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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 19083/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputata le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16-[OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi degli artt.240-240bis cod.pen., 12bis e 12ter d.lgs 74/2000, in relazione al reato di cui agli artt. 416 cod.pen. ed a plurimi reati tributari.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 240 cod,pen, Lamenta che il Tribunale aveva ritenuto legittimo il sequestro di somme accreditate sul c/c dell'indagata successivamente ad una prima esecuzione del sequestro impugnato; in particolare, dopo che in data 12/11/2024 venivano sequestrate tutte le somme presenti sul suo conto corrente presso la BPER, successivamente perveniva sul medesimo un accredito di ero 322,34 che veniva sequestrato in data 21/11/2024; la nuova apprensione era illegittima in mancanza di una specifica argomentazione circa l'origine della nuova somma di denaro sequestrata, non potendosi presumere essere le stesse profitto o provento del reato.

Con il secondo motivo deduce inosservanza degli artt. 292, comma 2 lett. c), 324, comma 7, 309, comma 9, cod.proc.pen. e carenza di motivazione.

Lamenta che il decreto genetico andava annullato per carenza di motivazione in ordine alla determinazione complessiva del prezzo e del profitto del reato, in quanto il richiamo operato alle annotazioni della Gdf non costituiva motivazione autosufficiente delle ragioni autoesplicative dei fatti costituitivi della pretesa cautelare; tale censura era stata mossa con l'atto di riesame, ma il Tribunale del riesame rimaneva silente sul punto.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza genetica. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

Va richiamato il condivisibile principio di diritto, secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ex art. 12-bis digs. 10 marzo 2000, n. 74, è legittima l'apprensione di somme di denaro confluite su un conto corrente bancario dopo l'esecuzione della misura, in quanto anch'esse costituiscono profitto del reato, a nulla rilevando che siano state corrisposte o siano entrate nella disponibilità dell'avente diritto in un momento successivo rispetto alla materiale esecuzione del sequestro (Sez.3, n. 41589 del 16/05/2023, Rv.285168 - 01).

Da tale principio di diritto, che trova applicazione nella specie, discende la manifesta infondatezza della doglianza proposta.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico.

La ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine alla determinazione complessiva del prezzo e del profitto del reato, ritenendo insufficiente il richiamo effettuato nel decreto genetico alle annotazioni della Guardia di Finanza, senza indicare alcun elemento di concretezza al riguardo.

Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).

Tale genericità caratterizzava anche la doglianza proposta con l'atto di riesame (cfr punto III-ulteriori considerazioni giuridiche) e, quindi, alcun obbligo motivazionale si poneva a carico del Tribunale, in base al consolidato principio, secondo cui il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Rv.261423; Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, Rv.268705).

3. In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per altro inammissibile e, come anticipato, va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputata le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16-[OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi degli artt.240-240bis cod.pen., 12bis e 12ter d.lgs 74/2000, in relazione al reato di cui agli artt. 416 cod.pen. ed a plurimi reati tributari. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 240 cod,pen, Lamenta che il Tribunale aveva ritenuto legittimo il sequestro di somme accreditate sul c/c dell'indagata successivamente ad una prima esecuzione del sequestro impugnato; in particolare, dopo che in data 12/11/2024 venivano sequestrate tutte le somme presenti sul suo conto corrente presso la BPER, successivamente perveniva sul medesimo un accredito di ero 322,34 che veniva sequestrato in data 21/11/2024; la nuova apprensione era illegittima in mancanza di una specifica argomentazione circa l'origine della nuova somma di denaro sequestrata, non potendosi presumere essere le stesse profitto o provento del reato. Con il secondo motivo deduce inosservanza degli artt. 292, comma 2 lett. c), 324, comma 7, 309, comma 9, cod.proc.pen. e carenza di motivazione. Lamenta che il decreto genetico andava annullato per carenza di motivazione in ordine alla determinazione complessiva del prezzo e del profitto del reato, in quanto il richiamo operato alle annotazioni della Gdf non costituiva motivazione autosufficiente delle ragioni autoesplicative dei fatti costituitivi della pretesa cautelare; tale censura era stata mossa con l'atto di riesame, ma il Tribunale del riesame rimaneva silente sul punto. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza genetica. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Va richiamato il condivisibile principio di diritto, secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ex art. 12-bis digs. 10 marzo 2000, n. 74, è legittima l'apprensione di somme di denaro confluite su un conto corrente bancario dopo l'esecuzione della misura, in quanto anch'esse costituiscono profitto del reato, a nulla rilevando che siano state corrisposte o siano entrate nella disponibilità dell'avente diritto in un momento successivo rispetto alla materiale esecuzione del sequestro (Sez.3, n. 41589 del 16/05/2023, Rv.285168 - 01). Da tale principio di diritto, che trova applicazione nella specie, discende la manifesta infondatezza della doglianza proposta. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico. La ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine alla determinazione complessiva del prezzo e del profitto del reato, ritenendo insufficiente il richiamo effettuato nel decreto genetico alle annotazioni della Guardia di Finanza, senza indicare alcun elemento di concretezza al riguardo. Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). Tale genericità caratterizzava anche la doglianza proposta con l'atto di riesame (cfr punto III-ulteriori considerazioni giuridiche) e, quindi, alcun obbligo motivazionale si poneva a carico del Tribunale, in base al consolidato principio, secondo cui il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Rv.261423; Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, Rv.268705). 3. In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per altro inammissibile e, come anticipato, va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a
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