CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 dicembre 2025
Cassazione n. 32623/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8185/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.1240/2024 depositata il 11/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 8185/2025 Numero sezionale 1032/2025 Numero di raccolta generale 32623/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate. Le questioni poste dal ricorso sono state risolte in base a recenti precedenti della Corte; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 13/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8185/2025 Numero sezionale 1032/2025 Numero di raccolta generale 32623/2025 Data pubblicazione 15/12/2025