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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2024

Cassazione n. 28210/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che, riqualificando il fatto nel reato di cui all'art. 217 co. 2 L. Fall. e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale era stata ritenuta la responsabilità penale dell'imputato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine alla mancata valutazione, in seguito alla riqualificazione operata dalla Corte di Appello, dei documenti prodotti in primo grado, con i quali poteva escludersi l'asserita mera negligenza contestata dai giudici di merito, è assolutamente generico e assertivo, atteso che non si comprende quali siano i "documenti" cui si fa riferimento nel ricorso e, soprattutto, perché sarebbero stati decisivi; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di norme processuali e vizi di motivazione in relazione alla contestazione - introdotta dalla Corte di Appello - dell'avere l'imputato omesso la tenuta della contabilità a partire dal 2015, è manifestamente infondato, posto che il capo d'imputazione prevedeva già la suddetta omissione anche con riguardo al periodo successivo all'anno 2014; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando la mancata esclusione del dolo generico, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito (si veda pag. 4 in cui vengono indicati gli elementi in base ai quali è stato possibile ritenere l'imputato penalmente responsabile), è manifestamente infondato con riguardo all'elemento soggettivo, essendo sufficiente - ai fini dell'integrazione del delitto di bancarotta semplice - anche un comportamento colposo; Rilevato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi processuali e vizi di motivazione in ordine alla negazione del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen., è assolutamente generico, non potendosi ravvisare i motivi in base ai quali ritenere il ricorrente meritevole della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

D'altronde, la Corte di merito ha fatto riferimento al protrarsi della condotta dell'imputato, ostativo alla concessione del beneficio richiesto; Considerato, infine, che il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (con termine di prescrizione al 21.12.2024) nell'ipotesi in cui l'udienza dinanzi a questa Corte fosse stata fissata successivamente alla suddetta data, è manifestamente infondato, in quanto l'udienza è stata celebrata precedentemente; Dato atto che la non hanno pregio neppure le osservazioni difensive contenute nella memoria finale con la quale si chiede la rimessione del procedimento alla V sezione e si insiste per la declaratoria di prescrizione.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che, riqualificando il fatto nel reato di cui all'art. 217 co. 2 L. Fall. e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale era stata ritenuta la responsabilità penale dell'imputato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine alla mancata valutazione, in seguito alla riqualificazione operata dalla Corte di Appello, dei documenti prodotti in primo grado, con i quali poteva escludersi l'asserita mera negligenza contestata dai giudici di merito, è assolutamente generico e assertivo, atteso che non si comprende quali siano i "documenti" cui si fa riferimento nel ricorso e, soprattutto, perché sarebbero stati decisivi; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di norme processuali e vizi di motivazione in relazione alla contestazione - introdotta dalla Corte di Appello - dell'avere l'imputato omesso la tenuta della contabilità a partire dal 2015, è manifestamente infondato, posto che il capo d'imputazione prevedeva già la suddetta omissione anche con riguardo al periodo successivo all'anno 2014; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando la mancata esclusione del dolo generico, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito (si veda pag. 4 in cui vengono indicati gli elementi in base ai quali è stato possibile ritenere l'imputato penalmente responsabile), è manifestamente infondato con riguardo all'elemento soggettivo, essendo sufficiente - ai fini dell'integrazione del delitto di bancarotta semplice - anche un comportamento colposo; Rilevato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi processuali e vizi di motivazione in ordine alla negazione del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen., è assolutamente generico, non potendosi ravvisare i motivi in base ai quali ritenere il ricorrente meritevole della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. D'altronde, la Corte di merito ha fatto riferimento al protrarsi della condotta dell'imputato, ostativo alla concessione del beneficio richiesto; Considerato, infine, che il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (con termine di prescrizione al 21.12.2024) nell'ipotesi in cui l'udienza dinanzi a questa Corte fosse stata fissata successivamente alla suddetta data, è manifestamente infondato, in quanto l'udienza è stata celebrata precedentemente; Dato atto che la non hanno pregio neppure le osservazioni difensive contenute nella memoria finale con la quale si chiede la rimessione del procedimento alla V sezione e si insiste per la declaratoria di prescrizione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2
Sentenza Cassazione n. 28210/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris