CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 agosto 2026
Cassazione n. 24396/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
14405/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 24396/2026COOPERATIVA [OSCURATO:PERSONA] A R.L., in persona delData pubblicazione 02/08/2026legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente - ricorrente incidentale –2954nonché contro[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale - controricorrenteincidentale -avverso la sentenza n. 843/2021 della CORTED'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/11/2021R.G.N. 81/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza indicata inepigrafe della Corte d’appello di Bologna – Sezione lavoro, resa nelgiudizio proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].Coop. a r.l.Il giudizio trae origine dal ricorso ex art. 414 c.p.c. propostoinnanzi al Tribunale di Piacenza, con cui il lavoratore chiedeva:l’accertamento della natura subordinata a tempo pieno del rapportoe del diritto a percepire un trattamento economico non inferiore aquello previsto dall’art. 61, comma terzo, CCNL Trasporto, [OSCURATO:PERSONA]; la declaratoria di illegittimità e/o nullità dei c.d. accordidi gradualità; la condanna della cooperativa al pagamento didifferenze retributive, dirette, indirette e differite, oltre accessori.Numero registro generale 14405/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 24396/2026Data pubblicazione 02/08/2026A sostegno delle proprie domande il ricorrente deduceva: diavere lavorato stabilmente per almeno 40 ore settimanali; di esserestato retribuito sulla base di un numero inferiore di ore; di averpercepito trattamenti retributivi inferiori a quelli dovuti secondo lacontrattazione collettiva.La cooperativa si costituiva eccependo: la prescrizionequinquennale dei crediti ex art. 2948 c.c.; la legittimità dellaretribuzione determinata in base alle ore effettivamente lavorate, inapplicazione della disciplina del CCNL settore cooperazione e della L.n. 142/2001; la validità degli accordi di gradualità.2. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Piacenzaaccoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo differenzeretributive e dichiarando l’illegittimità degli accordi di gradualità, mariducendo l’importo per intervenuta prescrizione.3. Avverso tale decisione proponeva appello la cooperativa,censurando: il riconoscimento della retribuzione su base mensile aisensi dell’art. 61 CCNL e della L. n. 142/2001; la declaratoria diillegittimità degli accordi di gradualità; la quantificazione dellasomma liquidata.Il lavoratore si costituiva proponendo appello incidentale conriferimento alla prescrizione.La Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimentodell’appello principale e in accoglimento dell’appello incidentale:escludeva che fosse stata provata una prestazione eccedenterispetto alle ore risultanti dalle buste paga; riteneva non operante laprescrizione dei crediti retributivi; determinava il credito residuo dellavoratore in euro 2.411,99, oltre accessori, con conseguenteobbligo restitutorio per le somme percepite in eccedenza.4. Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso percassazione sulla base di cinque motivi; ha resistito la cooperativacon controricorso e ricorso incidentale basato su due motivi a cui ilricorrente principale ha resistito con controricorso.Numero registro generale 14405/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 24396/20265. Entrambe le parti hanno depositato memoria.Data pubblicazione 02/08/20266. [OSCURATO:PERSONA] ha fissato il termine di giorni sessanta per il depositodella motivazione, ex art. 360 bis 1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente principalededuce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione dell'art. 9 della Sezione Cooperazionedel CCNL Trasporto merci e Logistica, nonché degli artt. 3, comma1, e 6, comma 2, della legge n. 142 del 2001 e dell'art. 7, comma 4,del d.l. n. 248 del 2007, censurando la sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto legittima una retribuzione commisurata allesole ore risultanti dalle buste paga, pur in presenza di un rapportodedotto come full-time.2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidenteconnessione, sono fondati.La sentenza impugnata ha escluso che il ricorrente avessepercepito un trattamento retributivo inferiore a quello previsto dalcontratto collettivo applicato al rapporto, sul presupposto che ildivisore mensile di 168 ore previsto dall'art. 61, comma terzo, delCCNL non assumesse la valenza attribuitagli dal lavoratore. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, sebbene dalle buste paga emergesse ilsuperamento, in alcuni mesi, dell'orario ordinario di quaranta oresettimanali, tale circostanza avrebbe dovuto essere fatta valeremediante una più puntuale e analitica allegazione delle pretese, nonessendo stata fornita la prova rigorosa dello svolgimento diprestazioni eccedenti quelle risultanti dalla documentazioneretributiva.3. Secondo la Corte d'appello, la disciplina applicabile sarebbestata quella dettata dall'art. 9 della Sezione Cooperazione del CCNLTrasporto, Logistica e Spedizioni, che consente la compensazione, suNumero registro generale 14405/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 24396/2026base mensile, delle ore eccedenti con periodi di minore attivitàData pubblicazione 02/08/2026lavorativa. Da ciò essa ha tratto la conclusione che il Tribunaleavesse erroneamente attribuito al divisore 168 una funzione diversada quella propria di parametro convenzionale per la determinazionedel valore della retribuzione oraria e che, pertanto, non potesseravvisarsi alcuna violazione degli obblighi retributivi.4. Tale conclusione non può essere condivisa.Occorre, infatti, ricostruire il sistema contrattuale dideterminazione della retribuzione e verificarne il coordinamento conla disciplina concernente l'espletamento di prestazioni lavorativeeccedenti l'orario ordinario nell'ambito del singolo mese. Oggettodella controversia è la pretesa del lavoratore all'esatto adempimentodell'obbligazione retributiva. L'interpretazione delle clausolecollettive deve essere condotta nel rispetto degli artt. 3 e 6 dellalegge n. 142 del 2001, che garantiscono al socio lavoratoresubordinato un trattamento economico complessivo, comunque noninferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionaleapplicabile e vietano deroghe peggiorative rispetto a tale parametro.5. In tale prospettiva, sebbene espresso in ambito noncooperativistico, assume rilievo l'orientamento di questa Corte, cheha chiarito, in generale, la funzione economica del divisore orariomensile previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allanozione di retribuzione e ha assegnato a tale divisore, per il settoredi riferimento, il criterio convenzionale di determinazione del valoredella retribuzione oraria (Cass. n. 965 del 2024), giacché il contrattoenuclea la definizione di “retribuzione globale mensile”.5.1. Viene dunque in rilievo, nella presente fattispecie, l’art. 61CCNL citato, il cui testo, intitolato “Retribuzione” è il seguente:1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livellospettante;2) eventuali aumenti periodici di anzianità;Numero registro generale 14405/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 24396/2026Data pubblicazione 02/08/20263) eventuali altri aumenti comunque denominati;4) premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordiintegrativi di cui all’art. 45 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] (con le eventualiesclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagliaccordi stessi);5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art.38 del presente CCNL (con le eventuali esclusioni, agli effetti diparticolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);6) eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità finoal 30 settembre 1981 come da nota in calce;7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;8) indennità di funzione per i quadri;9) elemento distinto della retribuzione di cui al precedentearticolo, comma 8 per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio2011.2. Non fanno parte della retribuzione le indennità di cui agliartt.15, 28 e 62 e qualunque altra avente, come quelle, carattere diindennizzo e non retributivo; per il rimborso spese si richiamano lenorme dell'art. 62.3. La retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendola retribuzione mensile per 22. La retribuzione oraria si ottienedividendo la retribuzione mensile per 168.4. La retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori ad ogni fine meseunitamente ad un prospetto compilato a norma di legge.5.[…].6. […].5.2. L’art. 9 intitolato all’orario di lavoro, che attieneall’organizzazione del lavoro, del medesimo testo contrattuale,dunque, va correlato alla nozione di retribuzione. Lo stesso articoloprevede:1. Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenutoconto del riferimento retributivo all'orario contrattuale (divisoreNumero registro generale 14405/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 24396/2026Data pubblicazione 02/08/2026mensile 168) nonché dei permessi per riduzione orario di lavoro, ladistribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l’articolazionesettimanale, e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presentiarticoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative,adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successivemodifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario dilavoro contrattuale. Pertanto, qualora dall'andamento delleprestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo acompensi aggiuntivi.2. Le prestazioni effettuate oltre il limite mensile, calcolando 39ore settima-nali per il numero di settimane del mese, e quelle oltrele 11 ore giornaliere saranno retribuite con le modalità previstedall'articolo 13 del presente CCNL.Le ore di straordinario retribuite oltre il limite giornalieroaumenteranno il tetto mensile di cui sopra di un analogo numero diore.3. Per le cooperative che utilizzano il sistema della retribuzionemensilizzata, si conviene che l'orario normale potrà essere riferitoalla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo nonsuperiore ai 3 mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orariomensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi diminor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi, nel limitemassimo di 200 ore annuali.4. In tal caso, fatto salvo il pagamento mensile delle ore oltre illimite giornaliero di cui al comma 2 e la corresponsione mensile dellasola maggiorazione di cui all'articolo 12 del presente CCNL, le oreeccedenti le 504 nel trimestre saranno pagate con la retribuzioneordinaria maggiorata del 30%.Sono comunque fatti salvi i diversi accordi aziendali sottoscrittialla data odierna con le organizzazioni sindacali firmatarie deipresente accordo.Numero registro generale 14405/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 24396/20265. Infine per il personale di cui all’art 9 ai sensi dell'art. 4, commaData pubblicazione 02/08/20264 del decreto legislativo 66/03, il periodo di riferimento sul qualecalcolare la durata medio settimanale dell'orario di lavoro, infunzione delle specifiche caratteristiche di sistemi e processiproduttivi e in funzione della particolare tipologia delle mansionisvolte che risentono di condizionamenti derivanti anche da fattoriesterni, tra i quali la stagionalità e i picchi produttivi, è elevato adodici mesi.5.3. Deve dunque affermarsi, nel caso in esame, che il divisoremensile di 168 ore indicato dall’art. 61, comma terzo, CCNL applicatocostituisce il parametro generale per la determinazione dellaretribuzione oraria di tutti i lavoratori ai quali si applica il contrattocollettivo, senza che possano operarsi distinzioni fondate sullemodalità di organizzazione dell'orario di lavoro.6. Il sistema ivi indicato di calcolo della retribuzione va estesoanche ai lavoratori dipendenti delle cooperative e comporta lacorresponsione di una retribuzione mensile predeterminata, noninfluenzata dalle variazioni dell'orario concretamente prestato nelsingolo mese.Ciò in applicazione del principio di inderogabilità in peius, sancitodagli artt. 3 e 6 della legge n. 142 del 2001, che impediscel'introduzione di discipline che si traducano nell'applicazione di undiverso parametro di determinazione della retribuzione fondato sullesole ore effettivamente lavorate.6.1. Deve pertanto darsi continuità all'orientamento espresso daCass. n. 18422 del 2016, secondo cui al socio lavoratore subordinatospetta un trattamento economico complessivo non inferiore aiminimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale diriferimento, con conseguente nullità delle clausole individuali oregolamentari che introducano deroghe peggiorative rispetto a taleparametro.Numero registro generale 14405/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 24396/2026Data pubblicazione 02/08/2026Tale interpretazione non risulta né superata né contraddettadall'art. 9 della Sezione Cooperazione del medesimo CCNL. Ladisposizione disciplina l'organizzazione e la distribuzione dell'orariodi lavoro e i meccanismi di compensazione delle prestazioni rese, manon incide sul criterio di determinazione della retribuzione orariafissato dall'art. 61 del contratto collettivo.7. Deve quindi affermarsi che il divisore 168 costituisce ilparametro convenzionale per la determinazione del valore dellaretribuzione oraria di tutti i lavoratori a tempo pieno, compresi quellioccupati presso le cooperative. Esso non individua il numero delleore lavorabili del mese, ma assolve esclusivamente alla funzione diquantificare il valore economico dell'ora di lavoro. Ne consegue cheil numero delle ore da retribuire va determinato in base all'orariocontrattualmente dovuto o effettivamente prestato, mentre il valoreeconomico di ciascuna ora continua a essere calcolato mediantel'applicazione del divisore 168.8. La Corte territoriale, ritenendo che la disciplina specialeconcernente l'organizzazione dell'orario di lavoro consentisse diderogare a tale criterio di determinazione della retribuzione, non hafatto corretta applicazione degli artt. 61 e 9 del CCNL applicato alrapporto. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata conrinvio per un nuovo esame.9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo,individuato nella natura a tempo pieno del rapporto di lavoro.Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo e delsecondo motivo. L'accertamento della corretta portata delladisciplina legale e collettiva del trattamento economico imponeinfatti un nuovo esame della controversia da parte del giudice dirinvio.Numero registro generale 14405/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 24396/202610. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degliData pubblicazione 02/08/2026artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.Anche tale motivo resta assorbito, dovendo il giudice del rinvioprocedere a una nuova valutazione della controversia alla luce delprincipio di diritto sopra enunciato.11. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità dellasentenza, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Anche questo motivo resta assorbito, dovendo il giudice delrinvio riesaminare l'intera vicenda processuale, compresi i profiliRicorso incidentale della cooperativa12. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la cooperativadeduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione della disciplina della Sezione Cooperazione del CCNLLogistica e Trasporti, sostenendo la mancata applicazione degliaccordi di gradualità, che assume recepiti nella contrattazionecollettiva di settore.12.1. Il motivo non è fondato. La sentenza impugnata ha rilevatoche, in appello, gli accordi di gradualità erano stati sologenericamente richiamati dalla cooperativa e ha altresì dato atto cheil lavoratore ne aveva contestato l’applicabilità al rapporto anchesotto il profilo temporale.Né la censura incidentale si confronta adeguatamente con taleratio decidendi, limitandosi a ribadire la perdurante operatività degliaccordi e il loro recepimento nel CCNL, senza superare il rilievo dellagenericità dell’allegazione, valorizzato dalla Corte territoriale.Ne consegue il rigetto del motivo.13. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la cooperativadeduce violazione degli artt. 2948, n. 4, c.c. e 18 della L. n. 300 del1970, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., censurandoNumero registro generale 14405/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 24396/2026la decisione nella parte in cui ha escluso la prescrizione dei creditiData pubblicazione 02/08/2026retributivi maturati in costanza di rapporto.13.1. Il motivo non è fondato.La Corte territoriale ha ritenuto che, a seguito delle modificheintrodotte dalla legge n. 92 del 2012 all'art. 18 dello Statuto deilavoratori, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra duranteil rapporto di lavoro, permanendo una situazione di obiettivaincertezza circa la stabilità del rapporto stesso. La censura dellaricorrente incidentale si limita a prospettare una diversainterpretazione della disciplina senza confrontarsi adeguatamentecon il percorso argomentativo della sentenza impugnata.Tale conclusione risulta conforme al principio affermato da Cass.n. 26958 del 2025, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato delsocio lavoratore di cooperativa non è assistito da un regime distabilità idoneo a escludere il metus del lavoratore e,conseguentemente, la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dallacessazione del rapporto.14. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassatanella parte in cui ha escluso il diritto del ricorrente al riconoscimentodi un trattamento economico conforme ai minimi contrattuali sullabase di un'interpretazione dell'art. 9 della Sezione Cooperazione delCCNL non coerente con gli artt. 3 e 6 della legge n. 142 del 2001.Devono pertanto essere accolti il primo e il secondo motivo delricorso principale; il terzo, il quarto e il quinto motivo restanoassorbiti. Il ricorso incidentale deve essere rigettato.La causa va rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversacomposizione, la quale procederà a un nuovo esame dellacontroversia e provvederà altresì alla regolamentazione delle spesedel presente giudizio di legittimità.Dal rigetto del ricorso incidentale discende la declaratoria deipresupposti per l’applicazione, a carico della ricorrente incidentale,del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.Numero registro generale 14405/2022Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 24396/2026Data pubblicazione 02/08/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorsoprincipale, assorbiti gli altri. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Cortedi Appello di Bologna in diversa composizione, alla quale demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 17 giugno 2026.La PresidenteAdriana Doronzo