Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 32176/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] vengono contestate in termini del tutto generici la determinazione della pena in misura che si assume essere eccessiva, il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva; ritenuto che, invece, con adeguata motivazione/ la sentenza impugnata/ nell'applicare la recidiva non si è limitata a rilevare l'esistenza dei precedenti penali ma ha osservato che alcuni di questi sono della stessa indole di quello per il quale si procede ex art. 336 cod. pen. e ha non irragionevolmente considerato che la minaccia a pubblico ufficiale commessa dall'imputato da detenuto ne manifesta una più accentuata pericolosità sociale/ nel negare le circostanze attenuanti generiche ha rilevato l'assenza di elementi di valutazione favorevoli che del resto r/41 / non sono neanche indicati dal ricorrenteleterminato la pena-base in misura prossima al minimo edittale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] vengono contestate in termini del tutto generici la determinazione della pena in misura che si assume essere eccessiva, il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva; ritenuto che, invece, con adeguata motivazione/ la sentenza impugnata/ nell'applicare la recidiva non si è limitata a rilevare l'esistenza dei precedenti penali ma ha osservato che alcuni di questi sono della stessa indole di quello per il quale si procede ex art. 336 cod. pen. e ha non irragionevolmente considerato che la minaccia a pubblico ufficiale commessa dall'imputato da detenuto ne manifesta una più accentuata pericolosità sociale/ nel negare le circostanze attenuanti generiche ha rilevato l'assenza di elementi di valutazione favorevoli che del resto r/41 / non sono neanche indicati dal ricorrenteleterminato la pena-base in misura prossima al minimo edittale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32176/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris