alla falsità delle attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento, altri ancora genericamente alle copie fotostatiche) giustificano la conclusione, cui sono pervenuti, sia pure senza esplicita motivazione, i giudici di appello, atteso che la motivazione omessa può essere integrata in diritto quando la decisione assunta è comunque corretta. Come questa Corte ha più volte affermato, «la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (Cass. n. 27633/2018; n. 16557/2019; n. 14279/2021). Il disconoscimento, in altri termini, deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale, oppure le parti mancanti e il loro contenuto, oppure, in alternativa, le parti aggiunte e, a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale Nulla di tutto ciò si rinviene nel caso in esame. Ne consegue che anche la terza censura va disattesa.Non appare censurabile la sentenza della CTR del Lazio laddove evidenzia come l'impugnazione della intimazione di pagamento si basi non già su vizi propri dell'atto in oggetto, bensì su - insussistenti - vizi di notifica delle prodromiche cartelle esattoriali, di tal che la proposizione nel presente giudizio della eccezione di estinzione del crediti erariali recati dalle predette cartelle, divenuti irretrattabili, risulta preclusa dalla regola prevista dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. Il fatto estintivo della prescrizione, infatti, è stato dedotto dal contribuente facendo valere la mancanza di notifica delle cartelle esattoriali e dunque la mancanza di validi atti interruttivi, ipotesi in concreto esclusa dai giudici di merito. Anche la quarta ed ultima censura, con la quale il ricorrente lamenta, richiamando l'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., l'omessa pronuncia dei giudici di appello in ordine alla dedotta mancanza di sottoscrizione delle prodromiche cartelle esattoriali, va disattesa. A prescindere dalla questione se il richiamo normativo al n. 5 della disposizione processuale, in relazione alla dedotta mancata presa in considerazione di siffatta difesa, integri o meno un vizio motivazionale, quel che preme rilevare è che l'invocato recupero della tutela avverso i predetti atti riscossivi presuppone indefettibilmente l'accertamento del difetto o dell'invalidità della notificazione degli atti stessi, motivatamente escluso dai giudici di merito. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite di questo giudizio, liquidate in Euro 5.6000,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, com