CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03266/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iscritto al n. 20207/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Piove di Sacco (PD), via Meucci nn. 24-26/1, rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - c ontroricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 40/2020, depositata il 20 gennaio 2020; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del23 ottobre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] –IRES2010. R.G. N.20207/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Padova notificava, in data 16 ottobre 2015, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), avviso di accertamento n. T6S030103106/2015, con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2010: a ) un’asserita indebita deduzione extra-contabile per ritenuto erroneo calcolo dell’agevolazione di all’art. 6, commi 13-19, della l. 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. Tremonti-Ambiente), per un ammontare pari ad € 267.477,00; b) perdite su crediti per un ammontare pari ad € 353.294,00, in quanto ritenute carenti dei presupposti di legge della “certezza” e della “precisione”. In particolare, la società avrebbe indebitamente dedotto, dall’ammontare dei ricavi operativi, l’importo delle quote di ammortamento dell’impianto fotovoltaico, relativo ai suoi primi cinque anni di vita, ed inoltre, riguardo all’asserito erroneo calcolo dell’agevolazione ambientale, veniva contestato alla società di avere indebitamente sottostimato l’ammontare dei benefici derivanti, in termini di ricavi operativi, dalla utilizzazione degli impianti, con riferimento all’importo che le sarebbe stato corrisposto a titolo di tariffa incentivante (c.d. contributo G.S.E. – [OSCURATO:PERSONA]) e come corrispettivo per la cessione dell’energia alla rete. 2. La società contribuente impugnava il suddetto avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Padova la quale, con sentenza n. 71/2017, depositata il 9 gennaio 2017, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la ripresa fiscale limitatamente ad una parte delle perdite su crediti. R.G. N.20207/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Avverso tale sentenza interponeva gravame la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), nonché appello incidentale l’Agenzia delle Entrate; la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, con sentenza n. 40/2020, pronunciata il 20 settembre 2019 e depositata in segreteria il 20 gennaio 2020, rigettava entrambi gli appelli, confermando la sentenza impugnata. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di cinque motivi (ricorso notificato il 15 luglio 2020). Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5. Con decreto presidenziale del 26 giugno 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l. n. 388/2000, in ordine al mancato rilievo delle quote di ammortamento nel computo dell’agevolazione fiscale, al computo della decorrenza dell’agevolazione fiscale ed alla cumulabilità del secondo conto energia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c. Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. aveva escluso l’ammortamento dal computo dell’agevolazione in questione, trattandosi di sovraccosto derivante dalla normale utilizzazione dell’impianto, nonché che tali sovraccostodoveva essere calcolato sulla base dei primi cinque anni di vita dell’impianto, e non dalla data di entrata in funzione del medesimo; inoltre, con riferimento alconteggio del contributo G.S.E. e della cessione dell’energia elettrica alla rete di R.G. N.20207/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] determinazione dei ricavi operativi, la tariffa incentivante di cui beneficiava la società, annoverabile nel c.d. [OSCURATO:PERSONA] di cui al D.M. 19 febbraio 2007, era cumulabile con la detassazione della Tremonti-Ambiente. 1.1. Il motivo, contenente tre distintecensure, è fondato nei limiti che di seguito si indicheranno. Sulla questione sulla questione della cumulabilità dei costi di ammortamentocon l’agevolazione in oggetti, questa Corte ha già affermato, in diverse pronunce, che « in tema di determinazione del reddito d'impresa, gli investimenti aziendali detassati in quanto finalizzati alla prevenzione, riduzione o riparazione di danni causati all'ambiente, di cui all'art. 6 l. n. 388 del 2000, applicabile ratione temporis, si identificano nei costi di investimento supplementari necessari per conseguire i previsti obiettivi di tutela ambientale da valutarsi al netto di qualsiasi vantaggio generato dall'utilizzo di tali investimenti» (Cass. 28 luglio 2023, n. 23054; v. anche Cass. 2 maggio 2024, n. 11868). Deve pertanto ritenersi legittima la rideterminazione del reddito imponibile operata dall'Amministrazione finanziaria, in quanto la deduzione integrale del costo di un impianto fotovoltaico, attraverso il calcolo incrementale, non può prevedere anche la deduzione dell'ammortamento per ognuno dei cinque anni successivi, perché in tal modo si verificherebbe un'illegittima e non prevista duplicazione agevolativa, essendo le quote di ammortamento periodico di un bene strumentale ricompresenel costo di acquisto dello stesso, già preso a base di calcolo dell'agevolazione in esame. Il motivo è quindi, in parte qua, infondato. R.G. N.20207/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.2. Con riferimento alla questione della decorrenza dell’agevolazione, deve ritenersi corretta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnatasecondo la quale, data la finalità perseguita dalla disciplina comunitaria, che giustifica gli aiuti di Stato, i costi ed i profitti da tenere in considerazione non possono che essere riferiti al periodo di produzione dell’energia rinnovabile, perché è solo dalla entrata in funzione che l’impianto produce dei benefici che possono ripagare i costi dell’investimento. E’ evidente, pertanto, che ciò che rileva, ai fini dell’agevolazione, non è la potenziale funzionalità dell’investimento, ma proprio l’effettivo funzionamento dell’impianto. Anche tale parte di motivo è dunque infondata. 1.3. Per quel che la questione del conteggio del contributo GSE nel computo dei ricavi operativi, trattandosi del secondo conto energia (D.M. 19 febbraio 2007) esso è cumulabile con la detassazionedella [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, va evidenziato chel’art. 9 del D.M. 19 febbraio 2007 (II Conto energia), stabilisce che «le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento». Il riferimento al 20% dell'investimento non può ridursi al 20% della variazione in diminuzione, ma deve riguardare la detassazione con cui si sostanzia l'aiuto di Stato. R.G. N.20207/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] questo senso soccorre anche l'art. 19 del D.M. 5 luglio 2012, laddove specifica che «il limite di cumulabilità del 20% si applica anche all'agevolazione prevista dall'art. 6, commi 13- 19, della L. n. 388/2000». In tal modo, il legislatore, in sede di interpretazione autentica del precedente D.M. del 2007, relativo al II Conto energia, ha chiarito la cumulabilità con l'agevolazione di cui alla l. n. 388/2000, ma ne ha agganciato il limite al 20% della detassazione, non alla variazione in riduzione, poiché aveva ben chiara la natura di aiuto di Stato dell'agevolazione in parole. Ne consegue che, in coerenza con il diritto dell'Unione Europea, che dà prevalenza alla concorrenza ed al mercato, imponendo un'interpretazione restrittiva nella concessione di aiuti di Stato, deve dichiararsi la cumulabilità della disciplina della tariffa incentivante di cui all'art. 9 D.M. MISE 19 febbraio 2007, come interpretato dall'art. 19 D.M. MISE 5 luglio 2012, con l'agevolazione di cui all'art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000, daintendersi limitata al 20% della detassazione sul costo dell'investimento e non sulla diminuzione di imposta. Il motivo in esame, quindi, in parte qua deve ritenersi fondato. 2. Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, che la sentenza suddetta, nella parte relativa alla preclusione della rilevanza dell’ammortamento, sarebbe viziata da vizio di motivazione, non rendendo comprensibile l’astratta congiunzione tra l’inclusione del costo R.G. N.20207/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] totale dell’impianto nella determinazione del sovraccosto e la duplicazione della sua rilevanza nella forma delle quote di ammortamento tra i costi operativi, allo scopo di determinare la ricchezza aggiuntiva conseguita dall’imprenditore alla distanza di cinque anni di vita dell’impianto. Il motivo è totalmente infondato. Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. [ ad opera dell'articolo 54 , comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 134], non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione, essendo evidente che ammettere, in sede di legittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones factisignificherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nellasentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito R.G. N.20207/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (da ultimo, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n. 9543). A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimo costituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4) c.p.c. , e, nel processo tributario, all’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 - di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass. 18 agosto 2023, n. 24808). Nel caso di specie, tale minimo costituzionale appare comunque raggiunto, in quanto la C.T.R., sia pure in maniera sintetica, ha chiaramente spiegato la ragione dell’esclusione dell’ammortamento dal computo dell’agevolazione, avendo la società «già considerato il costo totale dell’impianto acquistato per la determinazione del maggior costo sostenuto, per cui indicare tra i costi operativi le quote di ammortamento nel periodo dei 5 anni, diventa una duplicazione del costo già compreso nel valore dell’impianto». In pratica, quindi, la Corte regionale ha dato pienamente conto, con la dovuta logicità, delle ragioni poste a fondamento della propria decisione, e dell’iterlogico-giuridico seguito. 3. Con il terzo motivo la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. R.G. N.20207/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che, con riferimento alla ripresa fiscale relativa alle perdite sui crediti ritenuti indeducibili ([OSCURATO:PERSONA] per €5.009,39; [OSCURATO:PERSONA] de Mexico per € 7.901,76; BS Perù SACper € 74.242,31; B S [OSCURATO:PERSONA] per € 74.744,83), la sentenza impugnata appariva viziata, in quanto i debitori in questione, dagli archivi Sunat e dalle Banche dati direttamente gestite dal Fisco dello Stato estero, risultavano cessati o privi di una qualche dotazione patrimoniale, ovvero con costanti bilanci in perdita, per cui qualsiasi forma di recupero legale dei crediti avrebbe solo comportato un antieconomico aggravio di costi aggiuntivi. Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente, lungi dall’operare una censura di violazione di legge, sostanzialmente censura la valutazione in punto di fatto operata dalla Corte territoriale (di condivisione della valutazione a sua volta operata dalla C.T.P.), circa la mancanza di una elevata probabilità di perdita dei crediti in questione, proponendo una valutazione alternativa del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito. Trattandosi, quindi, di un motivo articolato in una richiesta di rivalutazione in fatto della valutazione delle prove già effettuata dalla Corte di merito, lo stesso deve ritenere inammissibile in questa sede. 4. Con il quarto motivo di ricorso viene eccepito l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. Deduce, in particolare, la ricorrente che, con riferimento al credito nei confronti della società BS Perù SAC, la Corte regionale aveva omesso di considerare la comunicazione del 25 novembre 2010 del consulente [OSCURATO:PERSONA], che rappresentava R.G. N.20207/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] come dagli archivi SUNAT (Autorità istituzionale fiscale del Perù) risultasse documentata la cessazione di ogni attività d’impresa della predetta società, nonché ulteriore report (D B Report), dal quale risultava la cessazione dell’impresa a far data dal 31 luglio 2007. Anche tale motivo è inammissibile, in quanto, circa il profilo della persistente esigibilità del credito nei confronti della BS Perù SAC, la sentenza d’appello ha confermato la decisione di primo grado, per cui non può essere denunciato per cassazione il vizio di cui al n. 5) del primo comma dell’art. 360 c.p.c., secondo quanto previsto, in precedenza, dall’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., ed oggi dall’art. 360, quarto comma, c.p.c. [inserito dall’art. 3, comma 27, lett. a), n. 1), d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149]. 5. Con il quinto motivo di ricorso, infine, si eccepisce la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, la ricorrente che il capo della sentenza di secondo grado, relativo alla preclusione delle perdite su crediti in ordine ai debitori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de Mexico, BS Perù SAC e B S [OSCURATO:PERSONA] SAC,era viziato per vizio di motivazione, avendo prima affermato il principio secondo il quale, in ordine alle perdite su crediti, occorre stabilire quando la probabilità di tale perdita diventi talmente elevata da dover essere stralciata dal bilancio, anche in connessione ad una possibile antieconomicità delle eventuali azioni da intraprendere per il suo recupero, e, successivamente, omesso di considerare la documentata cessazione dell’attività della BS Perù SAC (intesa come indice di elevata probabilità della perdita del credito), sia R.G. N.20207/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la manifesta antieconomicità di qualsiasi azione esecutiva di recupero che si fosse deciso di intraprendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per € 5.00939 e di [OSCURATO:PERSONA] de Mexico per € 7.901,76. Il motivo è inammissibile, perché anch’esso, lungi dal denunciare un vizio di motivazione, censura la valutazione in punto di fatto operata dalla C.T.R., circa la ritenuta non inesigibilità dei crediti suindicati, in coerenza proprio con i principi affermati in linea generale nella stessa motivazione. 6. In conclusione, il ricorso in esame deve essere accolto alla parte del primo motivo indicata al punto 1.3.; nel resto, il ricorso deve essere rigettata. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, in relazione alla parte del primo motivo accolta, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] parzialmente il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, rigettati i r