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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41826/2021

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la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/2/2020 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;udito per le parti civili l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di concorso in furto aggravato dall'aver commesso il fatto in tre o più persone, dal danno patrimoniale di rilevante gravità e dall'abuso di prestazione d'opera, commesso tra il 2006 ed il giugno 2012 e di tentata violenza privata, commessa successivamente al 23 settembre 2011 e fino al 22 giugno 2012, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per gli ulteriori episodi di tentata violenza privata loro rispettivamente contestati in quanto prescritti.

Nella prospettazione accusatoria accolta dai giudici del merito, i due imputati, padre e figlio, titolari di fatto della ditta addetta alla sorveglianza dell'area dove sono stati consumati i furti, si sono attivati perché le ripetute sottrazioni materialmente commesse da altri soggetti non venissero scoperti e comunque denunciati dai sorveglianti loro dipendenti, che a tal fine venivano in varie occasioni minacciati.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con atti separati redatti dal comune difensore.

I ricorsi proposti sono sostanzialmente sovrapponibili e dunque possono essere illustrati congiuntamente. 2.1 Con il primo motivo si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla condanna per concorso nel reato di furto. 2.1.1 Con specifico riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la difesa evidenzia che la prova riguardo il suo coinvolgimento nella vicenda sarebbe fondata su mere presunzioni, la cui unica base fattuale è costituita dal coinvolgimento del padre Pietro nella vicenda, senza considerare il diverso ruolo ricoperto dai due imputati all'interno della società di vigilanza e in spregio dei rilievi istruttori che deporrebbero in senso diverso. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai ricoperto una posizione apicale all'interno dell'ente, di cui è mero dipendente, e pertanto egli non può ritenersi gravato da quegli obblighi di denuncia eventualmente attribuibili al padre Pietro in quanto ritenuto amministratore di fatto della società e il cui mancato assolvimento costituirebbe il presupposto dell'affermato concorso nei reati di furto.

L'imputato, dunque, al più coinvolto nei fatti relativi al furto del 31 gennaio 2010, avrebbe in quell'occasione tempestivamente avvisato il padre dei fatti segnalatigli dai vigilanti, ponendo in essere una condotta antitetica a quella concorsuale contestata.

Nè a diverse conclusioni porterebbero i file audio acquisiti al dibattimento, che si riferirebbero ad episodi estranei al capo di imputazione. 2.1.2 Nella restante parte del motivo, comune ai due imputati, si lamenta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo A) di imputazione, pur a fronte di condotte che, ponendosi in un momento successivo al perfezionamento del reato di furto, sarebbero al più rapportabili allo schema normativo del favoreggiamento.

Ciò con particolare riferimento al citato episodio del gennaio 2010, nel quale i due imputati avrebbero tenuto, a tutto concedere, una condotta meramente omissiva e successiva a quella integrante il furto, ossia quella di non averlo segnalato e denunciato, pur essendo stati tempestivamente informati dai vigilanti della sua consumazione.

In relazione agli ulteriori episodi non potrebbe invece muoversi alcun rimprovero ai due imputati, posto che in tali casi sarebbe venuto meno il presupposto stesso del loro obbligo di attivarsi, ossia la segnalazione dell'episodio da parte dei loro dipendenti.

Nè potrebbe in tal caso valorizzarsi la circostanza delle minacce asseritannente dirette ai vigilanti e preordinate ad ottenerne il silenzio.

Rimarrebbe del pari indimostrato che i vigilanti fossero stati istruiti dai Dragone a non interferire nelle attività criminali.

Agli atti difetterebbe inoltre la prova dell'elemento soggettivo, posto che gli stessi giudici di merito riconoscono che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di denunciare i fatti al solo fine di tacere alla società offesa un episodio che avrebbe potuto minare il rinnovo del contratto di prestazione del servizio di vigilanza. 2.2 Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vizi di motivazione in merito al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5) c.p., per la cui integrazione, come reso evidente dal tenore letterale della suddetta disposizione e dalla diversa formulazione della fattispecie di cui all'art. 112 comma 1 c.p., sarebbe necessaria la partecipazione di tre o più persone alla realizzazione della condotta tipica, mentre la stessa Corte territoriale ammette che i furti contestati sarebbero stati materialmente eseguiti da solo due soggetti, peraltro diversi dagli odierni imputati. 2.3 Con il terzo motivo del ricorso proposto nei soli interessi del [OSCURATO:PERSONA] vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., pur a fronte di specifico motivo sollevato con l'atto di appello e della minima rilevanza dell'asserita partecipazione del ricorrente nel reato. 2.4 Con il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], corrispondente al terzo di quello di [OSCURATO:PERSONA], gli imputati si dolgono dell'erronea applicazione della legge penale e di vizi della motivazione in merito alla ritenuta ritualità della costituzione della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avvenuta a mezzo di difensore diverso da quello nominato in precedenza ed in assenza di espressa revoca dell'incarico conferito a quest'ultimo, in violazione dell'art. 24 disp. att. c.p.p.

I ricorrenti evidenziano inoltre che dalla inammissibilità della costituzione di parte civile conseguirebbe l'annullamento delle statuizioni civili e l'espunzione dal processo del materiale probatorio prodotto o sollecitato dallo Svaluto, non regolarmente costituitosi. 2.5 Con il quinto motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA], corrispondente al quarto di [OSCURATO:PERSONA], vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione in relazione alle condotte di furto avvenute fino al mese di maggio 2011.

Secondo la difesa i principi di favor rei e di uguaglianza imporrebbero di considerare inidonea ad influire sulla prescrizione l'aggravante ad effetto speciale i cui effetti siano stati neutralizzati nel giudizio di equivalenza con te riconosciute circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati e in parte inammissibili e devono pertanto essere rigettati.

2. Preliminarmente va precisato che i motivi di ricorso sollevati da entrambi gli imputati non riguardano i fatti di violenza privata di cui sono stati ritenuti responsabili, essendo le rispettive doglianze esclusivamente relative alla condanna per il delitto di concorso nel reato di furto.

Ciò esime questa Corte dal valutare il decorso della relativa prescrizione, essendosi sui reati di cui ai capi B) e C) d'imputazione formato il giudicato.

3. Il primo motivo è infondato.

La motivazione della sentenza d'appello deve essere saldata, in merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], a quella della decisione di primo grado, solo genericamente confutata sul punto con il gravame di merito.

Dal complesso delle due pronunzie emerge dunque che i giudici del merito non hanno ritenuto sufficiente a provare il concorso nel reato la mera omissione della denuncia dei furti.

Ciò risulta in maniera evidente dal fatto che già in primo grado si è esclusa, per tale ragione, la responsabilità degli imputati per i furti precedenti al 31 gennaio 2010.

La prova logica del concorso, sotto la forma dell'agevolazione dolosa dei furti, è stata invece individuata, piuttosto, nel vasto compendio probatorio che è stato illustrato dal giudice di prime cure ed al quale la sentenza impugnata ha legittimamente rinviato non essendo stato oggetto di specifica contestazione.

In tal senso è stato messo in risalto l'episodio di furto antecedente al 31 gennaio 2010, che il Salatino segnalò ai due Dragone senza effetto, così come lo stesso episodio del 31 gennaio, che logicamente rivela la reiterata e sistematica omissione delle pur doverose denunce, altresì provata dalla stessa ammissione di non aver voluto avvertire le autorità, proferita dai due Dragone, come evinto da un file audio acquisito al processo e che in maniera solo assertiva i ricorrenti affermano estraneo alla materia processuale.

Ancora i giudici del merito hanno posto in evidenza l'episodio del 30 settembre 2011, nel corso del quale il Salatino vide uno dei responsabili materiali dei furti andarsene con la refurtiva semplicemente chiedendo di poter passare dalla portineria, presso cui era in quel momento in servizio proprio [OSCURATO:PERSONA].

A tali elementi si aggiungono, in maniera decisiva, le acclarate minacce che entrambi gli imputati hanno rivolto ai vigilanti intenzionati a denunciare i plurimi illeciti e il licenziamento ritorsivo di uno dei dipendenti.

In tal senso deve dunque ritenersi che la valutazione compiuta dalla Corte territoriale, lungi dal fondarsi esclusivamente sul ruolo ricoperto nell'azienda dall'imputato ovvero attribuendogli obblighi da cui non era gravato, sia tutt'altro che illogica e risulta coerente alle risultanze illustrate, resistendo ai rilievi difensivi. 3.1 Infondata al limite dell'inammissibilità è anche la restante parte del primo motivo, comune a entrambi gli imputati, che si fonda invero su identico approccio parcellizzato del compendio probatorio pretendendo di scorporare condotte, quali le plurime e sistematiche omesse denunce, le minacce, i provvedimenti di licenziamento, che hanno un unico filo conduttore e che pertanto devono essere apprezzate nel loro insieme.

Essere a conoscenza dei plurimi furti, non averli denunciati ma anzi essersi attivamente adoperati affinché nessun altro li denunciasse non può che essere sintomatico di un concorso doloso.

La partecipazione dei due imputati non si è sostanziata solo in condotte successive ai fatti, ma anche in comportamenti diretti a non impedire la prosecuzione dell'attività illecita, logicamente antecedente a molti dei vari furti che risultano provati in atti.

In ultimo, con riferimento al dolo specifico del profitto, tale vantaggio risulta già integrato, secondo la nozione fatta propria da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 40438 del 01/07/2019, Stawicka, Rv. 277319), già dalla volontà di ottenere il rinnovo del contratto di prestazione del servizio di vigilanza, avendo lo stesso una indubbia valenza economica.

4. Infondati o inammissibili sono anche i residui motivi di ricorso. 4.1 Il secondo è manifestamente infondato, essendo in tal senso sufficiente ricordare che per il costante orientamento di questa Corte la circostanza aggravante speciale del numero delle persone, prevista dall'art. 625 n. 5 c.p. per il delitto di furto, non postula che gli autori del reato abbiano agito riunite e quindi può ritenersi realizzata anche indipendentemente dalla presenza simultanea sul luogo del fatto (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 13566 del 09/03/2011, Fulle, Rv. 250169).

Principio che trova la sua giustificazione nel confronto tra l'aggravante in parola e quella di cui all'art. 628, co. 3, n. 1 c.p., disposizione in cui il legislatore ha invece richiesto l'effettiva compresenza dei compartecipi al momento della consumazione del reato, dimostrando che ubi voluit dixit. 4.2 Manifestamente infondato è altresì il terzo motivo proposto nell'interesse esclusivo del [OSCURATO:PERSONA], essendo pacifico che il divieto di concessione dell'attenuante della minima partecipazione al fatto previsto dall'art. 114, co. 2 c.p. si applichi anche all'aggravante speciale dell'art. 625, co. 1, n. 5 c.p., ipotesi derogatoria rispetto all'aggravante comune ex art. 112 c.p., in virtù della clausola di sussidiarietà prevista in tale ultima disposizione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 26814 del 10/02/2016, D'Ignoti, Rv. 267888).

Pertanto già nel riconoscimento dell'aggravante è implicito nella sentenza impugnata il rigetto del relativo motivo di gravame. 4.3 In merito al penultimo motivo dei ricorsi, va osservato come agli atti risulti che lo Svaluto abbia nominato il secondo difensore non nella precedente qualità di persona offesa, bensì ai fini della costituzione quale parte civile.

Si deve pertanto escludere l'applicazione del disposto di cui all'art. 24 disp. att. c.p.p., che si riferisce alla "parte".

A nulla rilevando che tali ruoli siano stati rivestiti dalla medesima persona fisica, stante l'ontologica differenza tra la persona offesa e il danneggiato dal reato che decida di esercitare l'azione civile in sede penale.

In altri termini, alcuna disposizione vieta alla persona offesa che abbia nominato un difensore di fiducia in tale veste di nominarne un altro, senza revocare il primo, agli esclusivi fini di assisterlo nel diverso ruolo di parte civile, posto che i due difensori sono destinatari di mandati con oggetto distinto, come distinti sono i diritti che spettano al loro assistito nei diversi ruoli. 4.4 Ancora manifestamente infondata è l'ultima doglianza sollevata dai ricorrenti.

Difatti per il consolidato insegnamento di questa Corte il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti non elide la rilevanza delle prime, qualora le stesse siano tra quelle ad effetto speciale, ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all'art. 69 c.p., uno degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (ex multís Sez. 5, Sentenza n. 48891 del 20/09/2018, Donatacci, Rv. 274601).

5. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione di quelle sostenute dalle parti civili nel grado, che si liquidano in complessivi euro 5.600, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese di rappr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/2/2020 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;udito per le parti civili l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di concorso in furto aggravato dall'aver commesso il fatto in tre o più persone, dal danno patrimoniale di rilevante gravità e dall'abuso di prestazione d'opera, commesso tra il 2006 ed il giugno 2012 e di tentata violenza privata, commessa successivamente al 23 settembre 2011 e fino al 22 giugno 2012, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per gli ulteriori episodi di tentata violenza privata loro rispettivamente contestati in quanto prescritti. Nella prospettazione accusatoria accolta dai giudici del merito, i due imputati, padre e figlio, titolari di fatto della ditta addetta alla sorveglianza dell'area dove sono stati consumati i furti, si sono attivati perché le ripetute sottrazioni materialmente commesse da altri soggetti non venissero scoperti e comunque denunciati dai sorveglianti loro dipendenti, che a tal fine venivano in varie occasioni minacciati. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con atti separati redatti dal comune difensore. I ricorsi proposti sono sostanzialmente sovrapponibili e dunque possono essere illustrati congiuntamente. 2.1 Con il primo motivo si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla condanna per concorso nel reato di furto. 2.1.1 Con specifico riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la difesa evidenzia che la prova riguardo il suo coinvolgimento nella vicenda sarebbe fondata su mere presunzioni, la cui unica base fattuale è costituita dal coinvolgimento del padre Pietro nella vicenda, senza considerare il diverso ruolo ricoperto dai due imputati all'interno della società di vigilanza e in spregio dei rilievi istruttori che deporrebbero in senso diverso. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai ricoperto una posizione apicale all'interno dell'ente, di cui è mero dipendente, e pertanto egli non può ritenersi gravato da quegli obblighi di denuncia eventualmente attribuibili al padre Pietro in quanto ritenuto amministratore di fatto della società e il cui mancato assolvimento costituirebbe il presupposto dell'affermato concorso nei reati di furto. L'imputato, dunque, al più coinvolto nei fatti relativi al furto del 31 gennaio 2010, avrebbe in quell'occasione tempestivamente avvisato il padre dei fatti segnalatigli dai vigilanti, ponendo in essere una condotta antitetica a quella concorsuale contestata. Nè a diverse conclusioni porterebbero i file audio acquisiti al dibattimento, che si riferirebbero ad episodi estranei al capo di imputazione. 2.1.2 Nella restante parte del motivo, comune ai due imputati, si lamenta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo A) di imputazione, pur a fronte di condotte che, ponendosi in un momento successivo al perfezionamento del reato di furto, sarebbero al più rapportabili allo schema normativo del favoreggiamento. Ciò con particolare riferimento al citato episodio del gennaio 2010, nel quale i due imputati avrebbero tenuto, a tutto concedere, una condotta meramente omissiva e successiva a quella integrante il furto, ossia quella di non averlo segnalato e denunciato, pur essendo stati tempestivamente informati dai vigilanti della sua consumazione. In relazione agli ulteriori episodi non potrebbe invece muoversi alcun rimprovero ai due imputati, posto che in tali casi sarebbe venuto meno il presupposto stesso del loro obbligo di attivarsi, ossia la segnalazione dell'episodio da parte dei loro dipendenti. Nè potrebbe in tal caso valorizzarsi la circostanza delle minacce asseritannente dirette ai vigilanti e preordinate ad ottenerne il silenzio. Rimarrebbe del pari indimostrato che i vigilanti fossero stati istruiti dai Dragone a non interferire nelle attività criminali. Agli atti difetterebbe inoltre la prova dell'elemento soggettivo, posto che gli stessi giudici di merito riconoscono che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di denunciare i fatti al solo fine di tacere alla società offesa un episodio che avrebbe potuto minare il rinnovo del contratto di prestazione del servizio di vigilanza. 2.2 Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vizi di motivazione in merito al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5) c.p., per la cui integrazione, come reso evidente dal tenore letterale della suddetta disposizione e dalla diversa formulazione della fattispecie di cui all'art. 112 comma 1 c.p., sarebbe necessaria la partecipazione di tre o più persone alla realizzazione della condotta tipica, mentre la stessa Corte territoriale ammette che i furti contestati sarebbero stati materialmente eseguiti da solo due soggetti, peraltro diversi dagli odierni imputati. 2.3 Con il terzo motivo del ricorso proposto nei soli interessi del [OSCURATO:PERSONA] vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., pur a fronte di specifico motivo sollevato con l'atto di appello e della minima rilevanza dell'asserita partecipazione del ricorrente nel reato. 2.4 Con il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], corrispondente al terzo di quello di [OSCURATO:PERSONA], gli imputati si dolgono dell'erronea applicazione della legge penale e di vizi della motivazione in merito alla ritenuta ritualità della costituzione della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avvenuta a mezzo di difensore diverso da quello nominato in precedenza ed in assenza di espressa revoca dell'incarico conferito a quest'ultimo, in violazione dell'art. 24 disp. att. c.p.p. I ricorrenti evidenziano inoltre che dalla inammissibilità della costituzione di parte civile conseguirebbe l'annullamento delle statuizioni civili e l'espunzione dal processo del materiale probatorio prodotto o sollecitato dallo Svaluto, non regolarmente costituitosi. 2.5 Con il quinto motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA], corrispondente al quarto di [OSCURATO:PERSONA], vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione in relazione alle condotte di furto avvenute fino al mese di maggio 2011. Secondo la difesa i principi di favor rei e di uguaglianza imporrebbero di considerare inidonea ad influire sulla prescrizione l'aggravante ad effetto speciale i cui effetti siano stati neutralizzati nel giudizio di equivalenza con te riconosciute circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e in parte inammissibili e devono pertanto essere rigettati. 2. Preliminarmente va precisato che i motivi di ricorso sollevati da entrambi gli imputati non riguardano i fatti di violenza privata di cui sono stati ritenuti responsabili, essendo le rispettive doglianze esclusivamente relative alla condanna per il delitto di concorso nel reato di furto. Ciò esime questa Corte dal valutare il decorso della relativa prescrizione, essendosi sui reati di cui ai capi B) e C) d'imputazione formato il giudicato. 3. Il primo motivo è infondato. La motivazione della sentenza d'appello deve essere saldata, in merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], a quella della decisione di primo grado, solo genericamente confutata sul punto con il gravame di merito. Dal complesso delle due pronunzie emerge dunque che i giudici del merito non hanno ritenuto sufficiente a provare il concorso nel reato la mera omissione della denuncia dei furti. Ciò risulta in maniera evidente dal fatto che già in primo grado si è esclusa, per tale ragione, la responsabilità degli imputati per i furti precedenti al 31 gennaio 2010. La prova logica del concorso, sotto la forma dell'agevolazione dolosa dei furti, è stata invece individuata, piuttosto, nel vasto compendio probatorio che è stato illustrato dal giudice di prime cure ed al quale la sentenza impugnata ha legittimamente rinviato non essendo stato oggetto di specifica contestazione. In tal senso è stato messo in risalto l'episodio di furto antecedente al 31 gennaio 2010, che il Salatino segnalò ai due Dragone senza effetto, così come lo stesso episodio del 31 gennaio, che logicamente rivela la reiterata e sistematica omissione delle pur doverose denunce, altresì provata dalla stessa ammissione di non aver voluto avvertire le autorità, proferita dai due Dragone, come evinto da un file audio acquisito al processo e che in maniera solo assertiva i ricorrenti affermano estraneo alla materia processuale. Ancora i giudici del merito hanno posto in evidenza l'episodio del 30 settembre 2011, nel corso del quale il Salatino vide uno dei responsabili materiali dei furti andarsene con la refurtiva semplicemente chiedendo di poter passare dalla portineria, presso cui era in quel momento in servizio proprio [OSCURATO:PERSONA]. A tali elementi si aggiungono, in maniera decisiva, le acclarate minacce che entrambi gli imputati hanno rivolto ai vigilanti intenzionati a denunciare i plurimi illeciti e il licenziamento ritorsivo di uno dei dipendenti. In tal senso deve dunque ritenersi che la valutazione compiuta dalla Corte territoriale, lungi dal fondarsi esclusivamente sul ruolo ricoperto nell'azienda dall'imputato ovvero attribuendogli obblighi da cui non era gravato, sia tutt'altro che illogica e risulta coerente alle risultanze illustrate, resistendo ai rilievi difensivi. 3.1 Infondata al limite dell'inammissibilità è anche la restante parte del primo motivo, comune a entrambi gli imputati, che si fonda invero su identico approccio parcellizzato del compendio probatorio pretendendo di scorporare condotte, quali le plurime e sistematiche omesse denunce, le minacce, i provvedimenti di licenziamento, che hanno un unico filo conduttore e che pertanto devono essere apprezzate nel loro insieme. Essere a conoscenza dei plurimi furti, non averli denunciati ma anzi essersi attivamente adoperati affinché nessun altro li denunciasse non può che essere sintomatico di un concorso doloso. La partecipazione dei due imputati non si è sostanziata solo in condotte successive ai fatti, ma anche in comportamenti diretti a non impedire la prosecuzione dell'attività illecita, logicamente antecedente a molti dei vari furti che risultano provati in atti. In ultimo, con riferimento al dolo specifico del profitto, tale vantaggio risulta già integrato, secondo la nozione fatta propria da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 40438 del 01/07/2019, Stawicka, Rv. 277319), già dalla volontà di ottenere il rinnovo del contratto di prestazione del servizio di vigilanza, avendo lo stesso una indubbia valenza economica. 4. Infondati o inammissibili sono anche i residui motivi di ricorso. 4.1 Il secondo è manifestamente infondato, essendo in tal senso sufficiente ricordare che per il costante orientamento di questa Corte la circostanza aggravante speciale del numero delle persone, prevista dall'art. 625 n. 5 c.p. per il delitto di furto, non postula che gli autori del reato abbiano agito riunite e quindi può ritenersi realizzata anche indipendentemente dalla presenza simultanea sul luogo del fatto (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 13566 del 09/03/2011, Fulle, Rv. 250169). Principio che trova la sua giustificazione nel confronto tra l'aggravante in parola e quella di cui all'art. 628, co. 3, n. 1 c.p., disposizione in cui il legislatore ha invece richiesto l'effettiva compresenza dei compartecipi al momento della consumazione del reato, dimostrando che ubi voluit dixit. 4.2 Manifestamente infondato è altresì il terzo motivo proposto nell'interesse esclusivo del [OSCURATO:PERSONA], essendo pacifico che il divieto di concessione dell'attenuante della minima partecipazione al fatto previsto dall'art. 114, co. 2 c.p. si applichi anche all'aggravante speciale dell'art. 625, co. 1, n. 5 c.p., ipotesi derogatoria rispetto all'aggravante comune ex art. 112 c.p., in virtù della clausola di sussidiarietà prevista in tale ultima disposizione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 26814 del 10/02/2016, D'Ignoti, Rv. 267888). Pertanto già nel riconoscimento dell'aggravante è implicito nella sentenza impugnata il rigetto del relativo motivo di gravame. 4.3 In merito al penultimo motivo dei ricorsi, va osservato come agli atti risulti che lo Svaluto abbia nominato il secondo difensore non nella precedente qualità di persona offesa, bensì ai fini della costituzione quale parte civile. Si deve pertanto escludere l'applicazione del disposto di cui all'art. 24 disp. att. c.p.p., che si riferisce alla "parte". A nulla rilevando che tali ruoli siano stati rivestiti dalla medesima persona fisica, stante l'ontologica differenza tra la persona offesa e il danneggiato dal reato che decida di esercitare l'azione civile in sede penale. In altri termini, alcuna disposizione vieta alla persona offesa che abbia nominato un difensore di fiducia in tale veste di nominarne un altro, senza revocare il primo, agli esclusivi fini di assisterlo nel diverso ruolo di parte civile, posto che i due difensori sono destinatari di mandati con oggetto distinto, come distinti sono i diritti che spettano al loro assistito nei diversi ruoli. 4.4 Ancora manifestamente infondata è l'ultima doglianza sollevata dai ricorrenti. Difatti per il consolidato insegnamento di questa Corte il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti non elide la rilevanza delle prime, qualora le stesse siano tra quelle ad effetto speciale, ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all'art. 69 c.p., uno degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (ex multís Sez. 5, Sentenza n. 48891 del 20/09/2018, Donatacci, Rv. 274601). 5. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione di quelle sostenute dalle parti civili nel grado, che si liquidano in complessivi euro 5.600, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese di rappr
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