CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 25951/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che, previa riqualificazione in opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. chiede la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta ex art. 666 cod.proc.pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca della confisca dell'immobile sito in Capaci (PA) contrada Moletta, intestato a [OSCURATO:PERSONA] per la quota indivisa di 915/3915, ma ritenuto riconducibile al proposto [OSCURATO:PERSONA], disposta nell'ambito del procedimento di prevenzione svoltosi nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA], e conclusosi con il provvedimento del 2 febbraio 2009 confermato in appello, divenuto definitivo il 3 marzo 2009. Avverso detto decreto emesso all'esito di procedimento camerale partecipato, [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione davanti alla Corte di appello di Palermo, che con ordinanza del 28 febbraio 2025, riqualificata l'impugnazione in ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, cod.proc.pen., previsto quale unico mezzo di impugnazione in sede di incidente di esecuzione, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione. 2. Tramite il difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di appello, riqualificato in ricorso per cassazione, aveva articolato i motivi di seguito indicati. 2.1. Premesso che la confisca di prevenzione aveva ad oggetto il terreno sito in Capaci, riportato alle particelle catastali 488 del foglio 5 e 1236 (ora divenuta 2436) del foglio 3, rilevava che per effetto di atto di vendita del 29 marzo 1996 era divenuto comproprietario per la quota indivisa di 2000/3915 del terreno suddetto e che con atto di permuta del 5 giugno 2024 aveva acquistato la ulteriore quota indivisa pari a 1000/3915, divenendo, quindi, titolare della quota indivisa di 3000/3915. La residua quota 915/3915, intestata a [OSCURATO:PERSONA] (il figlio del proposto), era stata oggetto di un preliminare di vendita del 10 maggio 1994, non seguito dal definitivo per il sopravvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente, ma il possesso dei suddetti terrentii era stato concesso a [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si specificava che la quota di 1000/3915 intestata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stata acquistata da [OSCURATO:PERSONA] con il verbale di conciliazione del 13 settembre 2022 con i predetti intestatari che avevano riconosciuto l'usucapione per il possesso ultraventennale di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, [OSCURATO:PERSONA] intendeva rivendicare l'usucapione anche della quota di 915/3915 intestata a [OSCURATO:PERSONA], oggetto della confisca di prevenzione. Nel corso dell'incidente di esecuzione, [OSCURATO:PERSONA], non avendo potuto partecipare al procedimento di prevenzione conclusosi con la confisca, di cui veniva a conoscenza solo nel corso della fase di liquidazione del bene confiscato, aveva richiesto di provare con testimoni il possesso esclusivo del terreno, avendo esposto di avere costruito la propria abitazione ed una stalla per i cavalli, oltre ad aggiungere che si trattava di un fondo intercluso al quale poteva accedersi solo dalla sua abitazione. Il Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità della istanza di revoca della confisca, senza pronunciarsi sulle quote già di proprietà di Ferrante per effetto degli atti traslativi e di riconoscimento dell'usucapione per la quota complessiva di 3000/3915, e aveva respinto la revoca della confisca per la quota di 915/3915 ritenendo non provato il possesso esclusivo uti dominus del terreno anche per la quota intestata a [OSCURATO:PERSONA], oggetto della confisca. L'appellante (ricorrente) chiedeva che fosse riconosciuta la proprietà della quota di 3000/3915 dell'immobile e il diritto di usucapione per la quota restante di 915/3915 con la revoca della confisca, attraverso l'escussione dei testi richiesti e di rimettere gli atti al Giudice civile per il riconoscimento dell'usucapione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve preliminarmente rilevare che la riqualificazione dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ricorso per cassazione è errata. In tema di confisca di prevenzione, il terzo che non è stato parte del procedimento, può chiedere la revoca della confisca mediante incidente di esecuzione ed, in caso di decreto di rigetto, proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; l'eventuale ordinanza di rigetto adottata all'esito dell'opposizione è, infine, suscettibile di ricorso in cassazione (Sez. 6, Ord. n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri, Rv. 273041). L'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. prevede, infatti, come mezzo di impugnazione l'opposizione davanti allo stesso giudice, anche se la decisione sia stata adottata, come nel caso in esame, non de plano ma a seguito di contraddittorio (Sez. 3, 49317 del 7/10/2015, Clark, Rv. 265538). P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc pen. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo sezione misure di prevenzione per quanto di competenza.