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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27965/2022

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte: del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi linammissibilità del ricorso lette le conclusioni trasmesse nell'interesse delle parti civiliRitenuto in fatto

1. Con sentenza del 22/03/2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen., per avere, in sede di alienazione di un'unità immobiliare, falsamente attestato la conformità urbanistica dell'immobile, tacendo che lo stesso era stato oggetto di interventi abusivi.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, deducendo che i fatti accertati dalla Corte territoriale, all'esito dello scrutinio delle istanze difensive, non possono essere ricondotti alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 483 cod. pen., dal momento che l'esame della

I. n. 47 del 1985 consente di escludere che l'alienante avesse l'obbligo di dichiarare l'esistenza di interventi edilizi minori realizzati «su un fabbricato ante '67», ossia che la dichiarazione attribuita all'imputato sia collegata dalla legge a specifici effetti probatori e impedisca l'alienazione del bene.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando: a) che l'assunto difensivo secondo il quale le modifiche de quibus - ammesso pure che fossero successive all'edificazione del fabbricato - dovevano collocarsi ad epoca anteriore al 1967 non era stato contrastato da risultati probatori certi; b) che le indicazioni della sentenza impugnata sulla collocazione temporale erano generiche, contraddittorie e illogiche; c) che neppure era stata giustificata la conclusione del carattere illegittimo degli interventi; d) che apodittica era l'affermazione secondo la quale mai le opere indicate avrebbero potuto costituire oggetto di sanatoria o di condono.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, tenuto conto che la Corte territoriale non aveva considerato la rilevanza, a tal fine, delle rassicurazioni ricevute dal tecnico al quale l'imputato si era rivolto per procedere alla regolare alienazione dell'immobile.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e delle parti civili. t 1Considerato in diritto

1. Le doglianze sviluppate in ricorso, per le ragioni che si diranno, non risultano inammissibili, con la conseguenza che deve prendersi atto dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, in assenza di cause di sospensione, in data 27/06/2021.

La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio agli effetti penali, in difetto di cause di non punibilità riconducibili al novero previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e per le ragioni che si diranno esaminando i motivi in relazione alla pretesa civilistica esercitata nel presente processo.

2. Il primo motivo è inammissibile per l'assorbente ragione dell'assenza di specificità, in quanto non indica per quali ragioni gli interventi modificativi dei quali si tratta sarebbero "minori".

In realtà, il significato precettivo del secondo comma dell'art. 40 della

I. 28 febbraio 1985, n. 47 ("Per le opere iniziate anteriormente al 10 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967"), consiste nel semplificare gli adempimenti in relazione ad immobili di risalente costruzione, ma sul presupposto non equivoco che la loro consistenza sia rimasta immutata rispetto all'epoca della costruzione: in caso contrario - e tale è il caso di specie, in linea generale e salvo quanto si dirà nell'esaminare il successivo motivo di ricorso, a proposito dell'individuazione della data di realizzazione delle modifiche - esiste il dovere di indicare anche gli estremi del titolo che abbia consentito l'esecuzione di queste ultime.

3. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati, dal momento che la dimostrazione della realizzazione delle modifiche in epoca successiva (non solo all'edificazione del fabbricato, ma anche) al 10 settembre 1967 e della consapevolezza di tale realtà da parte del ricorrente (le cui dichiarazioni, quanto al fatto che avrebbe abitato nell'immobile sino a dieci anni, ossia sino al maggio del 1963, per poi rientrarvi a fasi alterne dal 1983 al 1992 non sono poste in discussione dalla sentenza impugnata), sono affidate dalla Corte territoriale alla generica affermazione per la quale, secondo l'attendibile teste Aprea, le innovazioni - non coeve alla costruzione dell'immobile - risalivano «ad epoca ben più recente» (con riguardano al vano luce del soggiorno si rileva - in termini di verosimiglianza - l'impiego di materiali «molto più moderni»). 2Ora siffatte affermazioni sono assolutamente generiche, sganciate da qualunque dato obiettivo che consenta di collocare temporalmente le modifiche e la conseguente consapevolezza delle stesse da parte dell'imputato.

4. Ne discende che la sentenza va annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese di lite.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte: del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi linammissibilità del ricorso lette le conclusioni trasmesse nell'interesse delle parti civiliRitenuto in fatto 1. Con sentenza del 22/03/2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen., per avere, in sede di alienazione di un'unità immobiliare, falsamente attestato la conformità urbanistica dell'immobile, tacendo che lo stesso era stato oggetto di interventi abusivi. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, deducendo che i fatti accertati dalla Corte territoriale, all'esito dello scrutinio delle istanze difensive, non possono essere ricondotti alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 483 cod. pen., dal momento che l'esame della I. n. 47 del 1985 consente di escludere che l'alienante avesse l'obbligo di dichiarare l'esistenza di interventi edilizi minori realizzati «su un fabbricato ante '67», ossia che la dichiarazione attribuita all'imputato sia collegata dalla legge a specifici effetti probatori e impedisca l'alienazione del bene. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando: a) che l'assunto difensivo secondo il quale le modifiche de quibus - ammesso pure che fossero successive all'edificazione del fabbricato - dovevano collocarsi ad epoca anteriore al 1967 non era stato contrastato da risultati probatori certi; b) che le indicazioni della sentenza impugnata sulla collocazione temporale erano generiche, contraddittorie e illogiche; c) che neppure era stata giustificata la conclusione del carattere illegittimo degli interventi; d) che apodittica era l'affermazione secondo la quale mai le opere indicate avrebbero potuto costituire oggetto di sanatoria o di condono. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, tenuto conto che la Corte territoriale non aveva considerato la rilevanza, a tal fine, delle rassicurazioni ricevute dal tecnico al quale l'imputato si era rivolto per procedere alla regolare alienazione dell'immobile. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e delle parti civili. t 1Considerato in diritto 1. Le doglianze sviluppate in ricorso, per le ragioni che si diranno, non risultano inammissibili, con la conseguenza che deve prendersi atto dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, in assenza di cause di sospensione, in data 27/06/2021. La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio agli effetti penali, in difetto di cause di non punibilità riconducibili al novero previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e per le ragioni che si diranno esaminando i motivi in relazione alla pretesa civilistica esercitata nel presente processo. 2. Il primo motivo è inammissibile per l'assorbente ragione dell'assenza di specificità, in quanto non indica per quali ragioni gli interventi modificativi dei quali si tratta sarebbero "minori". In realtà, il significato precettivo del secondo comma dell'art. 40 della I. 28 febbraio 1985, n. 47 ("Per le opere iniziate anteriormente al 10 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967"), consiste nel semplificare gli adempimenti in relazione ad immobili di risalente costruzione, ma sul presupposto non equivoco che la loro consistenza sia rimasta immutata rispetto all'epoca della costruzione: in caso contrario - e tale è il caso di specie, in linea generale e salvo quanto si dirà nell'esaminare il successivo motivo di ricorso, a proposito dell'individuazione della data di realizzazione delle modifiche - esiste il dovere di indicare anche gli estremi del titolo che abbia consentito l'esecuzione di queste ultime. 3. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati, dal momento che la dimostrazione della realizzazione delle modifiche in epoca successiva (non solo all'edificazione del fabbricato, ma anche) al 10 settembre 1967 e della consapevolezza di tale realtà da parte del ricorrente (le cui dichiarazioni, quanto al fatto che avrebbe abitato nell'immobile sino a dieci anni, ossia sino al maggio del 1963, per poi rientrarvi a fasi alterne dal 1983 al 1992 non sono poste in discussione dalla sentenza impugnata), sono affidate dalla Corte territoriale alla generica affermazione per la quale, secondo l'attendibile teste Aprea, le innovazioni - non coeve alla costruzione dell'immobile - risalivano «ad epoca ben più recente» (con riguardano al vano luce del soggiorno si rileva - in termini di verosimiglianza - l'impiego di materiali «molto più moderni»). 2Ora siffatte affermazioni sono assolutamente generiche, sganciate da qualunque dato obiettivo che consenta di collocare temporalmente le modifiche e la conseguente consapevolezza delle stesse da parte dell'imputato. 4. Ne discende che la sentenza va annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese di lite. P P.Q.M
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