CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25724/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato furto in abitazione; - che il primo motivo - che lamenta violazione di legge, quanto all'invocata qualificazione dei fatti in termini di desistenza volontaria - è indeducibile in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, che, con argomenti logici e coerenti (pag. 3 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni fondanti la ritenuta qualificazione dei fatti in termini di tentativo (il correo aveva rovistato l'intera abitazione, trovata interamente a soqquadro, per cui la mancata sottrazione dei beni non era dovuta ad alcuna desistenza, ma alla mancanza di beni d'interesse); sicché, in questi termini, la censura difensiva si risolve in una inammissibile lettura alternativa delle fonti probatorie avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; che il secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato, in quanto il giudice ben può motivarne il diniego alla luce della rilevata inesistenza di elementi favorevolmente valutabili o, come in concreto avvenuto (pag. 3 della sentenza impugnata), dando conto delle ragioni fondanti il loro mancato riconoscimento, essendo sufficiente, sotto tale profilo, che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P.Q.M? 09 LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]: nente ¦•••¦