CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28107/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il furto di un ciclomotore parcheggiato lungo la pubblica via; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 7, cod. pen., è inammissibile perché si fonda su due assunti inconciliabili: da un lato si sostiene che il veicolo era fermo da tempo e senza targa quindi l'imputato avrebbe agito nella ragionevole convinzione che si trattasse di mezzo abbandonato; dall'altro lato si sostiene che il veicolo aveva il bloccasterzo e quindi non sarebbe stato esposto alla pubblica fede; In ogni caso il primo assunto si fonda su una circostanza di fatto meramente asserita che non risulta dalla sentenza né da atti allegati al ricorso (e che risulta smentita invece dall'inserimento del bloccasterzo); mentre la seconda circostanza (effettivamente accertata in seno al processo) non esclude l'esposizione alla pubblica fede poiché tale accorgimento non pone un significativo ostacolo all'azione furtiva (Sez. 5, n. 15583 del 05/02/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228757; Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015, Maccio, Rv. 263891); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dec