CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06205/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile non essendo lo stesso sperimentabile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta; che, da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena; rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si censura la quantificazione inferiore al massimo della attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 e la mancata concessione delle attenuanti generiche risultano manifestamente infondati; che la Corte di appello ha provveduto a porre rimedio all'errore del Tribunale (che aveva ridotto la pena in misura inferiore al minimo) ritenendo congrua la diminuzione della metà in ragione del ruolo svolto dalla ricorrente; che corretta è stata ritenuta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del primo giudice, in assenza di altri profili da valorizzate essendo stati già adeguatamente apprezzati quelli connessi alla collaborazione; rilevato che quanto a graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C